Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno


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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno

 

Polizia Giudiziaria

 (Tel. ufficio 0736 353207)

 

 

Funzionario responsabile dell'Ufficio: P.I. Marco Lambruschi

Coordinatore dell'Ufficio: VCAC Sita Chiarini

 

 
mod. 1PG (Verbale di accertamento di reato)

mod.  A-PG (Comunicazione notizia di reato)

 

Nell'attività quotidiana connessa con lo svolgimento dei compiti d'istituto sia riguardanti il soccorso tecnico urgente, che altre attività come la prevenzione incendi, il personale VV.F. dei vari ruoli (vigili, capi squadra, capi reparti, funzionari) si può trovare a svolgere una duplice funzione:

ü  quella relativa al compito di istituto (es. soccorso, estinzione dell'incendio, sopralluogo di prevenzione incendi, ecc.);

ü  quella giudiziaria (redazione dei verbali di accertamento di reato, repressione del reato, assicurazione delle fonti di prova, accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, sequestro del corpo di reato, ecc.).

Il personale VV.F. può pertanto, nell'esercizio delle proprie attività, avere a che fare con fatti costituenti reato e trovarsi, di conseguenza, nelle condizioni di esercitare le funzioni di polizia giudiziaria relativamente ai reati relativi alla prevenzione incendi, all'estinzione incendi o ai servizi tecnici.

 

Il ruolo dei Vigili del Fuoco ed il D.Lgs. 81/08

L'art. 13 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza.

In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel testo unico, nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

ü  tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

ü  prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;

ü  prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;

ü  assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.

 

I principali reati di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal "nuovo testo unico"

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, relativo alle principali ipotesi di reato previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. (D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106), relativamente alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.):

1.    Violazione dell'Art. 37, comma 9: Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all'omessa formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell'emergenza.

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

2.     Violazione dell'Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (es. per mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi, ecc).

       (punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

3.    Violazione dell'Art. 163, comma 1: Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezzaconformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII.

(punito dall'Art. 165 comma 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

4.    Violazione dell'Art. 64, comma 1:  Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1  per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell'Allegato IV:

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell'esodo.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori in azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza.

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

Le porte e portoni non risultano conformi al punto 1.6.

4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei.

4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

(punito dall'Art. 68 comma 1 lett. b con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro)

5.    Violazione dell'Art. 29, comma 1: Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)

(punito dall'Art. 55 comma 1 lettera a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

6.    Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b).

(punito dall'Art. 55 comma 1 lett. b con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

7.    Adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo.

(punito dall'Art. 55 comma 4 con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro)

8.     Violazione dell'Art. 18, comma 1 lett. d):  Omessa fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. d con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro

 

Altri reati connessi con i controlli di prevenzione incendi

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, l'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I. viene equiparata alla mancata presentazione della SCIA.

 "Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA." (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011). In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a tutte le "attività soggette" (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA, e non solamente a quelle di cat. C.

Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 258 a euro 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).

ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.                          

Le pene previste in tal caso dall'articolo 20 comma 2 del d.lgs. 139/06, sono rappresentate dalla reclusione e multa. Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

 

Ufficiali e Agenti di P.G.

A tal proposito è opportuno sottolineare che, in forza degli art. 7, co.1 e 2, art. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché degli artt. 14 e 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e degli artt. 1 e 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 accorpati integralmente dal disposto dell'art. 6, 2° comma del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, il personale operativo del C.N.VV.F. nell'esercizio delle attività istituzionali svolge funzioni di polizia giudiziaria; in particolare, al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale (capi squadra, capi reparti, funzionari) è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:

-      delitti contro la pubblica incolumità;

-      contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività istituzionale (aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali rappresentate dall'estinzione degli incendi e del soccorso pubblico, nonché della prevenzione incendi e delle attività di ricerca e studio) presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. sono presenti gli "Uffici di Polizia Giudiziaria".

 

La procedura per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro del D.Lgs. 758/1994

Il Capo II del decreto legislativo n° 758/94  prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto medesimo.

L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell'oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l'estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.

 

Adempimenti dell'organo di vigilanza (Vigili del Fuoco):

ART. 20 (Prescrizioni)

L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di P.G. di cui all'art. 55 del c.c.p., accertata la sussistenza di un reato ricadente tra quelli estinguibili con contravvenzione (con mod. 1PG), impartisce al contravventore una apposita prescrizione, allo scopo di eliminare la contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine tecnicamente necessario, non eccedente un periodo massimo di mesi 6.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.lgs n. 758/94, il suddetto termine, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi 6, comprensivo anche del periodo già trascorso.

Un'ulteriore proroga, fino ad un periodo massimo di altri 6 mesi, può essere concessa una sola volta su istanza del contravventore, che deve indicare specifiche circostanze giustificative a lui non imputabili.

Si precisa che la prescrizione costituisce un atto obbligatorio nell'ambito dei reati previsti nell'allegato 1 del decreto. La prescrizione è comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale opera il contravventore.

Nel caso in cui oltre alla violazione di una norma, venga accertata una situazione di pericolo, l'organo di vigilanza può imporre specifiche prescrizioni atte a far cessare lo stato di pericolo per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in attesa della regolarizzazione.

L'organo di vigilanza ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

La contravvenzione della norma disattesa deve essere imputata al contravventore, che quindi va individuato nella persona o nelle persone che hanno violato la norma in concreto.

 

ART. 21 (Verifica dell'adempimento)

-      Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate nella prescrizione.

-      Accertato l'adempimento alla prescrizione, l'Organo di Vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita.

-      Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'Organo di Vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento dell'ammenda prevista.

-      In caso si accerti l'inadempimento alla prescrizione impartita, l'Organo di Vigilanza ne dà comunicazione al PM ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Nel caso di più prescrizioni correlate a distinte ipotesi di reato, qualora il contravventore adempia soltanto ad alcune, i Comandi Provinciali VV.F. provvederanno a dare separata comunicazione al PM.

 

Adempimenti del pubblico ministero:

(Artt. 23 e 24 del D.L.vo n° 758/94)

Il PM ricevuta la notizia di reato inerente alla contravvenzione, tiene sospeso il relativo procedimento dal momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 335 del c.c.p. fino al momento in cui riceve dall'Organo di Vigilanza le comunicazioni di cui all'art. 21.

Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione del procedimento, per estinzione del reato, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto.

Il Pubblico Ministero può procedere ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis (oblazione) del codice penale, nel caso che da parte del contravventore l'adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione della contravvenzione sia stata realizzata con modalità diverse da quelle indicate dall'Organo di Vigilanza.