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SCADENZE NORMATIVE

 

ALBERGHI

 

Decreto del Ministero dell'Interno 9 aprile 1994

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) che, all'articolo 2 comma 4-octies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto.

La proroga è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015: resistenza delle strutture al fuoco, reazione dei materiali al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, vie d’uscita ad uso promiscuo, locali adibiti a deposito.

E’ prorogato al 31 dicembre 2022 anche il termine per l’adeguamento antincendio delle strutture alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 ottobre 2018, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, e nei comuni dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

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RIFUGI ALPINI

 

D.M. 3 marzo 2014

 

Il titolo IV (Rifugi alpini) della regola tecnica allegata al decreto del Mi­nistro dell’interno 9 aprile 1994 è stato sostituito dall’allegato al decreto del Ministero dell’interno 3 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2014. L’art. 2 del D.M. 3 marzo 2014 stabilisce che i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (15 aprile 2014), di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, come modificato, entro i termini temporali di seguito indicati:

 

entro il 31 dicembre 2021

Seguenti punti della regola tecnica allegata al predetto decreto 9 aprile 1994:

9 - Impianti elettrici;

11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente;

13 - Segnaletica di sicurezza;

14 - Gestione della sicurezza;

15 - Addestramento del personale;

17 - Istruzioni di sicurezza.

entro il 31 dicembre 2023

Restanti punti della regola tecnica

 

 

L'articolo 2 comma 4-octies della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.

Entro due anni (31 dicembre 2023) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.

I rifugi alpini esistenti, di capienza NON superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio entro il 31 dicembre 2023.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

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CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO

 

Decreto del Ministro dell’interno 28 febbraio 2014

Decreto del Ministro dell’Interno 2 luglio 2019

 

La regola tecnica di prevenzione incendi sui campeggi, i villaggi turi­stici e sulle strutture ricettive all’aperto è stata emanata con il decreto del Ministro dell’interno 28 febbraio 2014, che è stato successivamente modificato dal decreto del Ministero dell’Interno 2 luglio 2019, che ne ha sostituito l’allegato tecnico.

 

L’art. 6 del decreto stabilisce che le strutture turistico-ricettive in aria aperta esistenti devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

 

a) entro tre anni (7 ottobre 2021)* dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti, e 17;

b) entro il termine (7 ottobre 2017) previsto dall’art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 , per quanto riguarda le restanti disposizioni.

In caso di applicazione del titolo II della regola tecnica, le strutture turistico-ricettive in aria aperta devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni (7 ottobre 2021*) dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5;

b) entro il termine (7 ottobre 2017) previsto dall’art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.

 
* Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (decreto riaperture) che all’art. 11-duodecies ha prorogato al 7 ottobre 2021 il completamento dell’adeguamento antincendio dei campeggi e villaggi turistici.
I lavori di adeguamento prorogati riguardano le caratteristiche dell’area, le caratteristiche costruttive, le attività accessorie ed i servizi tecnologici indicati ai punti 11, 12, 14 e 15 del decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014.
La proroga è prevista solamente per i campeggi ed i villaggi turistici che hanno già attuato gli adempimenti indicati dall’articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) del decreto.
 

 

LOCALI PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO

 

Decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996

 

Adeguamento dei locali esistenti

 

I locali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19 agosto 1996, per i quali le Commissioni di vigilanza – di cui all’art. 141 del regolamento per l’esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pub­blica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – hanno rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell’agibilità, devono essere adeguati alle disposizioni previste al titolo XIX dell’allegato, entro i termini ivi stabiliti.In particolare, i locali esistenti devono essere adeguati alle disposizioni dell’allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, rela­tivamente ai seguenti punti:

– impianti elettrici;

– impianti tecnologici;

– sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al tito­lo XVIII, devono essere attuate contestualmente all’entrata in vigore del decreto, con l’esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno.

