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I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Premesse

Il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi emanato con D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 221 del 22 settembre 2011, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, 15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.

Il nuovo regolamento è stato emanato a norma dell’art. 49 co. 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed è volto a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi sulle imprese al fine di promuovere competitività e sviluppo del sistema produttivo secondo i seguenti princìpi:

-       Proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività.

-       Eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ecc.

-       Estensione dell’utilizzo di autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati.

-       Informatizzazione di adempimenti e procedure amministrative, secondo il codice dell’amministrazione digitale.

Il nuovo regolamento tiene pertanto conto delle citate esigenze di semplificazione amministrativa, dell'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7/9/2010, n. 160.

Tiene conto inoltre dell’art.16 co. 1 del D.lgs. n. 139/2006, che prevede l’individuazione delle attività soggette a controllo VVF, da emanarsi con D.P.R. a norma dell'art. 17, co. 1, della legge 23/8/1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Introduzione della SCIA

L’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m. come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in legge 30/ 7/2010 n. 122 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione corredata da dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati e idonei elaborati. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

L’amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti, entro 60 giorni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione pericoli, salvo che, ove possibile, l’interessato conformi alla normativa entro un termine fissato non inferiore a 30 giorni.

Il nuovo elenco delle “Attività soggette” e il principio di proporzionalità

Il D.P.R. 1/8/2011, n. 151 ha previsto nell’allegato 1 un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d'incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate anche “Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco”, o anche più semplicemente "Attività soggette", come di seguito saranno indicate nel prosieguo del testo.

Il D.P.R. n. 151/2011 ha abrogato:

-       Il D.M. 16/2/1982 che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;

-       Il D.P.R. 26/5/1959, n. 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Una delle principali innovazioni previste dal nuovo regolamento è quella relativa all’aggiornamento l'elenco delle “attività soggette” con l’introduzione di un "principio di proporzionalità", individuando tre categorie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione, complessità.

Con il vecchio regolamento non era prevista nessuna differenziazione negli adempimenti amministrativi per le “attività soggette” (97 attività del D.M. 16/2/1982), a eccezione della validità temporale del Certificato di Prevenzione Incendi (3 o 6 anni) comunque di impatto molto marginale.

Le nuove procedure hanno previsto invece per ogni categoria procedimenti differenziati, in genere molto più semplici dei precedenti, in particolare per le attività di cat. A/B.

Esigenze di innovazione, semplificazione e chiarezza

L’aggiornamento dell’elenco delle "attività soggette" si è reso necessario per tener conto di varie esigenze di innovazione per cui con l’evoluzione tecnologica e l’esperienza, l’utilizzo di nuovi materiali e impianti sono state eliminate attività ritenute non eccessivamente rischiose e introdotte nuove attività in precedenza non presenti attraverso anche la rimodulazione dei limiti di assoggettabilità.

Inoltre nella rimodulazione dell’elenco si è approfittato anche per fare chiarezza sulla definizione e sull’assoggettabilità di alcune tipologie di attività per le quali erano stati emanati, negli anni precedenti, numerosi quesiti e chiarimenti.

L’evoluzione nel tempo delle “attività soggette”

L’elenco delle attività soggette ha subito nel tempo vari aggiornamenti.

Si parte dal D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 che aveva individuato 61 attività suddivise nelle tabelle A e B in attuazione rispettivamente dell’art. 36 lett. a) e dell’art. 36 lett. b) del D.P.R. n. 547/55. In particolare la Tab. “A” comprendeva 54 attività: Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e la Tab. “B” comprendeva 7 attività: Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori.

Successivamente è stato emanato il D.M. 16 febbraio 1982, con l’elenco di 97 attività, che per molto tempo è stato il riferimento per la progettazione nel campo della prevenzione incendi.

Infine il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha rimodulato tale elenco in 80 attività, abrogando i precedenti e fornendo elementi di maggiore chiarezza e coerenza in particolare con l’abrogazione delle oramai obsolete tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 le quali, in genere inapplicate in vari contesti locali, continuavano comunque a generare elementi di ambiguità e difformità sull’applicazione degli aspetti sanzionatori connessi con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le attività a rischio di incidente rilevante e il regolamento di prevenzione incendi

Il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (c.d. “Seveso III”) sul pericolo di incidenti rilevanti, recepita in Italia con il D.Lgs 26/6/2015, n. 105 (G.U. 14/7/2015, n. 161 - S.O. n. 38), entrato in vigore il 29/7/2015 (15 giorni dopo la pubblicazione in G.U.).

Il provvedimento ha sostituito le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il D.lgs n. 334/1999, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05 (c.d. “Seveso II”).

