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La semplificazione per le procedure di prevenzione incendi entra in vigore il 7 ottobre 2011.Per la prima volta in Italia, è stato concretamente adottato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della complessità del rischio.Inoltre, è stata snellita la documentazione tecnica richiesta e sono stati eliminati gli adempimenti ridondanti, determinando un risparmio stimato pari circa al 46% dei costi.Le nuove semplificazioni sono state realizzate nell'ambito dell'attuazione del taglia oneri e del "Piano per la semplificazione amministrativa 2010-2012", in vista dell'obiettivo di ridurre, di almeno il 25%, gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.La nuova disciplina è stata predisposta con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e delle amministrazioni interessate. Questo vademecum presenta le principali novità e le istruzioni per l'uso della nuova procedura.
Il nuovo Regolamento (d.P.R. n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:
Appartengono a questa categoria le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.La procedura per le attività di Categoria AGianni è un imprenditore che desidera costruire un'autorimessa di 400 mq. La nuova disciplina per la prevenzione incendi consente a Gianni di compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'autorimessa senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco.Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all'attività, è sufficiente che Gianni invii al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive (o ai Vigili del Fuoco tramite procedura online) il progetto dell'opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, Gianni ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.
Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.La procedura per le le attività di Categoria BMaria è un'imprenditrice che vuole aprire un ampio locale per la vendita al dettaglio, la cui metratura si aggira intorno ai 1.000 mq. L'attività da avviare presenta una media complessità tecnico-gestionale, ed è necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche.Il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive a cui Maria si è rivolta per ottenere il permesso di costruire invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull'eventuale adeguatezza dell'opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l'attività è sufficiente che Maria invii al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, Maria ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.
Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.La procedura per le le attività di Categoria CPaolo ha intenzione di costruire una grande casa di riposo che riesca a ospitare e assistere fino a 110 anziani contemporaneamente. L'attività che ha in mente è molto complessa e, secondo le nuove norme per la prevenzione incendi, presenta alti rischi. Per ottenere il permesso di costruire l'edificio, Paolo deve ricevere il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP a cui Paolo si rivolge provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, Paolo invia al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP consente a Paolo di aprire la casa di cura immediatamente. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita a Paolo per controllare che la sua casa di cura rispetti tutte le norme antincendio e, in caso positivo, gli rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
La vecchia disciplina (d.P.R. n. 37/1998) disponeva che tutte le attività soggette alla visita e ai controlli dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera e, dunque, dovessero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.La procedura prevedeva che, prima di cominciare i lavori, il titolare dell'attività inviasse al Comando VVF il progetto: entro 90 giorni, i Vigili del Fuoco davano il proprio parere sulla conformità del progetto alle norme antincendio.I lavori potevano cominciare solo previo parere positivo: valeva allora il cosiddetto "silenzio-rifiuto", per cui la mancata risposta da parte dei Vigili del Fuoco implicava l'impossibilità di cominciare i lavori.A lavori ultimati e prima di iniziare l'attività, il titolare era tenuto a inviare al Comando VVF la richiesta di sopralluogo, che veniva efettuato entro 135 giorni. Solo a seguito di tale sopralluogo i Vigili del Fuoco rilasciavano, in caso di esito positivo, il CPI. Il rinnovo del certificato era previsto ogni 3 o 6 anni o una tantum, a seconda del tipo di attività.
Sono da considerarsi esenti dai controlli di prevenzione incendi tutte le attività non presenti nell'Allegato 1 del nuovo Regolamento. Rispetto alla precedente normativa alcune attività, come ad esempio i vani ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie.
Per alcune categorie, i limiti precedentemente fissati hanno subìto variazioni. Queste modifiche hanno l'effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti (es. aziende con persone tra 300 e 500 persone), e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate (es. i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg).
Le nuove attività inserite sono ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato. Nello specifico, si riferiscono:
Verifica su www.vigilfuoco.it o consulta l'Allegato 2 del Regolamento d.P.R. n. 151/2011 - per sapere se:
Si tratta di interventi che lasciano inalterati gli attuali livelli di tutela dell'incolumità pubblica
Il progetto consente all'utente:
È stato eliminato il Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, che duplica adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando VVF, per la quasi totalità delle attività, ogni 5 anni.Inoltre, la perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi è stata eliminata e sostituita con una dichiarazione del tecnico abilitato; quest'ultimo non deve più recarsi in tribunale per effettuare il giuramento.
I titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di pro-getti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVF il rilascio di un nulla osta di fattibilità.Il nulla osta di fattibilità si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera.Gli aspetti dell'opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all'esame del Comando provinciale VVF e sui quali, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare:
Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della richiesta da parte del titolare dell'attività.
I titolari di attività soggette alla normativa e particolarmente complesse possono richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di compiere visite tecniche, anche durante la realizzazione dell'opera, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi.Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di visite concordato; il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni dall'avvio.
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