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SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO nei locali di pubblico spettacolo |
Il servizio di Vigilanza Antincendio č espletato a pagamento dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 139/2006, applicando le tariffe stabilite dal D.M. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attivitā di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti; b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando č prevista la presenza del pubblico; c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti; d) impianti per attivitā sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive; e) impianti per attivitā sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive; f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto; g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone; h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone. |
Realizzazione: C.T.I. Emilio Rossi - 08/2015 |