Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Barletta-Andria-Trani


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CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO AI SENSI DEL DM 2 SETTEMBRE 2021 (TIPO FOR/AGG 1-2-3)

Per richiedere l'organizzazione del corso di formazione dovrà essere presentata appositaISTANZA in bollo da Euro 16,00 (in carta libera per le pubbliche amministrazioni e per le ONLUS), PRESSO LA SEDE ORTO BOTANICO VIA ALFREDO REICHLIN – PRESIDIO VIGILI DEL FUOCO BARLETTA, contente le seguenti informazioni

  1. tipo di corso richiesto in relazione alla casistica di seguito indicata.
    1. CORSO FOR/AGG-3 (ex rischio elevato)
    2. CORSO FOR/AGG-2 (ex rischio medio)
    3. CORSO FOR/AGG-1 (ex rischio basso)
  2. numero di corsisti (minimo 1, si consiglia un numero massimo di 20 discenti);
  3. il nominativo ed il numero di telefono del responsabile incaricato per seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento del corso e per i necessari contatti con il Comando;
  4. l'impegno, per i corsi da svolgersi presso la sede della ditta richiedente, a garantire idonei locali per le lezioni teoriche ed aree per le esercitazioni pratiche ed il necessario supporto logistico-strumentale per lo svolgimento del corso;
  5. dichiarazione circa la copertura assicurativa del personale partecipante per eventuali infortuni durante l'attività formativa e l'esclusione del Comando Vigili del Fuoco da ogni responsabilità.

Il versamento dovrà essere effettuato al seguente indirizzo:

a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari (IBAN: IT30B0100003245430014243909 e la causale “Versamento a favore del Comando VV.F. di B.A.T. per servizi a pagamento di formazione ai sensi del T.U. 81/08”.

L'attività di formazione ed addestramento dovrà essere svolta, presso le sedi rese disponibili dai richiedenti, oppurepresso le sedi del Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani, in particolare per la formazione teorica presso la Sede Orto Botanico – Via Alfredo Reichlin, per la formazione pratica presso la sede Via Turi angolo Via Trani. 

Il richiedente dovrà assicurare, per i corsi effettuati presso la propria sede, l'organizzazione logistica-strumentale predisponendo:

·         un’aula didattica con PC e proiettore per la parte teorica;

·         un’idonea area libera per le prove pratiche, n.1 estintore a CO2/Acqua (H2O) da 5Kg ogni 3 partecipanti, una cassetta idrante UNI 45 (per corsi di Tipo FOR 2-3 e AGG 2-3);

·         una bombola da GPL da 15 Kg. 

·         Il Comando metterà a disposizione la vasca metallica per le prove di spegnimento ed i DPI per eseguire la prova.

 

Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante, per quanto attiene ieventuali infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

La frequenza dei corsi deve essere completa e non sono ammesse assenze anche parziali.

Al termine del corso sarà rilasciato un unico attestato di frequenza di tipo cumulativo, in bollo da Euro 16,00 o, su richiesta della Ditta, attestati di frequenza nominativi, ciascuno in bollo da Euro 16,00.

Si precisa per i corsi di Aggiornamento, che gli stessi sono indirizzati agli addetti antincendi già in possesso di regolare attestato di Formazione/Idoneità tecnica, da allegare all’istanza. Inoltre, occorre specificare che, il corso di aggiornamento di un determinato livello (1,2,3) dovrà corrispondere allo stesso livello del corso di Formazione (1,2,3) (Es: un discente in possesso della formazione di Livello 2, NON POTRA’ partecipare ad un corso di aggiornamento di Livello 3, così per tutti gli altri livelli.)

 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AI SENSI DEL DM 2 SETTEMBRE 2021

 

1)      Attività di livello 3 (ex rischio di incendio elevato) per cui si richiede il CORSO FOR 3:

Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone, dell'elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, nonché a causa della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato:

 

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

2)      Attività di livello 2 (ex rischio di incendio medio) per cui si richiede il CORSO FOR 2

 

1.      Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

 

a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

 

 

3)      Attività di livello 1 (ex rischio di incendio basso) per cui si richiede il CORSO FOR 1

 

1.      Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. 

 
MATERIALE DIDATTICO CORSI DI FORMAZIONE

Programmi dei corsi di formazione addetti antincendi in formato pdf:

Scarica i file: 

 

 

Manuali del corso di formazione per addetti antincendio in formato pdf (stesso manuale per il corso di formazione):

Scarica i file: 

 

 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

Si consiglia un numero massimo di 20 discenti.

Per la parte teorica sarà garantita la presenza di un docente, per la parte pratica invece un docente + un assistente ogni 10 discenti.

Le sole lezioni teoriche possono essere erogate anche in FAD (formazione a distanza) esclusivamente in modalità sincrona; in tal caso la Ditta richiedente dovrà mettere a disposizione un tutor dedicato che garantisca la costante presenza dei discenti. Tale esigenza dovrà essere indicata all’interno dell’apposita modulistica.

COSTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

N. ADDETTI

LIVELLO 3

LIVELLO 2

LIVELLO 1

fino a 10

euro 2.352,00

euro 1.176,00

euro 588,00

da 11 a 20

euro 2.940,00

euro 1.617,00

euro 882,00

N.B. I costi dei corsi di formazione sono esenti da I.V.A. (Per il costo relativo al range 21-30 discenti, si rimanda alla modulistica, sconsigliando di fare richiesta per tali numeri)

 

COSTI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

N. ADDETTI

LIVELLO 3

LIVELLO 2

LIVELLO 1

fino a 10

euro 1.176,00

euro 735,00

euro 294,00

da 11 a 20

euro 1.617,00

euro 1.176,00

euro 588,00

N.B. I costi dei corsi di formazione sono esenti da I.V.A. (Per il costo relativo al range 21-30 discenti, si rimanda alla modulistica, sconsigliando di fare richiesta per tali numeri)

Le tariffe orarie dell'attività di formazione tecnico-professionale svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sono stabilite con il decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2012.

