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Corsi di formazione per addetti antincendio

La formazione degli addetti antincendio è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8.

Dal 04 ottobre 2021 è in vigore il D.M. 02 settembre 2021, n. 237 (Nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio), che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998.

Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga interamente il D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e allegati.

Le novità sulla formazione degli addetti antincendio apportate dal nuovo Decreto riguardano principalmente:
  • L'obbligo di aggiornamento degli addetti antincendio con cadenza quinquennale;
  • Lo svolgimento della prova pratica di estinzione in tutti i corsi di formazione/ aggiornamento, compresa la formazione di Livello 1 (ex rischio basso);
  • Cambia la classificazione dei corsi di formazione prevedendo comunque 3 tipologie di formazione di durata pari a quella prevista dal vecchio D.M., ma con programmi e contenuti aggiornati;
  • Stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno sostenere l'aggiornamento entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.

Se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al
5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 4/10/2023.

Per ogni chiarimento normativo si rimanda al Testo Integrato sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro,