Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Lodi


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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di LODI

Prevenzione Incendi

(Tel. ufficio 0371 - 428101 begin_of_the_skype_highlighting int. 301 - 302 - 303 begin_of_the_skype_highlighting)

e-mail comando.lodi@vigilfuoco.it ----- e-mail certificata com.prev.lodi@cert.vigilfuoco.it

 

Funzionario Responsabile dell'Ufficio:

D. Ing. Roberto D’Uva

 

 

Orari di ricevimento

L'Ufficio Prevenzione incendi è aperto martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

Per la trattazione di problematiche più specifiche di carattere tecnico, relative alle pratiche di prevenzione incendi, è possibile presentarsi il martedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, previo appuntamento da richiedere telefonicamente ai Funzionari del Comando ai numeri:

Il Vice Comandante D.V.D. Arch. Andrea Manna: 0371 - 428101 int. 312

D. Ing. Roberto D’Uva : 0371 – 428101 int. 241

 

 

Gli adempimenti procedurali di prevenzione incendi

La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l'intero territorio nazionale.

A tal scopo, il legislatore con il D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 ha inteso aggiornare le precedenti normative in materia di procedimenti di Prevenzione Incendi, introducendo al contempo alcune novità di primaria importanza.

Inoltre ha proceduto al raccordo delle norme di Prevenzione Incendi con le modalità operative introdotte con il D. Lgs. n. 160/2010 in materia di S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) nonché con l’art. 19 L. 241/1990 relativamente alla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Il D.P.R. n. 151/2011 ha sostituito il precedente D.M. 16/02/1982, e modificato l’elenco delle attività di Prevenzione Incendi soggette al controllo da parte del C.N.V.V.F. L’Allegato I del citato D.P.R., ha introdotto n. 80 attività soggette, ciascuna suddivisa in n. 3 categorie: A, B e C.

Sulla base di questa nuova "organizzazione", sono state sostituite le procedure di Prevenzione Incendi per le attività soggette. In particolare, le attività ricadenti in categoria A non sono soggette alla procedura di Valutazione del Progetto. Per queste, infatti, basterà presentare la S.C.I.A. integrata con la documentazione tecnica richiesta (allegati grafici e relazione tecnica).

Per le attività ricadenti in categoria B e C, invece, valgono le precedenti regole per la presentazione della Valutazione del Progetto. Sulla base del progetto approvato dal Comando VV.F. di appartenenza, l’attività interessata presenterà poi la relativa S.C.I.A.

La Valutazione del Progetto

L’art. 3 D.P.R. n. 151/2011 prevede quanto segue:

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

I Legali Rappresentati ed i Privati Responsabili delle "attività soggette", devono presentare al Comando provinciale VV.F. istanza di Valutazione del progetto, di nuove attività o di modifiche di quelle esistenti, redatta sul modello PIN.1-2012, in bollo, e allegando la seguente documentazione:

documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato, (qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie, specifiche, competenze) comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;

attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Comando può richiedere la necessaria documentazione integrativa, interrompendo i termini per una sola volta. Gli stessi riprendono a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Prima di esprimere parere contrario, il Comando invia una comunicazione al richiedente informandolo ai sensi dell'art. 10 – bis L. 241/1990 che sussistono motivi ostativi (che vengono indicati) all'accoglimento della domanda. Il Responsabile dell'attività viene quindi invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della summenzionata comunicazione.

In tal caso, i termini di conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di riscontro, dalla scadenza del termine dei citati 10 giorni.

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

A lavori ultimati, al momento dell’inizio dell’attività, deve essere presentata la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), allegando l’Asseverazione a firma di un professionista abilitato, di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/84, dell'installatore, del fornitore ecc., ciascuno per la parte di propria competenza, nella quale verrà allegata la documentazione tecnica, composta da Certificazioni e Dichiarazioni, atta a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.

La S.C.I.A. deve essere redatta secondo il modello PIN 2-2012, e va presentata secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 160/2010, ovvero qualora trattatisi di attività produttiva tramite S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttiva) territorialmente competente.

