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Benestare Tecnico Europeo


  • 1. Introduzione - Il Benestare Tecnico Europeo (European Technical Approval, ETA)

    Il benestare tecnico europeo è una delle modalità previste dalla direttiva 89/106/CEE per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione. La definizione è riportata nell'articolo 8 della direttiva 89/106/CEE: "valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato."

  • 2. Prodotti per cui può essere rilasciato un ETA

    (rif.: articolo 8 comma 2 direttiva 89/106/CEE; articolo 5 comma 2 DPR 246/93) Il benestare tecnico europeo può essere accordato ai:

    1. prodotti per cui non esiste né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma armonizzata e per cui la Commissione, previa consultazione del comitato permanente, non ritiene possibile o ancora possibile elaborare una norma;
    2. prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute. Anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato per una norma armonizzata, la lettera a) non esclude il rilascio del benestare tecnico europeo per prodotti per cui esistono orientamenti per tale benestare. Questa disposizione è applicabile fino all'entrata in vigore della norma armonizzata negli Stati membri.
  • 3. Procedure per il rilascio di un ETA

    • Caso a) Prodotti per cui esistono Orientamenti (ETAG) per il rilascio di ETA
      (rif.: Articolo 9, comma 1 della direttiva 89/106 CEE) Il benestare tecnico europeo [ETA] per un prodotto si basa su esami, prove ed una valutazione sulla base dei Documenti Interpretativi, come pure sugli orientamenti [ETAG], previsti all'articolo 11 della direttiva, riguardo al prodotto o alla famiglia di prodotti cui appartiene.
    • Caso b) Prodotti per cui non esistono Orientamenti per il rilascio di un ETA
      (rif.: Articolo 9, comma 2 della direttiva 89/106 CEE) Qualora non esistano o non siano ancora disponibili gli orientamenti [ETAG], un ETA può essere rilasciato sulla base dei relativi requisiti essenziali e dei documenti interpretativi se la valutazione del prodotto è adottata da organismi competenti per il benestare tecnico i quali agiscono congiuntamente nell'ambito dell' organizzazione denominata EOTA. Qualora gli organismi riconosciuti siano di parere discorde, viene adito il comitato previsto dall'articolo 19 della direttiva [Standing Committee on Construnction, SCC].
  • 4. Chi deve fare richiesta per ottenere il BTE

    (rif.: Articolo 9, comma 3 della direttiva 89/106 CEE; articolo 5, comma 5 DPR 246/93) La domanda per il rilascio di un benestare può essere presentata da un fabbricante o da un suo mandatario stabilito nella Comunità presso uno solo degli organismi competenti per il benestare.

  • 5. Chi rilascia un ETA in Europa

    (rif.: Articolo 10, comma 2 della direttiva 89/106 CEE) Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi autorizzati al rilascio di benestare tecnici europei. Gli organismi competenti per il benestare tecnico devono soddisfare i requisiti della presente direttiva e devono in particolare essere in grado: - di valutare l'idoneità all'impiego dei nuovi prodotti sulla base di conoscenze scientifiche e pratiche; - di pronunciarsi in modo imparziale rispetto agli interessi dei fabbricanti interessati o dei loro mandatari e - di sintetizzare i contributi di tutte le parti interessate ai fini di una valutazione equilibrata. L'elenco degli organismi competenti per rilasciare un ETA è pubblicato periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

  • 6. Chi rilascia un ETA in Italia

    (rif.: Articolo 5, comma 8 del DPR 246/93) Il benestare tecnico europeo è rilasciato in Italia dai seguenti organismi:

    1. Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
    2. Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica];
    3. Istituto Centrale per l'Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia del CNR (ITC CNR).
  • 7. Con quale modalità viene effettuata l'istruttoria

    Le norme procedurali comuni per la presentazione della domanda, l'elaborazione e il rilascio di un ETA sono elaborate dall'organizzazione formata dai diversi organismi competenti per il benestare [EOTA], adottate con Decisione della Commissione. Decisione della Commissione 94/23/CE del 17 gennaio 1994 relativa alle regole procedurali comuni per la richiesta, preparazione e rilascio di un ETA

  • 8. Regole per la trattazione della domanda di un ETA

    La domanda deve essere presentata ad uno degli organismi EOTA; non è consentito presentare una domanda per lo stesso prodotto a più di un organismo. Nel caso in cui l'argomento non sia ancora stato approvato come suscettibile di ETA, o nel caso di prodotti che devino in modo significativo dalle norme armonizzate o da quelle nazionali riconosciute, occorre, prima di procedere, verificare la possibilità di rilascio di un ETA. La domanda deve essere presentata in un formato comune, nella lingua dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di approvazione, se non altrimenti accettato dall'organismo di approvazione. La domanda deve essere accompagnata da una descrizione del prodotto da costruzione, specificazioni, disegni e resoconti di prova, che spieghino in dettaglio l'oggetto della domanda e la sua destinazione d'uso. Nel modulo di domanda il richiedente deve indicare tutti i luoghi di fabbricazione edeve assicurare che essi possano essere visitati dall'organismo di approvazione o da un suo rappresentante, durante gli orari di lavoro, ai fini del rilascio dell'ETA. L'organismo di approvazione deve, entro due mesi, accusare ricevuta della domanda e confermare l'inizio della procedura. Se la domanda viene respinta, l'organismo di approvazione deve fornire le motivazioni. Il richiedente può quindi rivolgersi ad un altro organismo di approvazione. L'organismo di approvazione deve informare il richiedente circa documenti, risultati di prova, calcoli, ecc. che deve fornire per consentire all'organismo di approvazione di valutare l'idoneità all'uso del prodotto per l'impiego previsto. È compito del richiedente fornire all'organismo di approvazione i necessari documenti ed agevolarlo nei suoi compiti di verifica. Il richiedente deve dichiarare, assumendone responsabilità legale, di farsi carico di tutti i costi derivanti dalla procedura di approvazione e di quelli relativi alla documentazione di supporto, in accordo con i regolamenti nazionali [art. 5 comma 7 del DPR 246/93].

