Sono stati pubblicati i nove decreti interministeriali 5 marzo 2007 (G.U. n. 66 del 20.03 2007 e G.U. n.67 del 21.03.2007 - emanati dai Ministeri dell'Interno, dell'Infrastrutture e dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 6 comma 3 e 4 del D.P.R. n.246/93 che attua la direttiva 89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione (CPD).
I lavori di normazione corrispondenti, il coordinamento con gli enti di normazione italiano ed europeo (UNI e CEN) nonché la regolamentazione in ambito comunitario (procedura d'informazione UE) e in ambito nazionale (altri Ministeri e Associazioni di categoria imprenditoriali) sono stati seguiti dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
I decreti, per ciascuna famiglia di prodotti, regolano l'applicabilità delle informazioni fornite dalle rispettive norme armonizzate e il periodo transitorio per l'attestazione della conformità. Fissano i termini per il legittimo utilizzo senza marcatura CE o con la sola conformità alla regolamentazione preesistente.
In ciascun allegato 3 sono indicate le caratteristiche che devono essere obbligatoriamente dichiarate nella marcatura CE.
Questi decreti corrispondono ai testi anticipati in occasione della trasmissione della lettera circolare prot.n. DCPST/5714 del 4 luglio 2006 concernente i prodotti da costruzione.