Sei in: Home > Servizi al cittadino - > Prevenzione Incendi > MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI
I versamenti per i servizi a pagamento presso i Comandi possono essere effettuati in genere mediante C/C postale intestato alle locali Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato o tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN fornite dal Comando.
Non sono previste, come in precedenza, esenzioni a favore delle Amministrazioni dello Stato, considerato che l’art. 35 lett. r) del D.Lgs n. 139/2006 ha abrogato l'art. 1 della legge n. 966/65 (servizi a pagamento del C.N.VV.F.), che prevedeva, tra l'altro “… Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.”
Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006, che doveva individuare le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabilire i corrispettivi per i servizi, non è stato ancora emanato.
Tecnico abilitato e professionista antincendio
Come previsto dal D.M. 7/8/2012, al fine di una maggiore semplicità e controllo, sulla modulistica è indicata esplicitamente la qualifica professionale per la firma del “tecnico abilitato” o del “professionista antincendio” come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b, c del D.M. 7/8/2012.
- “Tecnico abilitato”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
- “Professionista antincendio”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.
Maggiori responsabilità di titolari e professionisti
Una fondamentale differenza che contraddistingue l’approccio del nuovo regolamento di prevenzione incendi rispetto ai precedenti è rappresentata dalla maggiore responsabilità in capo ai cittadini, in particolare ai professionisti.
Il professionista (“asseveratore” o “certificatore”) e i titolari dell’attività si assumono rispettivamente le responsabilità di attestare la conformità alle norme e di osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività in fase di “SCIA” e “Rinnovo”.
I principi introdotti dal nuovo regolamento, basati sui concetti di “semplificazione”, “meno ingerenza dello Stato”, “facilità per i cittadini” implicano ovviamente maggiori responsabilità a carico dei titolari e dei professionisti.
Alla luce della semplificazione del D.P.R. n. 151/2011, il cittadino utilizzando l’apposita modulistica, potrà, ad esempio:
- Avviare l'attività contestualmente alla presentazione della SCIA, tramite asseverazione a firma del professionista;
- Presentare SCIA (senza nuovo “esame progetto”), anche in caso di modifiche, con la “Dichiarazione di non aggravio di rischio” a firma del professionista;
- Presentare “Attestazione di rinnovo periodico” con una dichiarazione e eventuale “asseverazione” di professionista antincendio;
- Presentare semplice documentazione all’atto del “rinnovo”, senza nuova SCIA in caso di “modifiche non sostanziali”.
Il registro dei controlli e il D.P.R. n. 151/2011
L’art. 6 del D.P.R. n. 151/2011 (Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività) prescrive che le attività non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 81/2008 hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare verifiche, controlli, manutenzione, informazione da annotare in un apposito registro.