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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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L'attività di Formazione


Formazione

Il D.Lgs. 81/2008 ribadisce che spettano al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, tuttavia in via non esclusiva, i compiti di formazione ed addestramento nello specifico ambito della sicurezza antincendio, di tutti i soggetti presenti nel contesto lavorativo (lavoratori, datori di lavoro, preposti, RSPP, ASPP, addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza, etc.).

Corsi di formazione e C.N.VV.F.

I corsi di formazione per i quali il C.N.VV.F., in forza specifiche disposizioni di legge, è riconosciuto organo formatore, si rivolgono alle seguenti figure:

  • lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori (addetti antincendio);
  • componenti di squadre di vigili del fuoco aziendali in stabilimenti industriali;
  • responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
  • addetti al servizio di prevenzione e protezione;
  • datori di lavoro;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • rivenditori di bombole di G.P.L.;
  • addetti alla sicurezza in impianti sportivi (steward).

Onerosità del servizio

È importante sottolineare che tale servizio, a differenza del servizio di soccorso pubblico urgente, è reso a titolo oneroso, mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe, periodicamente rivalutate secondo gli indici ISTAT, ed attualmente stabilite con decreto del Ministero dell'Interno datato 11 dicembre 2006 (G.U. n. 3 del 4/1/2007).

Corsi per addetti antincendio

Tali corsi rappresentano indubbiamente il maggiore sforzo, profuso da oltre un decennio dal C.N.VV.F. e con il quale esso provvede a diffondere e sensibilizzare la collettività ai temi della sicurezza antincendio.

La ragion d'essere di tali corsi deriva dall'obbligo, che sussiste in capo al datore di lavoro (e solidalmente ai dirigenti ed ai preposti) di qualunque attività, di assicurare la presenza negli stessi ambienti ove tali attività si svolgono, di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (D.Lgs. 626/1994, art. 4, comma 5, lett. a).

È evidente che per tali lavoratori (la cui quantificazione della consistenza numerica è rimessa al procedimento di valutazione dei rischi che il datore di lavoro espone nel "documento della sicurezza e salute dei lavoratori") sussiste l'ulteriore obbligo, sempre in capo ai soggetti menzionati in precedenza, di assicurare una adeguata formazione ed addestramento.

Le modalità ed i contenuti minimi che regolano la formazione degli addetti antincendio sono indicati nell'allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (in vigore fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 81/2008); in base ai criteri esposti in tale allegato, tutte le attività lavorative in funzione del rischio di incendio ivi presente, possono essere assegnate a tre differenti categorie:

  • attività a rischio di incendio basso;
  • attività a rischio di incendio medio;
  • attività a rischio di incendio elevato;

In corrispondenza di tali livelli di rischio sono individuabili i corsi di formazione per gli addetti antincendio ivi presenti, rispettivamente denominati:

  • Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso(durata minima 4 ore);
  • Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio(durata minima 8 ore);
  • Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato(durata minima 16 ore).

Il programma dei corsi

Il programma dei corsi, articolato secondo livelli differenziati di approfondimento in relazione alle specifiche casistiche precedentemente menzionate, è desumibile dalla lettura dell'allegato IX del D.M. 10/3/1998 (Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività).
Argomenti del programma comuni alle tre casistiche individuate, sono:

  • l'incendio e la prevenzione incendi;
  • la protezione antincendio e le procedure adottare in caso d'incendio;
  • cesercitazioni pratiche riguardanti l'utilizzo di estintori portatili, naspi, idranti e dispositivi di protezione individuale.

I formatori e gli istruttori del VV.F. impegnati nella somministrazione dei contenuti dei corsi per addetti antincendio si avvalgono di dispense, allestite da un apposito gruppo di lavoro costituito da Dirigenti e Funzionari del C.N.VV.F..

Dispense del corso per addetti antincendio

Dove rivolgersi per ulteriori informazioni riguardanti i corsi

Al fine di acquisire ogni ulteriore informazione riguardante la partecipazione a corsi di formazione per "addetti antincendio", i datori di lavoro del settore pubblico e privato possono rivolgersi direttamente al personale degli uffici "Formazione corsi sicurezza sul lavoro" presenti in ogni Comando provinciale VV.F..

A tale riguardo, collegandosi al sito www.vigilfuoco.it, è possibile reperire i recapiti telefonici degli uffici preposti alla organizzazione dei corsi.

La formazione degli "addetti antincendio" può essere realizzata anche da "Enti Pubblici e Privati", a condizione che venga rilasciato regolare attestato di frequenza al corso di formazione, nel rispetto rigoroso della durata e dei contenuti minimi riportati nell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, debitamente firmato, riportante in maniera chiara e completa i dati relativi all'Ente formatore e dei discenti formati (nome e cognome, data e luogo di nascita dei discenti, data di effettuazione dei corsi, luogo e durata del corso, ragione sociale della ditta).

Accertamento dell'idoneità tecnica ed esami finali

Restano invece di esclusiva prerogativa del C.N.VV.F., la verifica dell'idoneità tecnica ed il conseguente rilascio dell'attestato.

Tale servizio è reso dal C.N.VV.F. a titolo oneroso secondo le modalità indicate dal D.M. 11/12/2006.

L'obbligatorietà dell'ottenimento dell'attestato d'idoneità tecnica sussiste unicamente per le attività elencate nell'allegato X del D.M. 10/3/98.


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