Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno


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Corsi di formazione per Addetti Antincendio

(Tel. ufficio 0736 353238)

 

 

 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI CORSI DI FORMAZIONE E DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI "ADDETTO ANTINCENDIO", AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 9 DEL D.LGS. 81/2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DELLA LEGGE N. 609 DEL 28 NOVEMBRE 1996.

Le Direttive sui corsi di formazione e le modalità di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato alle mansioni di addetto antincendio sono state fornite con l'Allegato III del D.M. 02/09/2021.
 
 

RICHIESTA DEI CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO

Le richieste dei corsi per addetti antincendio dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito modulo di domanda (in bollo da Euro 16,00, ove richiesto), scaricabile cliccando qui sotto:

Modello Richiesta Corso Addetti Antincendio ⍈


Il pagamento dovrà essere effettuato tramite piattaforma PagoPA all’indirizzo  https://pagopa.vigilfuoco.it o, in alternativa, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT18Y0100003245331014243909 (comunicare il CRO) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Ascoli Piceno con causale "Formazione Addetti Antincendio".

L'attività di "informazione" (lezioni teoriche) sarà svolta presso le sedi del Comando del Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, ovvero potranno essere svolte anche utilizzando la modalità FAD (didattica a distanza). Detta attività potrà anche essere svolta, a richiesta, presso le sedi rese disponibili dai richiedenti che dovranno assicurare l'organizzazione logistica predisponendo un'idonea aula didattica dotata di computer e videoproiettore, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche.       

 L'attività di "formazione" (lezioni pratiche) sarà svolta esclusivamente presso le sedi del Comando dei VV.F. di Ascoli Piceno e i richiedenti dovranno assicurare il necessario materiale di supporto per le lezioni pratiche, tra cui dovrà essere previsto un congruo numero di estintori portatili (preferibilmente a CO2) ed almeno una bombola di G.P.L. da 15 Kg ogni 10 corsisti.

I richiedenti devono provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante, per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Si precisa che il numero dei lavoratori aziendali incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendi e di gestione delle emergenze deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda.

 
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E DELL'ACCERTAMENTO DI IDONEITA'

Al termine del corso di formazione sarà rilasciato, per ciascun partecipante, l'attestato di frequenza, su cui dovranno essere apposte le marche da bollo, ove previste dalla normativa in vigore. Si precisa che, su richiesta della Ditta, potrà essere rilasciato un unico attestato di frequenza in forma cumulativa; in tal caso sarà sufficiente inviare un'unica marca da bollo da apporre su tale attestato.

L'accertamento di idoneità, nel caso in cui l'attività rientri nell'Allegato IV al DM 02/09/2021 o su richiesta del datore di lavoro, consisterà in un questionario, una prova orale ed una prova pratica, e sarà effettuato da una Commissione, nominata dal Direttore Regionale VV.F. Marche, costituita presso la Sede Centrale del Comando dei VV.F. di Ascoli Piceno (via del Commercio n.48), Ai lavoratori che abbiano superato l'accertamento con esito positivo sarà rilasciato l'attestato di idoneità tecnica, in bollo ove richiesto.
 
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE

I contenuti minimi dei Corsi di formazione e dei Corsi di aggiornamento sono riportati nell'Allegato III al D.M. 02/09/2021.

Si precisa che in relazione a particolari e specifiche situazioni di rischio, su richiesta degli utenti, i contenuti dei corsi previsti nel suddetto D.M. possono essere oggetto di opportuna integrazione.
 

Classificazione delle attività:

1) Attività di Livello 3

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
- stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b)c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
- metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno;
- case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).
 

 

2) Attività di Livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
- i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).

3) Attività di Livello 1

Ricadono in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).

  

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA'

La richiesta per il rilascio dell'attestato di idoneità ai lavoratori in argomento, va inoltrata dai datori di lavoro al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove ha sede l'unità produttiva.

L'istanza deve essere corredata da:

-        copia del bonifico bancario alle coordinate IBAN IT18Y0100003245331014243909 con causale "Corsi di formazione", come sopra riportato.

 -        attestato di frequenza a corso di formazione rilasciato da una struttura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero da enti pubblici e privati.

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512:

- stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b)c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
- metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno;
- case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 persone presenti;
- locali di spettacolo e intrattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo.

 

COSTI

Corsi di formazione ed aggiornamento:

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo relativo alla durata dei corsi di formazione ed aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio, d'incendio, elevato, medio o basso, come individuati dalla suddetta lettera circolare, suddivisi per la parte teorica (l'incendio e la prevenzione incendi; la protezione antincendio; procedure da adottare in caso di incendio) e la parte pratica.

I relativi costi sono stabiliti in base alle tariffe orarie previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 14/3/2012 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n° 76 del 30/3/2012).

Corsi di formazione:

 

Rischio elevato

(16 ore)

Rischio medio

(8 ore)

Rischio basso

(4 ore)

Parte teorica

12 ore

5 ore

2 ore

Parte pratica

4 ore

3 ore

2 ore

Costi (da 8 a 10 corsisti)

Euro 2.352,00

Euro 1.176,00

Euro 588,00

Costi (da 11 a 20 corsisti)

Euro 2.940,00

Euro 1.617,00

Euro 882,00

 

Corsi di aggiornamento:

 

Rischio elevato

(8 ore)

Rischio medio

(5 ore)

Rischio basso

(2 ore)

Parte teorica

5 ore

2 ore

 

Parte pratica

3 ore

3 ore

2 ore

Costi (da 8 a 10 corsisti)

Euro 1.176,00

Euro 735,00

Euro 294,00

Costi (da 11 a 20 corsisti)

Euro 1.617,00

Euro 1.176,00

Euro 588,00

 

Nel caso in cui si richieda il corso di formazione/aggiornamento per un numero limitato di persone, il corso sarà effettuato accorpando i nominativi provenienti da altre richieste, al raggiungimento di almeno n. 8 unità.

 
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA'

Per ciascun partecipante è prevista una quota di Euro 58,00.

 
Per ogni chiarimento normativo si rimanda al Testo Integrato sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.