Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno


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Statistica e Rapporti di Intervento

 (Tel. ufficio 0736 353238)

 

    

 

Scarica i moduli per la richiesta di accesso e copia della scheda/rapporto di intervento alla sezione Modulistica - Statistica.

Alla domanda di accesso deve essere allegata una marca da bollo da 0,52 euro per una scheda/rapporto di intervento (Qualora sia richiesta una copia autenticata è necessaria una marca da bollo da 16,00 euro).

Più avanti, al capitolo Normative, è possibile visualizzare e scaricare le Principali norme che disciplinano l'accesso dei documenti amministrativi.

Alla sezione FAQ, in fondo alla pagina, è possibile visualizzare le domande ricorrenti di interesse generale per l'espletamento del servizio, con le relative risposte.

 

Il servizio statistica interventi dei Vigili del Fuoco

L'attività di statistica è prevista dal D.Lgs 6/9/1989 n. 322 ed è collegata al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). Essa riveste grande importanza sia sul piano operativo che su quello politico istituzionale poiché va a monitorare il lavoro svolto dal Corpo dei Vigili del Fuoco rappresentando uno strumento di misura dell'efficacia dell'intervento pubblico.

Il lavoro svolto dal Comando Provinciale VVF di Ascoli Piceno consiste nella raccolta ed elaborazione dei dati relativi al soccorso pubblico prestato in provincia, anche ai fini di studio e ricerca, e nell'archiviazione delle schede statistiche - rapporti di intervento.

A richiesta degli interessati, il servizio rilascia copia dei Rapporti di intervento secondo le modalità di seguito riportate.

 

Principali norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Si riportano di seguito le principali norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi nell’ambito delle attività dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

-          Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

-         D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

-         D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

-         DM 10 maggio 1994, n. 415 “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

-         DM 2 febbraio 1993, N. 284 (stralcio) “Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione centrale e periferica dell'interno”.

-         Circolari e chiarimenti

§  Circolare 9 giugno 1993, n. 5006 “Legge 7 agosto 1990, n. 241 … Misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso”.

§  Circolare DCPCSA prot. n. 46964/6101/5/3 del 23 novembre 1995 “Legge 7 agosto 1990, n. 241. Diritto di accesso”.

§  Circolare DCPCSA prot. n. 14893/6101/5/3 del 16 dicembre 1997 “Legge 7 agosto 1990, n. 241. Diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei terzi”.

§  Circolare DCPCSA prot. n. 14032/6101/5/3 del 4 maggio 1998 “D.M. 17 novembre 1997, n. 508. Decreto ministeriale di integrazione e modifica del regolamento di attuazione dell'art. 24, legge 241/90, adottato con D.M. 10 maggio 1994, n. 415”.

§  Circolare DGAGAP prot. n. M/2107/A del 17 febbraio 1998 “D.M. 17 novembre 1997, n. 508. Decreto ministeriale di integrazione e modifica del regolamento di attuazione dell’art. 24, legge 241/90, adottato con D.M. 10 maggio 1994, n. 415”.

§  Nota prot. n. UCI 40/4101 del 19 gennaio 2005 “Prevenzione incendi e Legge 7 agosto 1990 n. 241”.

§  Lettera-Circolare prot. n. P48/4101 sott. 72/C.2 (2) dell’11 gennaio 2001 “Servizio di prevenzione incendi”.

 

 

Modalità di esercizio del diritto di accesso e copia dei rapporti di intervento

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale o che corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla scheda/rapporto di intervento può richiedere l'accesso e copia del documento detenuto dal Comando Provinciale VVF di Ascoli Piceno e riferito ad operazioni di soccorso prestate nel territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Per ottenere una copia di un verbale di intervento è necessario presentare la richiesta, utilizzando l'apposito modulo scaricabile alla sezione Modulistica-Statistica.

Nel modulo sono presenti dei campi la cui compilazione è necessaria per consentire l'istruttoria e l'accoglimento della domanda.