 
  

Scarica il modello per la richiesta del corso di formazione per addetti antincendio nella sezione Modulistica:

 

 

N.B. Si Consiglia di non presentare richieste CONGIUNTE di svolgimento di CORSI DI FORMAZIONE ed ESAMI DI IDONEITA’ TECNICA, rammentando che non essendo possibili assenze durante il corso, non sarà possibile erogare ad eventuali assenti anche l’esame. In questo caso il comando non potrà procedere ad eventuali RIMBORSI.

 

ESAMI DI IDONEITA’ TECNICA AI SENSI DEL DM 2 SETTEMBRE 2021

Per richiedere l'organizzazione dell’esame dovrà essere presentata apposita ISTANZA in bollo da Euro 16,00 (in carta libera per le pubbliche amministrazioni e per le ONLUS), PRESSO LA SEDE ORTO BOTANICO VIA ALFREDO REICHLIN – PRESIDIO VIGILI DEL FUOCO BARLETTA, contente le seguenti informazioni

  1. numero e nominativi dei lavoratori di cui si chiede l'accertamento di idoneità;
  2. tipo di corso svolto
    1. CORSO FOR-3 (ex rischio elevato)
    2. CORSO FOR-2 (ex rischio medio)
    3. CORSO FOR-1 (ex rischio basso)
  3. Ente formatore (Sede VV.F. o formatori esterni abilitati in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021)
  4. nominativo del Formatore docente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021
  5. dichiarazione circa la copertura assicurativa del personale partecipante per eventuali infortuni durante l'attività formativa e l'esclusione del Comando Vigili del Fuoco da ogni responsabilità (anche per quanto concerne le fasi di trasporto tra le sedi, le quali sono effettuate a cura e responsabilità della ditta).
  6. il nominativo ed il numero di telefono del responsabile incaricato per seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento all'accertamento e per i necessari contatti con il Comando.

Alla richiesta di accertamento di idoneità dovrà altresì essere allegato quanto segue:

  1. copia degli attestati di frequenza al corso di formazione svolto dai candidati, comprovanti lo svolgimento dei contenuti di cui all’allegato III del D.M. 2 settembre 2021 (non necessaria per corsi effettuati da Vigili del fuoco, svolti presso il Comando VV.F. BAT);
  2. dichiarazione sottoscritta da parte del/i docente/i erogatore/i del corso di formazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 (non necessaria per corsi effettuati da Vigili del fuoco).

Il versamento dovrà essere effettuato al seguente indirizzo:

a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari (IBAN: IT30B0100003245430014243909 e la causale “Versamento a favore del Comando VV.F. di B.A.T. per servizi a pagamento di formazione ai sensi del T.U. 81/08”.

Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante, per quanto attiene glieventuali infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Al termine dell’accertamento sarà rilasciato un unico attestato di tipo cumulativo, in bollo da Euro 16,00 o, su richiesta della Ditta, attestati nominativi, ciascuno in bollo da Euro 16,00.

 

ATTIVITA' SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

 

L'art. 5 comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività elencate nell'allegato IV, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

L'art. 5, comma 3, del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce inoltre che, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario comprovare l'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, la stessa dovrà essere acquisita secondo procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

 

Attività ricomprese nell’ALLEGATO IV

 

·         stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

·         fabbriche e depositi di esplosivi;

·         centrali termoelettriche;

·         impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

·         impianti e laboratori nucleari;

·         depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;

·         attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;

·        aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

·         interporti con superficie superiore a 20.000 mq;

·         alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva   

            superiore a 400 persone;

·       strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

·         scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

·         uffici con oltre 500 persone presenti;

·         locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

·        edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 mq;

·       cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

·        cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

·       stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME DI IDONEITA' TECNICA

L'accertamento dell'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze si tiene di norma presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di B.A.T.

 

La sede di svolgimento dell’esame sarà:

·         Esame scritto e orale – Presso la sede Orto Botanico sito in via Reichlin Barletta;

·         Esame pratico – Presso la sede Operativa, angolo via Trani, Via Turi (*).

 

(*)Il trasporto tra le sedi previste dovrà essere effettuato a cura e responsabilità della ditta richiedente.

 

L'attività di accertamento consisterà in:

 

• in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) daeffettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel casodi risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non rispondepositivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successiveprove (orale e pratica);

 

• in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR);

 

• in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sullaconoscenza e sulle modalità diutilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programmanel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell’estintore e una provadi utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.

 

I candidati dovranno presentarsi alla data e all’ora prevista muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e dovranno essere messe a disposizione le seguenti attrezzature:

  • estintori portatili a CO2/H2O da 5 kg, ogni 3 partecipanti, per le prove di estinzione;
  • una bombola di gas G.P.L. da 15 kg;

COSTI DELL'ACCERTAMENTO DI IDONEITA'

·         I costi dell'accertamento di idoneità sono stabiliti in 58,00 Euro per ciascun candidato.

 

Scarica il modello per la richiesta dell’esame di idoneità tecnica per addetti antincendio nella sezione Modulistica:

    

 ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni inviare una mail:

·         Indirizzo - formazione.barlettaandriatrani@vigilfuoco.it;

·        Oggetto - INFORMAZIONI_CORSI/ESAMI ADDETTI RISCHIO (1/2/3)NOME AZIENDA_CITTA’;

·         oppure telefonare al n.0883/1848609.