Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Biella


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PRECISAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TRAMITE PEC

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio. Questo Comando rilascia la ricevuta, verificata la completezza formale, contestualmente alla presentazione della SCIA.

Si precisa che l’invio tramite posta elettronica certificata, di Segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 DPR 151/2011) e/o di Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011) da parte dell’utenza agli indirizzi di posta certificata di questo Comando (com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it,  com.biella@cert.vigilfuoco.it) genera, come noto, una ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata “vigilfuoco” e tale ricevuta ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale (DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005). Resta inteso che, qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista dalle norme vigenti (DPR 151/2011, DM 7/08/2012 e s.m.i.) le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò viene comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il

Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

I controlli sono disposti anche con metodo a campione

o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione

dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti

dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia

possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito

positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei

requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in

caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione

 

 

incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal

Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del

presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.


Art. 5.

Attestazione di rinnovo periodico

di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio

che, ogni cinque anni, il titolare delle attività

di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto

ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione

attestante l’assenza di variazioni alle condizioni

di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione

prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. Il Comando

rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione

della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77

dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma

1 è elevata a dieci anni.