Quest'ultima deve essere completa ed accompagnata dai seguenti documenti: 

-       copia di un documento di identità del richiedente, anche se delegato;

-       marche da bollo secondo la copia richiesta (autentica o informe);

-       eventuale delega formale dell'interessato completa della copia di un documento di identità del delegante;

-       eventuali documentazioni che attestino l'interesse diretto, concreto ed attuale che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla scheda/rapporto di intervento.

Ai fini del rilascio delle copie non è necessario dimostrare la proprietà del bene oggetto di operazioni di soccorso (automobile, fabbricato, ecc.) se all'interno della scheda/rapporto di intervento il responsabile delle operazioni di soccorso ha annotato, previo accertamento, l'identità del/i proprietario/i.

Per comprovare stati, qualità e fatti personali è possibile utilizzare il modello autocertificazione.

Il Comando esamina le richieste e si pronuncia sulla stesse entro 30 giorni, salvo il caso di situazioni irregolari o incomplete in cui entro 10 giorni viene richiesto al richiedente di provvedere interrompendo i predetti termini.

Il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta o della necessaria documentazione integrativa.

In mancanza di diversa ed esplicita comunicazione, il responsabile del procedimento di accesso è il Comandante Provinciale dei VVF di Ascoli Piceno.

Avverso il rifiuto, la limitazione ed il differimento è possibile il ricorso dinanzi la "Commissione per l'accesso dei documenti amministrativi" istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni dalla conoscenza del rigetto.

 

Procedimento di accesso informale

Qualora ne ricorrano i presupposti e non risulti l'esistenza di controinteressati, al fine di favorire lo snellimento burocratico, è possibile utilizzare il procedimento di accesso informale previsto all'art. 5 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), secondo quanto riportato di seguito.

-    Il richiedente deve comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

-    La richiesta potrà essere esaminata immediatamente e senza formalità dall'ufficio e accolta mediante estrazione di copie (sulle quali saranno apposte le marche da bollo necessarie), o altra modalità idonea, senza necessità di protocollazione.

Qualora necessario, potrà essere trattenuta dall'Ufficio una copia degli atti estratti controfirmata dal richiedente, unitamente alla copia del documento di identità e del modello di autocertificazione eventualmente corredato di documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

-    Qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, utilizzando i moduli predisposti.

 

Casi di esclusione

Non è consentito l'accesso e copia della scheda/rapporto di intervento quando la stessa è stata trasmessa all'Autorità Giudiziaria con l'ipotesi di un fatto penalmente perseguibile. In tal caso viene informato il richiedente che potrà rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica interessata.

Non è consentito l'accesso e copia della scheda/rapporto di intervento quando il Comando individua soggetti controinteressati che presentano una motivata opposizione alla richiesta di accesso, previa comunicazione di questo Comando ed entro 10 giorni dalla ricezione di quest'ultima.

 

Diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei terzi.

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, pur preoccupandosi di tutelare il diritto alla riservatezza, dispone che deve essere garantita ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati ed il diritto alla riservatezza dei terzi, le decisioni giurisdizionali hanno ritenuto prevalente il primo qualora sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Pertanto si ritiene che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, debba prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo.

La cura o la difesa dei propri interessi giuridici costituiscono sia il presupposto del diritto di prendere visione di atti riguardanti la vita privata o la riservatezza di altri soggetti, che il limite della loro utilizzabilità, la quale non può andare oltre le finalità previste dalla normativa di cui trattasi.

Ovviamente, il richiedente dovrà motivare l'istanza di accesso dimostrando la sussistenza dell'interesse giuridico nonché la necessità di prendere visione degli atti altrimenti inaccessibili per curare e per difendere l'interesse medesimo.

Per interessi giuridici debbono intendersi sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi e che la cura o la difesa degli stessi può avvenire sia in sede giurisdizionale che stragiudiziale, come ad esempio in seno ad un procedimento amministrativo.

Peraltro, l'esercizio del diritto di accesso a documenti concernenti la riservatezza dei terzi non è pieno, in quanto i richiedenti potranno soltanto prendere visione degli atti di quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro interessi. Di conseguenza, i richiedenti non potranno ottenere copia dei documenti né trascriverli.

