Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno


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STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMANDO PROVINCIALE VVF DI ASCOLI PICENO

(PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO)

 

Il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (c.d. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose recepita in Italia con il D.Lgs 26/6/2015, n. 105 (G.U. 14/7/2015, n. 161 - S.O. n. 38), entrato in vigore il 29/7/2015 (15 giorni dopo la pubblicazione in G.U.).

Il provvedimento ha sostituito le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05 (c.d. “Seveso II”).

Nel territorio di competenza del Comando provinciale VVF di Ascoli Piceno sono presenti n. 8 attività soggette a rischio di incidente rilevante (n. 6 nella provincia di Ascoli Piceno e n. 2 nella provincia di Fermo) di cui:

-        n. 4 stabilimenti SS    (Soglia superiore)

-        n. 4 stabilimenti SI    (Soglia inferiore)

 

DITTA

Ubicazione attività

Tipo

attività

SS

SI

Pegas S.r.l.

Via Medi, 2 - Porto San Giorgio (FM)

Deposito di G.P.L.

X

Bonfigli S.r.l.

Via Tesino, 141 - Offida

Deposito di fitofarmaci

X

Elantas Deatech S.r.l.

Zona Ind.le Campolungo, 35 - Ascoli Piceno

Produzione di smalti isolanti per cavi elettrici

X

Alessi Firework S.r.l.

Località La Spineta - Ascoli Piceno

Deposito di esplosivi

X

Alessi Fireworks S.r.l.

Loc. Valle Orta - Appignano del Tronto (AP)

Deposito di esplosivi

X

D.E.C. S.r.l.

C.da Fanà - Comunanza (AP)

Deposito di esplosivi

X

Alesi Mario di De Angelis Tonino & C. S.a.s.

C.da Colle Ripaberarda - Castignano (AP)

Deposito di esplosivi

X

Edison S.p.A.

C.da San Tommaso alle Paludi - Fermo

Deposito di oli minerali

X

 

Le attività a rischio di incidente rilevante: La Direttiva Seveso III (Dal D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 al D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105).

 

LA DIRETTIVA SEVESO III

Il D.Lgs 26/6/2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (c.d. Seveso III) ha sostituito il D.Lgs. 17/8/1999, n. 334 e come modificato dal D.Lgs 21/9/2005 n. 238 (c.d. Seveso II), successivamente modificato dal D.Lgs 14/3/2014 n. 48.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Presenza di sostanze pericolose: presenza, reale o prevista, nello stabilimento, o che è ragionevole prevedere che si possano generare in caso di perdita del controllo dei processi, in q.tà ≥ all'allegato 1.

ü  Allegato 1 - parte 1    Categorie di sostanze pericolose

ü  Allegato 1 - parte 2    Sostanze pericolose specificate

NB: le parti 1 e 2 (Categorie di sostanze e Sostanze specificate) sono state invertite rispetto alla precedente direttiva Seveso II.

Se una sostanza pericolosa dell’allegato 1 è compresa nella parte 1 e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite della parte 2 (di cui alle colonne 2 e 3).

CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI

La nuova direttiva 2012/18/UE (Seveso III), nell’intento di migliorare leggibilità e chiarezza, introduce, tra le altre cose, la classificazione di stabilimenti di:

ü  Soglia inferiore (SI) (Lower tier) soggetti a notifica, politica di prevenzione …;

ü  Soglia superiore (SS) (Upper tier) soggetti anche a Rapporto di sicurezza.

GLI ALLEGATI DEL D.LGS N. 105/2015

Il D.Lgs n. 334/99 aveva previsto l’emanazione di una serie di decreti attuativi, relativi a vari aspetti.

-    Alcuni sono stati emanati, pur in ritardo rispetto alle scadenze previste dal decreto.

-    Altri non sono stati mai emanati.

Il D.Lgs n. 105/2015, anche allo scopo di evitare rimandi a successivi decreti da emanare, ha previsto già nella sua stesura originale tali provvedimenti, che sono regolamentati da 11 allegati, dall’allegato A all’allegato M.

TIPOLOGIA DEGLI ALLEGATI DEL D.LGS N. 105/2015

Il D.Lgs n. 105/2015 è costituito da 2 tipologie di allegati, per un totale di 17 (6 + 11):

ü Allegati numerici (dal numero 1 al numero 6):

Previsti dalla direttiva europea 2012/18/UE, simili a quelli previsti nella precedente direttiva.

ü Allegati letterali (dalla lettera A alla lettera M):

Previsti dal decreto italiano di recepimento della direttiva, che stabilisce criteri, procedure, linee guida, regolamenti, linee di indirizzo, ecc. sui vari argomenti trattati nei vari articoli, che evitano il ricorso a successivi decreti attuativi.

TESTO UNICO

Una novità molto positiva e rappresentata dal fatto che il provvedimento è completo, e permette di disporre di un “testo unico” che definisce ogni aspetto senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi in quanto sono comprese tutte le norme di carattere tecnico necessarie per l’applicazione (allegati da A ad M).

Si evita così il rimando a decreti attuativi, che erano previsti dal D.lgs. n. 334/99 con molti decreti che non sono stati mai emanati.

NUOVA CLASSIFICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE

L’aggiornamento della Seveso III è dovuto principalmente alla necessità di adeguamento al sistema internazionale di classificazione delle sostanze pericolose GHS, recepito nell’UE con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) relativo a classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e miscele, obbligatorio dal 1/6/2015.

Tale cambiamento è stato introdotto al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’UE con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU.

GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals.

CORRISPONDENZA SOSTANZE DAL VECCHIO AL NUOVO ELENCO

Non è stata possibile una corrispondenza esatta dal vecchio al nuovo sistema di classificazione in quanto per i rischi per la salute la classificazione “tossico” e “molto tossico” non corrisponde alle nuove categorie “tossicità acuta 1, 2 e 3”, che sono ulteriormente suddivise in base alla modalità di esposizione (orale, da contatto e per inalazione).

Inoltre, secondo il regolamento CLP le sostanze verranno classificate o riclassificate nel corso del tempo, mutando automaticamente il campo di applicazione della direttiva.

INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE

E stata migliorata la qualità delle informazioni alla popolazione e il modo in cui le informazioni sono raccolte, gestite, rese disponibili, aggiornate e condivise, in linea con la Convenzione Aarhus del 1998 sull’accesso all’informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

§  migliore accesso per i cittadini all’informazione sui rischi dovuti alle attività e sui comportamenti in caso di incidente;

§  possibilità di partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti in aree r.i.r. e possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus.

COMPETENZE SUGLI STABILIMENTI

Il provvedimento suddivide le competenze, assegnando a:

-    Ministero dell’interno (attraverso i CTR) le funzioni istruttorie, di controllo e di ispezione sugli stabilimenti di soglia superiore “SS”;

-    Regioni le funzioni di ispezione sugli stabilimenti di soglia inferiore “SI”.  

ALTRE NOVITÀ

-    Miglioramento e aggiornamento in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti, semplificazione delle procedure, riduzione oneri amministrativi;

-    Aggiornamento dell’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità;

-    Rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del MATTM con l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale (art. 11);

-    Introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (all. 5);

-    Meccanismo di esclusione di una particolare sostanza pericolosa non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (art. 4);

-    Pianificazione e programmazione delle ispezioni (art. 27);

-    Definizione tariffe per istruttorie e controlli (art. 30 e all. I).

-    Ecc…