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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività 71: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.

Domanda:
Un edificio destinato ad ospitare uffici, ciascuno facente capo a titolarità diverse, costituisce nel complesso un'attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151? In caso affermativo, l'attività si può inquadrare come punto 71 dell'allegato I al decreto oppure, più in generale, rientra nel punto 73 dello stesso allegato?
Risposta:
Qualora nell'edificio il numero di persone presenti sia superiore a 300 unità, l'attività è inquadrabile nel punto 71 dell'allegato al d.P.R. 151/2011.

Pubblicato il 26/06/2012

Domanda:
Con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è stato modificato l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il punto 71 dell'allegato al d.P.R. suddetto relativo ad "Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti" ha sostituito il punto 89 dell'elenco allegato al d.m. 16 febbraio1982, "Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti", ora abrogato.
L'articolo 1, punto 3, ultimo comma, del d.m. 22 febbraio 2006 dispone che «Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora siano in possesso di CPI e siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco». Per le aziende e gli uffici, di cui al punto 71 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 22 febbraio 2006 e realizzati in conformità a un progetto approvato dal competente Comando Provinciale, la nuova normativa prevede l'obbligo dell'adeguamento al Titolo IV dell'allegato al d.m. 22 febbraio 2006?
Risposta:
Per gli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in possesso di CPI o per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale, non è previsto l'obbligo dell'adeguamento al Titolo IV dell'allegato al d.m. 22 febbraio 2006.

Pubblicato il 06/04/2012


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