Tali disposizioni sono finalizzate a garantire, entro limiti previsti, la tutela di terzi, e non sono invece intese a precludere al diretto interessato l'estrazione di copie che lo riguardano. 

In conclusione l'interessato, per curare o per difendere i propri interessi giuridici, potrà estrarre copie di documenti che lo riguardano, in quanto in tale ipotesi non si pone alcun problema di tutela dei terzi, posto che tali documenti attengono alla sfera di riservatezza dello stesso soggetto che richiede l'accesso, mentre potrà solo visionare (senza estrazione di copie) i documenti riguardanti la riservatezza di altri soggetti.

 

 

F.A.Q.

D. Cosa si intende per "interessato/coinvolto" nell'intervento?

R. Si intende per diretto interessato il soggetto che ha subito il danno materiale o fisico sulla sua persona oppure sui suoi beni, che ha determinato l'intervento dei vigili del fuoco.

 

D. Il diretto interessato deve motivare la richiesta di accesso?

R. La motivazione dell'accesso è sempre richiesta e necessaria. Il fatto di essere il diretto interessato esclude ogni problema di tutela dei terzi e semplifica, conseguentemente l'istruttoria del procedimento.

 

D. È possibile richiedere una modifica del contenuto del rapporto di intervento, per puntualizzare meglio i fatti descritti?

R. No.

 

D. Ho presentato regolare richiesta di accesso, quanto tempo devo aspettare per avere una copia del rapporto di intervento?

R. La normativa vigente prevede il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta completa. Il Comando di Ascoli Piceno riesce comunque ad evadere le richieste entro termini sensibilmente inferiori.

 

D. Sono un avvocato con la procura alla lite sottoscritta dall'interessato. Posso ottenere una copia del rapporto?

R. No. Per ottenere una copia del rapporto è necessaria la delega formale dell'interessato specifica per l'accesso e copia del rapporto di intervento.

 

D. Sono un tecnico incaricato dalla società assicuratrice che deve ottenere il rapporto di intervento per un incidente stradale coinvolgente l'auto assicurata dalla stessa società. Cosa deve allegare alla richiesta?

R. Documento attestante l'incarico ricevuto dalla società assicuratrice, specifico per l'incidente stradale richiesto, e copia della polizza stipulata che collega l'auto incidentata alla società assicuratrice.

 

D. Quale può essere il documento di identità da allegare in copia?

R. Sono equivalenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di riconoscimento alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e timbro o altra segnatura equivalente rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

 

D. Il documento di identità è scaduto perché è stato superato il termine di validità. Devo aspettare il rinnovo?

R. No. Basta che in calce alla fotocopia del documento l'interessato dichiari e sottoscriva che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

 

D. Sono un dipendente di una ditta/ente/amministrazione pubblica. Posso effettuare l'accesso per conto della mia ditta/ente/pubblica amministrazione?

R. No. L'accesso è riservato al responsabile legale della ditta/ente/amministrazione. L'accesso al dipendente è consentito solo previa esibizione di una delega formale

 

D. Al rapporto di intervento sono allegati altri documenti prodotti da terzi o da altre amministrazioni. Posso averne copia?

R. No. L'accesso e copia è consentito esclusivamente sui documenti prodotti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

 

D. Ho ricevuto la comunicazione con cui viene accolta la mia domanda di accesso per prendere visione di documenti. In che modo posso esercitare tale diritto?

R. La richiesta di accesso può essere esercitata durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. In orario pomeridiano anche il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

 

D. Sono un cittadino che deve difendere i propri interessi giuridici in sede giurisdizionale. Posso presentare domanda di accesso per una pratica che riguarda un altro soggetto?

R. In tal caso si precisa che l'esercizio del diritto di accesso a documenti concernenti la riservatezza dei terzi non è pieno, in quanto il richiedente potrà soltanto prendere visione degli atti di quei procedimenti amministrativi che sono relativi al proprio interesse. Di conseguenza non potranno essere rilasciate copie dei documenti relativi alla pratica di cui trattasi.