SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO
(Tel. ufficio 0773 4086255)
mail: vigilanza.latina@vigilfuoco.it
Coordinatore dell'Ufficio: DCS Giuseppe Macrì
Modalità per la richiesta del servizio di vigilanza antincendioIl servizio di vigilanza antincendio viene reso a pagamento dai vigili del fuoco ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 139/2006. La richiesta del servizio di vigilanza deve pervenire con almeno
5 giorni di anticipo rispetto alla manifestazione, come previsto dall'art. 8 del
DM n. 261 del 22/2/1996, utilizzando l'apposito modulo di domanda (in bollo da Euro 16,00, ove richiesto), scaricabile in questa pagina.
Ai fini dell'accoglimento della domanda dovrà essere acquisito preventivamente l'attestato di versamento ai sensi della legge 26/7/65 n. 966, che dovrà essere effettuato attraverso il portale dei pagamenti on-line del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, raggiungibile all'indirizzo
https://pagopa.vigilfuoco.it o attraverso apposito link sul sito istituzionale; l'utente può accedere al portale utilizzando le proprie credenziali SPID o creando apposite credenziali tramite registrazione al portale.
Di seguito delle brevi guide sull'utilizzo del portale dei pagamenti:
Pur essendo preferibile utilizzare la modalità di pagamento attraverso la piattaforma PagoPA, è possibile effettuare i versamenti anche utilizzando il seguente IBAN IT04Q0100003245341014244700, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Latina.
L'importo deve essere calcolato sulla base delle tariffe vigenti (
DM 2.3.2012) e della presunta durata del servizio, incrementata dei tempi relativi alle verifiche di sicurezza preventive e successive del locale.
In caso di annullamento o di variazione del servizio richiesto, dovrà essere data comunicazione a questo Comando in tempo utile, per consentire l'annullamento del servizio; in caso contrario non sarà possibile la restituzione dell'importo versato.
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLOL’entità del servizio è determinata dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sul Locali di Pubblico Spettacolo. La regolamentazione dell’attività è contenuta nel D.M. 261/96. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto, utilizzando l’
apposito modello, da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo oppure, nei seguenti casi previsti dall’art.4 comma 3 del D.M.261/1996:
a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.
PORTIL’entità del servizio è determinata su specifiche disposizioni, redatte in accordo con le competenti Autorità Portuali. Il servizio dovrà essere obbligatoriamente richiesto, utilizzando l’
apposito modello, da parte dei titolari delle attività.
SERVIZI FACOLTATIVI
Tali servizi sono regolamentati dalla Lettera Circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26 ottobre 2011. L’entità del servizio sarà stabilita di volta in volta in funzione della tipologia di manifestazione. Si precisa che per tali richieste di enti pubblici e privati, concernenti
servizi di vigilanza antincendio riferiti ad ambiti diversi da quelli ricompresi nel D.M. 22 febbraio 1996. n. 261, (Regolamento recante norme sui servizi dì vigilanza antincendio da parie dei Vigili dei fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento), potranno essere accolte solo in via eccezionale e
previa autorizzazione da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica a cui le istanze medesime dovranno essere trasmesse, a cura del Comando Provinciale, corredate di parere da cui si evincano i motivi specifici per i quali il servizio sia da ritenersi necessario. La richiesta del servizio dovrà comunuque esser effettuata utilizzando l’
apposito modello.