Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Belluno


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COME SI DIVENTA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI?

 

 

 

Immagine di un Vigile del fuoco di spalle al lavoroIl Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nasce nel 1941, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari, iscritti a domanda. I vigili del fuoco volontari, ottenuto il decreto di nomina, hanno gli stessi obblighi dei vigili permanenti ed hanno, durante l'espletamento delle funzioni, la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a seconda della qualifica.
 
Le squadre di volontari dipendono dal Comando Provinciale e possono operare tutti i giorni dell'anno sul territorio provinciale e sulle calamità nazionali. In ogni Comando provinciale dei Vigili del fuoco è istituito un unico elenco del personale volontario, impiegato per le esigenze delle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

I cittadini, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nei quadri volontari, possono scegliere:

  • di essere impiegati per le esigenze del Comando, con effettuazione di periodi di richiamo in servizio per 20 giorni, equivalenti a 10 turni diurni e notturni, legati ad un turno di servizio;
  • di essere impiegati per le esigenze di un distaccamento volontario, nel qual caso è necessaria la residenza nel comune in cui ha sede il distaccamento o, previo contatto con il responsabile del distaccamento, in un comune limitrofo.

I distaccamenti volontari della provincia di Belluno sono: Arabba, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Caprile, Colle S. Lucia, Costalissoio, Costalta, Danta di Cadore, Dosoledo, Gosaldo, Laste, Longarone, Lorenzago, Lozzo, Parola, Pedavena, Pieve d'Alpago, Rocca Pietore, S. Vito di Cadore, Sappada, Segusino - Quero - Vas, Selva di Cadore, Valle di Cadore.

 

I cittadini che intendono arruolarsi nei quadri volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono inoltrare la domanda presso il Comando provinciale di residenza, o presso il Comando dei Vigili del Fuoco di una provincia limitrofa, nel caso si desideri essere impiegati presso un distaccamento volontario di quest'ultima provincia, con i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, uomo o donna, con un'età compresa tra i 18 ed i 45 anni
  • godere dei diritti politici e non essere stati dispensati o licenziati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione
  • diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore)
  • idoneità psicofisica e attitudinale (accertata dal Comando Provinciale)  secondo i criteri stabili nella tabella I allegata al D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76
  • requisiti di qualità morali e di condotta (art. 35, comma 6, del decreto legislativo 165/2001)
  • di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 8 D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.

È incompatibile con la posizione di Vigile Volontario a domanda:

  • il personale permanente in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di Polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti
  • gli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio

 

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L'ACCESSO NEI QUADRI DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Tabella I allegata al D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76

 

I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:

  • sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;
  • statura non inferiore a metri 1,62;
  • peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:

I.M.C. = p/(h x h)

          
           I.M.C. = indice di massa corporea

           p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

           h = altezza (espressa in metri)

        

indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;
  • normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);
  • normalità del campo visivo e della motilità oculare;
  • acutezza visiva:

per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non è ammessa la correzione con lenti;

per il profilo da funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

  • percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;
  • apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purchè in ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi.  

Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco le imperfezioni e infermità indicate nell'allegato I al D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.