Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno


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Prevenzione Incendi

(Tel. ufficio 0736 353247)

 

 

 

Scarica il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi introdotto con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ed il "Nuovo elenco delle attività soggette", e vai più avanti al capitolo "I nuovi adempimenti procedurali di prevenzione incendi".

Scarica i moduli alla sezione Modulistica - Prevenzione Incendi.

È possibile scaricare la presentazione sul “Regolamento di prevenzione incendi”, ove sono illustrate le principali novità introdotte dal nuovo regolamento di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle procedure adottate dal Comando di Ascoli Piceno.

 Scarica la “Guida all'utilizzo dei servizi Online di Prevenzione Incendi ” (PRINCE 2020).
 
 
VERSAMENTI

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT62P0100003245331014244700 (comunicare il CRO) con causale "Servizi di prevenzione incendi", o in alternativa tramite l'utilizzo della piattaforma PagoPA, rinvenibile al seguente link https://pagopa.vigilfuoco.it .

Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006 non è stato ancora emanato. Per la determinazione dei corrispettivi deve essere utilizzata la "Tabella transitoria delle tariffe".

Le tariffe sono state aggiornate con DM 2/3/2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal C.N.VV.F.", che ha sostituito il DM 3/2/2006.

Qualora l’attività comprenda più punti, la tariffa è la somma delle tariffe delle singole attività/categorie. Per la valutazione del progetto (cat. B/C), la tariffa non tiene conto dell’eventuale presenza di cat. A. Se ne terrà conto in fase di sopralluogo.

PRECISAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TRAMITE PEC

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio. Questo Comando rilascia la ricevuta, verificata la completezza formale, contestualmente alla presentazione della SCIA.

Si precisa che l’invio, tramite posta elettronica certificata, della Segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011) e/o dell'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.P.R. n. 151/2011) da parte dell’utenza agli indirizzi di posta certificata di questo Comando (com.prev.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it,  com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it) genera, come noto, una ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata “vigilfuoco” e tale ricevuta ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale (DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005). Resta inteso che, qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista dalle norme vigenti (DPR 151/2011, DM 7/08/2012 e s.m.i.) le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò viene comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/2011. 

CONSULTAZIONE STATO DELLA PRATICA

Cliccando su Consultazione stato della pratica sarà visualizzata la maschera di inserimento presso cui accedere tramite SPID.

NORMATIVE E QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI

Alla sezione Normative è possibile visualizzare e scaricare le Principali norme di Prevenzione Incendi.

Alla sezione Quesiti di prevenzione incendi è possibile visualizzare e scaricare vari quesiti di interesse generale per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.

ORARI DI RICEVIMENTO

L'Ufficio Prevenzione incendi è aperto nei giorni e con l'orario indicato alla sezione Uffici, ove è possibile prendere visione delle giornate e degli orari di apertura al pubblico degli Uffici della Sede Centrale di Ascoli Piceno e degli Uffici distaccati di Fermo, anche per la trattazione di problematiche di carattere tecnico da parte dei funzionari tecnici.

 

DVD Roberto Paoletti

0736 - 353 284

D Vincenzo Vannarelli

0736 - 353 274

VD Diego Ciccarelli

0736 - 353 265

DCS Graziano Bellini

0736 - 353 286

DCS Domenico Catalucci

0736 - 353 285

DCS Giuseppe Caucci

0736 - 353 281

IAE AIB Raffaele Viviani

0736 - 353 224

IA Vittorio Castelletti

0736 - 353 225

IA Cristiano Quartarulli

0736 - 353 226

IA Alvise Cicogna

0736 - 353 238

 

I NUOVI ADEMPIMENTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI

La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l'intero territorio nazionale. A tal fine è stato individuato, con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che ha sostituito il DM 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

I responsabili (enti e privati) delle "attività soggette" sono tenuti a rispettare vari adempimenti procedurali che vengono di seguito descritti.

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Il nuovo regolamento opera una sostanziale semplificazione e tiene conto dell'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/ 7/2010 n. 122) sui procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Tiene inoltre conto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 139/2006, art.16 co. 1.

Il nuovo regolamento individua 3 categorie con una differenziazione degli adempimenti procedurali:

-          Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

-          Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';

-          Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

(Rif. art. 3 DPR 151/2011 - art. 3 DM 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod. PIN1-2012, in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:

-          documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 a firma di tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze) comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;

-          attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di valutazione del progetto in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando.

In presenza di documentazione incompleta o ritenuta non esauriente, il Comando può richiedere la documentazione integrativa entro 30 giorni.

Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

In caso di parere contrario, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda. Il responsabile dell'attività viene invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione di parere definitivo. In tal caso i termini di conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei citati 10 giorni.

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA

(Rif. art. 4 DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012)

A lavori ultimati deve essere presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.

La SCIA deve essere redatta secondo il mod. PIN2-2014, e va presentata al Comando prima dell'esercizio dell'attività, allegando la seguente documentazione:

-          asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN2.1-2014;

-          documentazione conforme all'allegato II al DM 7/8/2012 per le attività di cat. B/C;

-          documentazione conforme all'allegato I b) al DM 7/8/2012 per le attività di cat. A;

-          attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documentazione e allegati) e ne rilascia ricevuta (in caso di esito positivo). La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

SCIA - categoria C:

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Si fa presente che, con le innovazioni introdotte con il nuovo regolamento, il certificato di prevenzione incendi non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato; non ha validità temporale; assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.

Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

Per tutte le "attività soggette" (di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine massimo di 45 giorni.

Oltre che alle modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

SCIA - categoria A/B:

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilasciata copia del verbale della visita tecnica.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

(Rif. art. 5 DPR 151/2011 - art. 5 DM 7/8/2012)

Il titolare delle "attività soggette" (di categoria A, B e C), deve inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni, tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista.  Per un numero limitato di attività (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77) per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una cadenza è di 10 anni.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Indipendentemente dalla data di scadenza, ogni modifica "sostanziale" delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi o modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dalla SCIA (in relazione alla categoria di attività) che tenga conto della mutata situazione.

L’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2014, va presentata al Comando prima della scadenza, completa dei seguenti allegati:

-          asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui  all'art. 16 del D.Lgs 8/3/2006 n. 139;

-          attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

RICHIESTA DI DEROGA

(Rif. art. 7 DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012)

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette, (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al DPR 151/2011) dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2012, in bollo ove previsto, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:

-          documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), a firma di professionista antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

-          attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in duplice copia

Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale che, sentito il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)

(Rif. art. 8 DPR 151/2011 - art. 7 DM 7/8/2012)

Si tratta di un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod. PIN5-2012, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

-          documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere, a firma di tecnico abilitato;

-          attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

(Rif. art. 9 DPR 151/2011 - art. 8 DM 7/8/2012)

Anche questo è un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.

I responsabili delle "attività soggette" di categorie A, B e C, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

La richiesta di verifica in corso d'opera deve essere redatta secondo il mod. PIN6-2012, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

-          attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.