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MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’Interno, ha emesso la Circolare prot. 739 datata 19 gennaio 2023, avente per oggetto: “Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012”.
Con la stessa viene trasmesso il decreto direttoriale n.1 del 16 gennaio 2023 recante in allegato la modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente dal 1° marzo 2023. Nella Circolare si legge che in riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.
La modifica apportata al modello Cert.REI, è stata introdotta in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.
I modelli aggiornati, a breve scaricabili dal sito www.vigilfuoco.it al seguente link
sono:
 PIN 1-2023 Valutazione di Progetto;
 PIN 2-2023 S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
 PIN 2.2-2023 Cert. REI – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera, con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura;
 PIN 3-2023 Rinnovo periodico – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
 PIN 4-2023 Deroga;
 PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. – Istanza di nulla osta di fattibilità.
 
Versamenti

I versamenti per i servizi a pagamento presso i Comandi possono essere effettuati in genere mediante C/C postale intestato alle locali Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato o tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN fornite dal Comando.

Non sono previste, come in precedenza, esenzioni a favore delle Amministrazioni dello Stato, considerato che l’art. 35 lett. r) del D.Lgs n. 139/2006 ha abrogato l'art. 1 della legge n. 966/65 (servizi a pagamento del C.N.VV.F.), che prevedeva, tra l'altro “… Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.”

Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006, che doveva individuare le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabilire i corrispettivi per i servizi, non è stato ancora emanato.

Tecnico abilitato e professionista antincendio

Come previsto dal D.M. 7/8/2012, al fine di una maggiore semplicità e controllo, sulla modulistica è indicata esplicitamente la qualifica professionale per la firma del “tecnico abilitato” o del “professionista antincendio” come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b, c del D.M. 7/8/2012.

-       “Tecnico abilitato”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

-       “Professionista antincendio”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.

Maggiori responsabilità di titolari e professionisti

Una fondamentale differenza che contraddistingue l’approccio del nuovo regolamento di prevenzione incendi rispetto ai precedenti è rappresentata dalla maggiore responsabilità in capo ai cittadini, in particolare ai professionisti.

Il professionista (“asseveratore” o “certificatore”) e i titolari dell’attività si assumono rispettivamente le responsabilità di attestare la conformità alle norme e di osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività in fase di “SCIA” e “Rinnovo”.

I principi introdotti dal nuovo regolamento, basati sui concetti di “semplificazione”, “meno ingerenza dello Stato”, “facilità per i cittadini” implicano ovviamente maggiori responsabilità a carico dei titolari e dei professionisti.

Alla luce della semplificazione del D.P.R. n. 151/2011, il cittadino utilizzando l’apposita modulistica, potrà, ad esempio:

-       Avviare l'attività contestualmente alla presentazione della SCIA, tramite asseverazione a firma del professionista;

-       Presentare SCIA (senza nuovo “esame progetto”), anche in caso di modifiche, con la “Dichiarazione di non aggravio di rischio” a firma del professionista;

-       Presentare “Attestazione di rinnovo periodico” con una dichiarazione e eventuale “asseverazione” di professionista antincendio;

-       Presentare semplice documentazione all’atto del “rinnovo”, senza nuova SCIA in caso di “modifiche non sostanziali”.

Il registro dei controlli e il D.P.R. n. 151/2011

L’art. 6 del D.P.R. n. 151/2011 (Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività) prescrive che le attività non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 81/2008 hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare verifiche, controlli, manutenzione, informazione da annotare in un apposito registro.

Nulla è specificato riguardo alle attività rientranti nel D.Lgs n. 81/2008, cosa che ha generato confusione, tra l’altro, sulla tenuta del c.d. "Registro dei controlli".