  • 9. Procedure per il rilascio di un ETA

    • Caso a) Rilascio di un ETA in base ad una linea Guida (ETAG) (procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva)
      Il contenuto ed il formato di un ETA devono corrispondere alla Guida ETA applicabile. L'organismo di approvazione [membro EOTA] che rilascia l' ETA lo invia a: - tutti gli altri organismi EOTA; - al Segretariato Generale EOTA che ne invierà copia alla Commissione CE. Nel periodo transitorio determinato dall'EOTA individualmente per ogni Guida, al fine di assicurare la comparabilità di ETA rilasciati dagli organismi di approvazione, il progetto (draft) di ETA con i documenti accompagnatori (risultati di prova, ecc.) viene sottoposto a preventiva consultazione degli organismi e al Segretariato Generale EOTA, chiedendo loro commenti entro due mesi.
    • Caso b) Rilascio di un ETA senza una Guida (procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva)
      L'organismo di approvazione [membro EOTA] che riceve una domanda di ETA presentata per la prima volta per un prodotto di una data famiglia, deve avere una consultazione preliminare con il consiglio tecnico [Technical Board EOTA] per ottenerne un accordo di principio sul rilascio di un ETA per il prodotto e sul principio della procedura di attestazione di conformità proposta. Se nel consiglio tecnico [Technical Board EOTA] viene ottenuto consenso sulla domanda secondo l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) della CPD [prodotti per cui non esiste né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma armonizzata e per cui la Commissione, previa consultazione del comitato permanente, non ritiene possibile o ancora possibile elaborare una norma], l'informazione viene inviata alla Commissione della CE per ottenerne autorizzazione al rilascio di un ETA. Se nel consiglio tecnico non si raggiunge consenso, si informerà la Commissione Esecutiva [ExCom EOTA] per ogni decisione circa l'eventuale invio alla Commissione CE. In caso di domanda di ETA secondo l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) della direttiva [prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute], la Commissione CE confermerà, in base alle verifiche dell'EOTA e alle principali informazioni, se un prodotto di una famiglia oggetto di norme armonizzate o norme nazionali riconosciute devii in modo significativo da esse e se un ETA possa essere rilasciato. Stabilito un accordo circa la possibilità di rilascio, l'organismo di approvazione a cui è diretta la domanda, deve avere una discussione preliminare con altri organismi EOTA competenti, per illustrare il modo in cui intende dare corso alla domanda, incluso il programma di prova, i requisiti prestazionali e le modalità di soddisfacimento della prevista attestazione di conformità. L'organismo di approvazione tiene conto delle osservazioni formulate dagli altri organismi EOTA. Se la domanda riguarda un prodotto di una famiglia per la quale tale procedura è gia stata stabilita, l'ETA deve basarsi su tale procedura [CUAP]. Prima di rilasciare un ETA, l'organismo di approvazione invia il progetto [draft]di ETA agli organismi EOTA competenti e al segretariato generale, con le giustificazioni fornite dal richiedente, chiedendo loro commenti entro due mesi. L'ETA è rilasciato dall'organismo di approvazione quando tutti gli organismi EOTA competenti hanno dato consenso scritto. Una volta rilasciato l'ETA viene circolato a tutti i membri EOTA ed alla Segreteria Generale EOTA.
  • 10. Procedure per il rinnovo di un ETA

    (durata di un ETA: articolo 8, comma 4 della direttiva 89/106/CEE) Il benestare tecnico europeo ha di norma durata di cinque anni la quale può essere prorogata, se permangono le condizioni alla base del rilascio. Il periodo di validità di un ETA può essere esteso per un ulteriore termine di 5 anni (in generale), a condizione che la Commissione CE non abbia notificato all'organismo di approvazione interessato e/o all'EOTA che le condizioni alla base del rilascio dell' ETA originario sono cambiate. Le domande devono essere presentate per iscritto e ricevute dall'organismo di approvazione almeno 6 mesi prima della data di scadenza. La domanda di prolungamento di validità deve essere accompagnata dai documenti tecnici rilevanti richiesti nella Guida [ETAG]. Se tale Guida non esiste, l'organismo di approvazione, previa consultazione con gli altri organismi EOTA, informerà il richiedente circa i documenti tecnici che devono essere presentati. Il prolungamento di un ETA avviene sotto la responsabilità dell'organismo che lo rilascia e deve essere tanto completo quanto l'originario accertamento.


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