Al Comando dovranno pervenire tramite S.U.A.P. e/o attraverso le altre modalità, la seguente documentazione:

  • n. 1 Mod. PIN 2-2012 firmata in originale dal Legale Rappresentante;

  • n. 1 Asseverazione resa su Mod. PIN 2.1-2012 firmata da Tecnico abilitato;

  • tutte le Dichiarazioni e Certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, indicate dal Tecnico Asseveratore nella Distinta della documentazione allegata alla Asseverazione;

  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

L’Ufficio Prevenzione Incendi effettuerà il controllo formale sulla documentazione ricevuta e, in caso di difformità, provvederà a darne comunicazione all’interessato. Nel caso di conformità tra quanto dichiarato e quanto asseverato, l’Ufficio provvede al rilascio del verbale di controllo formale della documentazione allegata alla S.C.I.A.

Controlli di Prevenzione Incendi

L’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 ha modificato la disciplina sui controlli di prevenzione incendi che verranno effettuati dal Comando VV.F. di appartenenza, ed in particolare:

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Relativamente alle attività ricadenti in Categoria C, il Comando entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. provvederà ad effettuare un sopralluogo tecnico per verificare le prescrizioni della normativa antincendio nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In caso di carenza dei requisiti e/o di difformità delle opere rispetto a quanto indicato nel progetto approvato, il Comando rilascia una comunicazione resa ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90, nel quale specifica che sussistono motivi ostativi (che vengono indicati) al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Il Responsabile dell'attività viene quindi invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della summenzionata comunicazione.Nel caso in cui venga rilevata la conformità delle opere, il Comando rilascerà il Certificato di Prevenzione Incendi.

In merito alle attività ricadenti nelle categorie A e B, il Comando potrà effettuare sopralluoghi a campione e, in caso di conformità delle opere, rilascia il l’Attestato di Visita. Su richiesta dell’interessato, il Comando provvederà a rilasciare altresì copia del verbale di sopralluogo. In caso di difformità, si procederà con la comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990.

 

Attestazione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi

Il certificato di prevenzione incendi ha validità fino alla data di scadenza indicata sullo stesso, che è fissata normalmente in 5 anni.

La domanda di Attestazione rinnovo del certificato di prevenzione incendi deve essere redatta secondo il modello PIN 3-2012, va presentata al Comando prima della scadenza del certificato, completa dei seguenti allegati:

  • copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;

  • mod. PIN 3-2012 compilato in ogni sua parte;

  • mod. PIN 3.1-2012 Asseverazione per rinnovo;

  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Comando, verificata la documentazione, rilascia immediatamente la ricevuta di presentazione dell’Attestazione di rinnovo periodico, senza l'obbligo di effettuare il sopralluogo, sulla base unicamente di atti documentali prodotti dall'interessato in allegato alla domanda di rinnovo.

Richiesta di deroga

Le norme di prevenzione incendi stabiliscono, oltre che gli obiettivi di sicurezza da perseguire e il livello di rischio ritenuto accettabile, anche le singole misure di prevenzione e di protezione, costruttive e impiantistiche, da adottare.

Le regole tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno sono pertanto di tipo ''deterministico-prescrittivo''.

A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti.

Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'integrale rispetto della norma (concetto di sicurezza equivalente).

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di "attività soggette" (comprese nell'elenco di cui all’Allegato I D.p.r. 01 agosto 2011 n. 151) dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

Negli altri casi, poiché in mancanza di norme specifiche il progetto è redatto dal professionista sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi, non si manifesta l'esigenza di ricorrere alla deroga.

Se la deroga è concessa, si può procedere con la realizzazione dell'opera e con la successiva richiesta, a lavori ultimati, del certificato di prevenzione incendi.

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, deve essere redatta secondo il modello PIN 4-2012, in bollo ove previsto, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale.

Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale.

Il Direttore regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, si esprime entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.

Alla domanda devono essere allegati:

documentazione tecnica (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), in triplice copia, a firma di tecnico abilitato (che può essere qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie, specifiche, competenze) e comprendente, tra l'altro, una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e l'individuazione delle misure di sicurezza alternative che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

 

Normativa di riferimento e guide operative