Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Biella


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ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO (Rif. art. 5 D.P.R. 151/2011 - art. 5 D.M. 7/8/2012)

I responsabili delle attività di cat. A/B/C sono tenuti ad inviare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

La periodicità dell’Attestazione di rinnovo è di 5 anni per tutte le attività ad esclusione delle att. n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali è di 10 anni presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.

Pertanto alla luce nel nuovo regolamento, anche per le attività di cat. C, non è più necessario rinnovare il C.P.I., che come si è visto assume valenza di una semplice attestazione e non ha quindi nessuna scadenza. Di conseguenza è improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA.

Inoltre l’attestazione di rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le “attività soggette”, anche per quelle che in precedenza avevano scadenze del C.P.I. una tantum, per le quali è stata prevista la periodicità dell’attestazione di rinnovo di 10 anni.

L’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2014, va presentata al Comando prima della scadenza, allegando:

-      laddove presenti impianti di protezione attiva, asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, firmata in formato CADES da professionista antincendio;

-       attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Rispetto al regolamento precedente non occorre presentare la perizia giurata ma semplicemente l’asseverazione. È stato inoltre eliminato l’allegato dichiarazione “situazione non mutata” poiché nell’attestazione è contenuta la dichiarazione sull’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio

Adempimenti del Comando

Trattandosi di comunicazioni non contenenti istanze non occorre comunicare l’avvio del procedimento. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata contestualmente.

Oltre alla verifica della completezza formale della dichiarazione e della documentazione prevista dall’art. 5 del D.M. 7/8/2012, potrà essere effettuato presso i Comandi anche controlli più approfonditi da parte del personale tecnico, assicurando comunque il rilascio contestuale della ricevuta dell’avvenuta presentazione.

GESTIONE DELLE MODIFICHE - RIEPILOGO

Modifiche non sostanziali

Art. 4 co. 8 del D.M. 7/8/2012: Le modifiche non ricomprese all'art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del D.M. 7/8/2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

Modifiche con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011: l’obbligo di avviare nuovamente le procedure previste per la SCIA ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 

Nell’allegato IV al D.M. 7/8/2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Art. 3 co. 1 del D.P.R. 151/2011: obbligo di richiedere l’esame dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.