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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Procedimenti di Prevenzione Incendi

Regime transitorio

Domanda:
La proroga (7 ottobre 2013) dei termini di adeguamento alle procedure di prevenzione incendi vale solo per le nuove attività o anche per quelle già esistenti?
Risposta:
La proroga vale per le attività di nuova introduzione, esistenti alla data di pubblicazione del d.P.R. 151/2011. Sono da intendersi tali tutte quelle introdotte ex novo nonchè quelle che sono state assoggettate per variazione di parametri e soglie.

Pubblicato il 18/12/2012

Domanda:
Nel caso di un fabbricato per civile abitazione in possesso di CPI che scade a giugno 2013, e nel quale, al piano interrato è presente un'autorimessa di 350 mq per otto posti auto, dovrà essere richiesto nell'immediato l'aggiornamento delle attività o si potrà attendere la data prevista per il rinnovo?
Risposta:
Entro la scadenza del CPI in corso di validità, dovrà essere presentata l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, secondo le modalità e la documentazione indicate dall'art. 5 del d.m. 7 agosto 2012. Se, tra le attività presenti, alcune sono state assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, con l'emanazione del d.P.R. 151/2011, allegato I, queste dovranno essere segnalate mediante SCIA entro il 7 ottobre 2013 al locale Comando VV.F., ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del d.P.R. citato.

Pubblicato il 18/12/2012

Domanda:
Un'attività di cinema nr. 83 (d.m. 16.2.82) possedeva il CPI rilasciato il 24.05.1995 valido sino a 24.05.2001. Prima della scadenza l'attività è stata chiusa. Ora nei locali dovrebbe essere riaperta una attività ricadente nella 65.2.C (d.P.R. 151/2011) con opere di ordinaria manutenzione. Si deve seguire l'iter delle nuove attività o vi è una procedura semplificata per il solo rinnovo del CPI?
Risposta:
Qualora l'attività non abbia subito alcuna modifica, il medesimo responsabile potrà avviare l'esercizio mediante presentazione della SCIA, corredata della documentazione prevista dall'articolo 4 del d.m. 7 agosto 2012. Fermo restando l'eventuale adeguamento al regime transitorio della regola tecnica di riferimento d.m. 19 agosto 1996.
Diversamente, nel caso siano state apportate modifiche si dovrà fare riferimento a quanto indicato nell'articolo 4 commi 6 7 e 8 del suddetto decreto.

Pubblicato il 17/12/2012

Domanda:
In caso di procedimento in itinere con documentazione già presentata per il rilascio CPI, quali sono i tempi richiesti per la presentazione della SCIA, in questo caso con rischio B?
Risposta:
L'argomento è chiarito nella lettera circolare 6 ottobre 2011, prot. 13061, punto 3 lettera D), consultabile in questa sezione del sito www.vigilfuoco.it, nel sottomenù "nuovo regolamento di semplificazione di prevenzione incendi."

Pubblicato il 06/03/2012

Domanda:
Nel caso un'attività sia stata realizzata secondo il parere favorevole condizionato del progetto dal Comando prima dell'emanazione del nuovo regolamento, dovrà ancora procedere alla richiesta di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi?
Risposta:
No, dovrà essere presentata la SCIA, come disposto dall'articolo 11 del regolamento; si ricorda che la realizzazione della attività dovrà essere conforme al parere e alle prescrizioni ivi indicate.

Pubblicato il 06/03/2012

Domanda:
Durante la fase di realizzazione del progetto approvato di un'attività, sono state apportate modifiche che comportanto un aggravio del rischio incendio. L'attività, con tali modifiche, ricade nella stessa categoria dell'allegato I al d.P.R. 151/2011 (esempio: approvazione progetto per centrale termica da 250 Kw e sostituzione della stessa con una da 300 Kw). In questo caso dovrà essere presentata nell'immediato la SCIA o si potrà beneficiare del termine del 7 ottobre 2012?
Risposta:
Il titolare della attività deve presentare una nuova richiesta di valutazione del progetto (ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011), riferita alla configurazione con aggravio del rischio di incendio e procedere, al termine dei lavori, alla presentazione della S.C.I.A..

Pubblicato il 28/02/2012

Domanda:
Qualora sia stata inoltrata istanza per il rilascio del CPI, ai sensi dell'ex articolo 3 del d.P.R. 37/98, e contestualmente la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 ma, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il Comando non abbia concluso il procedimento dovranno essere effettuati altri adempimenti?
Risposta:
La presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/1998 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA. Il Comando provvederà, sulla base degli elementi in possesso, alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Se l'attività dovesse ricadere in categoria C, il Comando effettuerà il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Pubblicato il 19/12/2011


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