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Il servizio viene reso a pagamento dai Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 139/2006 secondo le tariffe stabilite dal D.M. 03/02/2006 aggiornato con D.M.02/03/2012.
Tale servizio, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso. Nell'allegato al D.M. 261/1996 sono riportati i servizi minimi di vigilanza per alcune tipologie di attività. (scarica il DM 261/1996 completo)
Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento.
Prima dell'inizio dello spettacolo i Vigili del Fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonchè la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Analoga informazione è fornita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi. Al termine dello spettacolo, i Vigili del Fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti. Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto e acquisito agli atti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.
I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonchè attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Messina, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonchè le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di:
Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:
Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.