Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco L'Aquila


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Corsi di formazione per Addetti Antincendio

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Modello di richiesta Corso antincendio: Modulo di domanda di corso di formazione per addetti antincendio, utilizzabile anche per la richiesta per l'accertamento dell'idoneità tecnica.

Modello di richiesta Accertamento idoneità tecnica Modulo di domanda. :

Quesiti a risposta multipla: Questionario utilizzato dalla Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica per selezionare n. 15 quesiti di tipo 'a risposta multipla'.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI CORSI DI FORMAZIONE E DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI "ADDETTO ANTINCENDIO", AI SENSI DELL'ART. 37 CO. 9 DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCC. MOD., E DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 609 e D.M. 2 SETTEMBRE 2021.

Le Direttive sui corsi di formazione e le modalità di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato alle mansioni di addetto antincendio sono state fornite con Lett.Circ. n. 770/6104 del 12/3/1997 modificata con Nota DCPREV n.7826 del 31/05/2022 e Nota DCPREV n.12301 del 07/09/2022.

RICHIESTA DEI CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO

Le richieste dei corsi per addetti antincendio, corredate dell'attestato di versamento sul c/c postale n. 202671 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila con la causale "Attività di formazione per addetti antincendio", dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito modulo di domanda (in bollo da Euro 16,00, ove richiesto), scaricabile in questa pagina.

In alternativa al bollettino di c/c postale, il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT 65 X 01000 03245 401014243909 con la causale "Corso di formazione per addetti antincendio – capo XIV – capitolo 2439/9" (comunicare il CRO).

L'attività di formazione ed addestramento potrà essere svolta, a richiesta, presso le sedi rese disponibili dai richiedenti, oppure presso le sedi del Comando.

Il richiedente dovrà assicurare, per i corsi effettuati presso la propria sede, l'organizzazione logistica predisponendo una idonea aula didattica dotata di computer e videoproiettore, idoneo piazzale nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche tra cui dovrà essere previsto un congruo numero di estintori portatili ed almeno una bombola di G.P.L. da 10 Kg ogni 10 corsisti.

Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante, per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Si precisa che il numero dei lavoratori aziendali incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendi e di gestione delle emergenze deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda.

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ

La richiesta per il rilascio dell'attestato di idoneità ai lavoratori in argomento, va inoltrata dai datori di lavoro al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove ha sede l’attività.

L'istanza deve essere corredata da:

- attestato di versamento sul c.c.p. n. 202671 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila, dei corrispettivi previsti (in alternativa il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario, come sopra indicato) con la causale sopraindicata;

- attestato di frequenza a corso di formazione rilasciato da una struttura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero da enti pubblici e privati, attraverso formatori in possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 6 del D.M. 02/09/2021.

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 02/09/2021 (Allegato IV), è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all’articolo 3, comma 1,lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

m) uffici con oltre 500 persone presenti;

n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;

p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E DELL'ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ

Al termine del corso di formazione sarà rilasciato, per ciascun partecipante, l'attestato di frequenza, su cui dovranno essere apposte le marche da bollo, ove previste dalla normativa in vigore.

Si precisa che, su richiesta della Ditta, potrà essere rilasciato un unico attestato di frequenza in forma cumulativa; in tal caso sarà sufficiente inviare un'unica marca da bollo da apporre su tale attestato.

L'accertamento di idoneità, nel caso in cui l'attività rientri nell'allegato IV al DM 02/09/2021 o su richiesta del datore di lavoro, consisterà in un questionario, una prova orale ed una prova pratica, e sarà effettuato da una commissione, nominata dal Direttore Regionale, costituita presso la sede centrale del Comando.

Ai lavoratori che abbiano superato l'accertamento con esito positivo sarà rilasciato l'attestato di idoneità tecnica, in bollo ove richiesto.

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE

I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento sono riportati nell’Allegato III al D.M. 02/09/2021.

Si precisa che in relazione a particolari e specifiche situazioni di rischio, su richiesta degli utenti, i contenuti dei corsi previsti nell’allegato, possono essere oggetto di opportuna integrazione.

Classificazione delle attività:

1) Attività di livello 3 - a rischio di incendio elevato

Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone, dell'elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, nonché a causa della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato:

a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibileal pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero oresidenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

 

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1,lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2) Attività di livello 2 - a rischio di incendio medio

Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi nell'allegato III al D.M. 02/09/2021.

3) Attività a rischio di incendio basso

Rientrano in tale categoria le attività non ricomprese nei precedenti punti 1 e 2, per le quali si può ritenere che i fattori di rischio, che possono determinare l'insorgere di un incendio e le conseguenze, siano limitati.

COSTI

Corsi di formazione ed aggiornamento:

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo relativo alla durata dei corsi di formazione ed aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio, d'incendio, elevato, medio o basso, come individuati dalla suddetta lettera circolare, suddivisi per la parte teorica (l'incendio e la prevenzione incendi; la protezione antincendio; procedure da adottare in caso di incendio) e la parte pratica.

I relativi costi sono stabiliti in base alle tariffe orarie previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 14/3/2012 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n° 76 del 30/3/2012).

 

Corsi di formazione:

 

3-FOR

Rischio elevato

(16 ore)

2-FOR

Rischio medio

(8 ore)

1-FOR

Rischio basso

(4 ore)

Parte teorica

12 ore

5 ore

2 ore

Parte pratica

4 ore

3 ore

2 ore

Costi (fino a 10 corsisti)

Euro 2.352,00

Euro 1.176,00

Euro 588,00

Costi (da 11 a 20 corsisti)

Euro 2.940,00

Euro 1.617,00

Euro 882,00

Costi (da 21 a 30 corsisti)

Euro 3.528,00

Euro 2.058,00

Euro 1.176,00

 

 

 

Corsi di aggiornamento:

 

Rischio elevato

(8 ore)

Rischio medio

(5 ore)

Rischio basso

(2 ore)

Parte teorica

5 ore

2 ore

 

Parte pratica

3 ore

3 ore

2 ore

Costi (fino a 10 corsisti)

Euro 1.176,00

Euro 735,00

Euro 294,00

Costi (da 11 a 20 corsisti)

Euro 1.617,00

Euro 1.176,00

Euro 588,00

Costi (da 21 a 30 corsisti)

Euro 2.058,00

Euro 1.617,00

Euro 882,00

 

 

Attività di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità:

Per ciascun partecipante è prevista una quota di Euro 58,00.