Sei in: Home > Servizi al cittadino - > Formazione D.Lgs. 81/2008 > Classificazione luoghi di lavoro per rischio di incendio (all. IX DM 10.3.98)
ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni
- fabbriche e depositi di esplosivi
- centrali termoelettriche
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
- impianti e laboratori nucleari
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
- alberghi con oltre 200 posti letto
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
- uffici con oltre 1000 dipendenti
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
- cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi
ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- luoghi di lavoro compresi nell'all. al DM 16.2.82 e nelle tabelle A e B annesse al DPR 689/1959 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
- cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto
ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme.