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Inserito il 8 febbraio 2023 

NUOVI MODELLI ISTANZE DI PREVENZIONE INCENDI - Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica n.1 del 16.01.2023

[08/02/2023 - 31/12/2024]





Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica n.1 del 16.01.2023


NUOVI MODELLI PER ISTANZE, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI


Come previsto dall' articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica n. 1 del 16.01.2023, è stata modificata parte della modulistica relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.

I nuovi modelli, riportati in allegato al decreto DCPST n. 1/2023, entreranno in vigore il prossimo 1 marzo sostituendo, contestualmente, la corrispondente modulistica attualmente in uso.

I file dei modelli sono resi disponibili nell’apposita sezione dedicata alla modulistica presente nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché in questo sito.

Le principali modifiche riguardano la sezione “distinta di versamento” nella quale, per facilitare il calcolo degli importi complessivi dovuti dall’utenza per il servizio di prevenzione incendi sono stati introdotti riferimenti (flags) da validare in relazione al tipo di approccio progettuale scelto per l’istruttoria (si rammenta che nel caso di approccio ingegneristico di cui al D.M. 09.05.2007 o nel caso di ricorso a misure alternative alle RTO/RTV di cui al D.M. 03.08.2015, anche se per una sola misura antincendio da S.1 a S.10, il versamento per la valutazione del progetto è raddoppiato rispetto all’approccio ordinario).

Inoltre, un ulteriore riferimento (flag) è stato inserito nella distinta di versamento con riferimento alle disposizioni dell’art. 16 della Decreto Legge n. 144/2022 che prevede, fino al 31.12.2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’emissione dei pareri sulla valutazione dei progetti relativi alle attività di categoria B e C nella quali è prevista l’installazione di impianti fotovoltaici incorporati nelle costruzioni.

Infine, è stato modificato il modello PIN 2.2 CERT REI relativamente all’indicazione sul metodo tabellare utilizzato per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture che, con l’entrata in vigore del D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii., può essere effettuata con riferimento alle indicazioni del capitolo S.2 dell’allegato al D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii. nel caso di progettazione con il Codice di prevenzione incendi, oppure continuando a fare riferimento al D.M. 16.02.2007 nel caso di progettazione con approccio tradizionale.

(*) modelli modificati, vedi avviso del 29.06.2023