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DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o ammenda, per le norme di cui all'allegato I.

Si fa presente che solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati sono comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p.

L'estinzione è collegata al verificarsi di 2 successivi eventi:

-       Adempimento della prescrizione impartita.

-       Pagamento di una somma pari a 1/4 del massimo.

Dettagli della procedura

-       L’organo di vigilanza (I VVF per la prevenzione incendi) accertata una violazione impartisce apposita prescrizione fissando un termine per l’adempimento.

Nelle more della regolarizzazione possono essere imposte specifiche misure per far cessare immediatamente il pericolo.

Il termine può essere prorogato, a richiesta e in casi complessi, sino 6 mesi, con provvedimento motivato comunicato al PM.

Se per specifiche circostanze giustificative non imputabili al contravventore, questo non ha potuto provvedere a regolarizzare nei 6 mesi, il termine è prorogabile una sola volta per altri 6 mesi.

-       L’organo di vigilanza invia al PM la comunicazione di reato.

-       Il PM iscrive la notizia di reato nel registro ma il procedimento è sospeso sino alla verifica dell’organo di vigilanza.

La sospensione non pregiudica il potere del PM di richiedere l’archiviazione, disporre o compiere atti investigativi urgenti, chiedere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso all’incidente probatorio.

-       L’organo di vigilanza verifica entro 60 giorni dalla scadenza del termine di adempimento. Si può verificare:

§  Puntuale adempimento: il contravventore è ammesso a pagare una somma pari a ¼ del massimo dell’ammenda. L’organo di vigilanza comunica al PM adempimento e pagamento con estinzione della contravvenzione; il PM chiede al GIP l’archiviazione;

§  Mancato adempimento: l’organo di vigilanza dà comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni dal termine fissato, e il procedimento penale riprenderà il suo corso.

Competenze e adempimenti dei vigili del fuoco

L’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro è espletata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006.

Il personale VF in base all’art. 13 del D.Lgs n. 81/2008 è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione di sicurezza nei luoghi di lavoro per le specifiche competenze (sicurezza antincendio).

Ai sensi della legge n. 1570/41, legge n. 469/61, da ultimo accorpate con l'art. 6, co. 2 del D.Lgs. n. 139/2006, nell'esercizio delle proprie funzioni è ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Limitatamente all'esercizio delle funzioni previste, il personale del ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di PG, mentre il personale del ruolo dei CS, CR, ispettori e SDA riveste la qualifica di ufficiale di PG (art. 2 del D.lgs n. 217/2005). I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli con l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di PG (art. 40 del D.lgs n. 217/2005).

Contravvenzioni più ricorrenti alla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008 in fase di controlli di prevenzione incendi

Violazione dell’art. 46, co. 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori relativamente alla:

-       mancata attuazione delle prescrizioni dettate dal Comando VVF (con progetto approvato o a seguito di sopralluogo).

-       Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica …

(punito dall’art. 55 co. 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 €).

Violazione dell’art. 64, co. 1 lett. a: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell’Allegato IV:

Vie e uscite di emergenza non sgombre… o con altezza inferiore a m 2,0 e/o larghezza minima non conforme… uscite di emergenza non dotate di porte apribili nel verso dell'esodo… porte delle uscite di emergenza chiuse a chiave… vie e uscite di emergenza non dotate di illuminazione di sicurezza… mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei… o non mantenuti in efficienza e controllati… ecc.

(punito dall’Art. 68 co. 1 lett. b(1) con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 €).

1 Ai sensi dell'art 68 co. 2 la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, p.ti da 1.1 a 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, da 6.1 a 6.6, è considerata un’unica violazione. L'organo di vigilanza deve precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Violazione dell’art. 64, co. 1 lett. a: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell’Allegato IV:

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni(2) di cui al punto 4.3 o di modifiche di quelli esistenti, non sono stati sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti da parte del Comando provinciale VVF, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure(3) di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.

2 Ai sensi dell’art. 4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del CPI sono determinate con DPR da emanarsi ai sensi dell'art. 16 co.1 del D.Lgs n. 139/2006 (Il regolamento menzionato è rappresentato dall'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011).

3 Le procedure a cui si fa riferimento sono quelle previste dal D.P.R. n. 151/2011.