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Inserito il 17 ottobre 2019 

Codice di prevenzione incendi obbligatorio dal 20 ottobre 2019 per quarantadue attività

[01/10/2019 - 31/03/2020]

Con l’entrata in vigore, il 20 ottobre 2019, del DM 12 aprile 2019 è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica.

Il citato decreto ha anche ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, aggiungendo al precedente elenco le attività da19 a 26 (Stabilimenti e impianti ove si producono, impiegano, detengono particolari sostanze pericolose, fabbriche di fiammiferi, ecc.) e l’attività 73 (Edifici a uso terziario/industriale).

In questo modo sono diventate quarantasette le attività soggette di cui al DPR n. 151/2011 rientranti nel campo di applicazione del Codice.

Di queste, quarantadue hanno l’obbligo di applicare il Codice come unico riferimento normativo.

Per le altre cinque (uffici, alberghi, autorimesse scuole,attività commerciali), dotate di specifica regola tecnica alle quali a breve se ne aggiungeranno altre, l’adozione del Codice resterà volontaria e alternativa alle rispettive vecchie regole tecniche di prevenzione incendi.


Inoltre, il DM 12 aprile 2019 ha previsto che il Codice può essere di riferimento per la progettazione anche delle attività non elencate nell'allegato I del DPR n. 151/2011, e non solamente per quelle elencate che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dal citato allegato I al decreto.