RICHIESTA DEI CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO
Le richieste dei corsi per addetti antincendio, corredate dell'attestato di versamento sul c/c postale n. 202192 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Della Spezia, dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito modulo di richiesta corso (in bollo da Euro 16,00, ove richiesto), scaricabile in questa pagina (vedere sopra).
In alternativa al bollettino di c/c postale, il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
IT 80X0100003245142014243909(comunicare il CRO).
L'attività di formazione ed addestramento potrà essere svolta, a richiesta, presso le sedi
rese disponibili dai richiedenti, oppure presso le sedi del Comando del Vigili del Fuoco di La Spezia.
Il richiedente dovrà assicurare, per i corsi effettuati presso la propria sede, l'organizzazione logistica predisponendo una idonea aula didattica dotata di computer e videoproiettore, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche tra cui dovrà essere previsto un congruo numero di estintori portatili a polvere e a CO2 (in ragione di n° 1 estintore ogni due discenti) ed almeno una bombola di G.P.L. da 15 Kg ogni 10 corsisti.
Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante, per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
Si precisa che il numero dei lavoratori aziendali incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendi e di gestione delle emergenze deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda.
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA'
La richiesta per il rilascio dell'attestato di idoneità ai lavoratori in argomento, va inoltrata dai datori di lavoro al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Della Spezia.
L'istanza deve essere corredata da:
- attestato di versamento sul c.c.p. n.202192 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Della Spezia, dei corrispettivi previsti (in alternativa il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario,come sopra indicato);
- attestato di frequenza a corso di formazione rilasciato da una struttura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero da enti pubblici e privati.
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM 10/3/1998, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
- attività a rischio di incidente rilevante;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a
5.000 m2 e metropolitane;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 dipendenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore
a 100 posti;
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e
riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E DELL'ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ
Al termine del corso di formazione sarà rilasciato, per ciascun partecipante, l'attestato
di frequenza, su cui dovranno essere apposte le marche da bollo, ove previste dalla normativa in vigore.
Si precisa che, su richiesta della Ditta, potrà essere rilasciato un unico attestato di frequenza in forma cumulativa; in tal caso sarà sufficiente inviare un'unica marca da bollo da apporre su tale attestato.
L'accertamento di idoneità, nel caso in cui l'attività rientri nell'allegato X al DM 10/3/98 o su richiesta del datore di lavoro, consisterà in un questionario, una prova orale ed una prova pratica, e sarà effettuato da una commissione, nominata dal Comandante Provinciale VVF La Spezia, costituita presso la sede centrale del Comando Della Spezia (via Antoniana n. 10).
Ai lavoratori che abbiano superato l'accertamento con esito positivo sarà rilasciato l'attestato di idoneità tecnica, in bollo ove richiesto.
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
I contenuti minimi dei
corsi di formazione sono riportati negli
ALLEGATI della Lett.Circ.n.5987 del 23/02/2011.
Si precisa che in relazione a particolari e specifiche situazioni di rischio, su richiesta degli utenti, i contenuti dei corsi previsti nella suddetta lettera circolare, possono essere oggetto di opportuna integrazione.
Classificazione delle attività:
1) Attività a rischio di incendio elevato
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone, dell'elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, nonché a causa della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato:
- attività a rischio di incidente rilevante;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq.;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq.;
- scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a 5.000 mq, metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
2) Attività a rischio di incendio medio
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi nell'allegato all'ex D.M. 16 febbraio 1982, con esclusione delle attività di cui al precedente punto 1.
3) Attività a rischio di incendio basso
Rientrano in tale categoria le attività non ricomprese nei precedenti punti 1 e 2, per le quali si può ritenere che i fattori di rischio, che possono determinare l'insorgere di un incendio e le conseguenze, siano limitati.