In base ai quantitativi limite di sostanze pericolose previste per l’assoggettabilità, sono definiti gli stabilimenti di “soglia inferiore” (SI) e di “soglia superiore” (SS).

Per quanto concerne gli adempimenti di prevenzione incendi, inizialmente erano state escluse dall’applicazione del D.P.R. n. 151/2011 le attività industriali a rischio d’incidente rilevante di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 334/1999 e s.m. (c.d. Direttiva Seveso II).

Successivamente, con l’art. 8 co. 7 del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito con legge 30/10/2013, n. 125, a decorrere dal 1/1/2014, le disposizioni sono state estese anche a tali stabilimenti di “soglia superiore”.

Pertanto, ad oggi, tutte le attività a rischio di incidente rilevante soggette alla c.d. “Seveso III”, sia di “soglia inferiore” sia di “soglia superiore” rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011.

Relativamente agli adempimenti di prevenzione incendi, il D.Lgs 26/6/2015, n. 105 ha fissato con l’allegato L, ai sensi dell’art. 31 del decreto stesso, le procedure semplificate per gli stabilimenti di soglia superiore, in sostituzione delle precedenti procedure stabilite con il D.M. 19 marzo 2001.

Detto allegato disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 presenti in stabilimenti di soglia superiore.

Il procedimento di prevenzione incendi costituisce un endo-procedimento dell’istruttoria sul rapporto di sicurezza e nell’ottica della semplificazione la presentazione del Rapporto di sicurezza definitivo equivale alla presentazione della SCIA di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

Suddivisione delle attività soggette in tre categorie e differenziazione dei procedimenti

In relazione a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica, e con differenziazione degli adempimenti procedurali, il nuovo regolamento prevede la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie:

-          Categoria A: non deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.

§ attività dotate di 'regola tecnica' e con un limitato livello di complessità.

-          Categoria B: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.

§ Attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), con un maggiore livello di complessità;

§ Attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla cat. C.

-          Categoria C: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente con rilascio del c.d. “CPI”.

§ attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una 'regola tecnica'.

Disposizioni per l'asseverazione per attività di cat. A

In relazione al criterio sopra esposto, possono essere presenti alcuni casi di attività in cat. A non dotate di “regola tecnica”, come ad esempio nel seguente elenco non esaustivo:

n. 12/A: (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C per capacità geometrica complessiva tra 1 m3 e 9 m3), non soggetti al D.M. 31 luglio 1934 (es. oli di derivazione vegetale o animale);

n. 41/A: (Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti);

n. 69/A: (Locali adibiti ad esposizione … con superficie lorda tra 400 m2 e 600 m2), non soggetti al D.M. 27 luglio 2010 (es. musei, gallerie, ecc.);

n. 74/A: (Impianti per la produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW), non soggetti al D.M. 12 aprile 1996 (es. impianti a combustibile solido, impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale, impianti realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A").

Poiché risulta necessario per il tecnico abilitato poter disporre di riferimenti certi per produrre l'asseverazione attestante la conformità ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi, per le attività di cat. A, le quali non sono dotate di parere di conformità sul progettocon Lett. Circ. prot. n. 14724 del 26/11/2012 sono state fornite dettagliate disposizioni per l'asseverazione.

Il provvedimento elenca, per tali attività, le norme cui fare riferimento per l'asseverazione, individuate tra decreti e circolari in vigore.

Decreti collegati con il D.P.R. n. 151/2011

Nella seguente tabella sono riassunti i vari provvedimenti collegati con il nuovo regolamento di prevenzione incendi, confrontati con i vecchi provvedimenti che sono stati sostituiti.

Nuovo
regolamento

Vecchio
regolamento

 

D.P.R. n. 151/2011

D.P.R. n. 37/98

Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

D.M. 16 febbraio 1982

Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

D.M. 7 agosto 2012

D.M. 4 maggio 1998

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze per dei procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare

D.M. 2 marzo 2012

D.M. 3 febbraio 2006

Tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dai VV.F.

Tariffe

Ad oggi il provvedimento di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006, che prevede che con decreto del MI, di concerto con il MEF, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale, non è stato ancora emanato. Per la determinazione dei corrispettivi si deve continuare a utilizzare la "Tabella transitoria delle tariffe".

Le tariffe sono state aggiornate con D.M. 2/3/2012, che ha sostituito il D.M. 3/2/2006.

Rimane confermato il criterio che prevede che se l’attività comprende più punti, deve essere calcolata la somma delle tariffe delle singole attività.

Possibilità di revisione dell’elenco delle attività soggette

Il nuovo regolamento ha previsto che l’elenco delle attività soggette a controllo possa essere soggetto a revisione in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

La revisione dell’elenco delle attività soggette è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.