 

 

EDIFICI SCOLASTICI

 

Decre­to del Ministro dell’interno 26 agosto 1992

 

Norme transitorie

La normativa ha prescritto l’adeguamento degli edifici scolastici esisten­ti alle disposizioni del decreto 26 agosto 1992 contenute negli articoli se­guenti:

– scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto ministe­riale 18 dicembre 1975: articoli 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;

– scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: articoli 2.4, 3.1, 4.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

Per le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 18 dicembre 1975 è necessaria anche l’attuazione delle prescrizioni di cui al punto 4.1 per le scale facenti parte del sistema di vie di esodo.

 

L'articolo 2 comma 4-septies della legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle norme di sicurezza antincendio.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

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EDIFICI DI GRANDE ALTEZZA DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE

 

Decreto del Ministero dell’interno 16 maggio 1987, n. 246

Decreto del Ministero dell’interno 25 gennaio 2019

 

Secondo l’art. 3 del decreto gli edifici esistenti dovranno essere ade­guati alle disposizioni del nuovo decreto entro i seguenti termini:

 

31 ottobre 2021

Misure di gestione della sicurezza antincendio

5 maggio 2022

Installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione ma­nuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) che all'articolo 63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell'lnterno 25 gennaio 2019. Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza sanitaria legata al COVID-19, attualmente fissata al 31 dicembre 2021.

 

 

UFFICI PUBBLICI E PRIVATI

 

Decreto del Ministero dell’interno 22 febbraio 2006

 

Gli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, devono rispettare i seguenti punti del titolo II della regola tecnica (allegato al d.m. 22 febbraio 2006):

 

a) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori:

– piani interrati: R e REI/EI 60;

– edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;

– edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 60;

– edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;

b) 5.2, comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3.

È consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti già utilizzati nell’attività alla data di entrata in vigore della presente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del punto 5.2;

c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:

 

Tabella 8.35 Superficie massima dei compartimenti per uffici esistenti

Altezza antincendi

Superficie massima

Sino a 12 m

8.000

Da 12 a 24 m

6.000

Da 24 a 54 m

4.000

Oltre 54 m

2.000

 

d) 6, con esclusione del punto 6.10; inoltre per le caratteristiche R e REI/EI si deve far riferimento ai valori riportati nella precedente lettera a), mentre per quanto riguarda la tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:

– edifici con altezza antincendi fino a 32 m: scale di tipo protetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere un luogo sicuro all’esterno con un percorso di esodo di lunghezza non superiore a 45 m;

– edifici con altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova di fumo o esterne.

È consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e dei corridoi ciechi di ulteriori 10 m a condizione che sia installato un impianto automati­co di rilevazione e allarme incendio esteso all’intera attività e che i materiali installati lungo tali percorsi siano tutti incombustibili.

In merito alla larghezza delle vie di uscita, fermo restando che almeno una deve essere non inferiore a 1,20 m, è consentito che le restanti abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque non inferiore a 0,90 m, purché conteggiate pari ad un modulo di uscita;

e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d); 10; restano tuttavia validi gli impianti idrici antincendio a naspi/idranti già installati, a con­dizione che siano assicurate le caratteristiche prestazionali e di alimentazione previste per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 2; in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere prevista anche la protezione esterna;

f) 11.1, limitatamente al primo comma (pulsanti manuali); 12; 13 e 14.

 

 

ASILI NIDO

 

Decreto del Ministero dell’interno 16 luglio 2014

 

Gli asili nido esistenti sono adeguati, secondo l’art. 6 del decreto del Ministero dell’interno 16 luglio 2014 e l’art. 6, comma 3-ter, della legge 21 settembre 2018, n. 108, ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

 

entro il 31 dicembre 2022

seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;

entro il 7 ottobre 2024

punto 13.5 del titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;

entro il 7 ottobre 2027

per i restanti punti del 13.5 del titolo III.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) che, all'articolo 2 comma 4-septies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento antincendio degli asili nido esistenti al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

Le scadenze successive di adeguamento antincendio degli asili nido sono fissate al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2027.

 

 

STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

 

Decreto del Ministero dell’interno 18 settembre 2002

 

Strutture sanitarie esistenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 il de­creto del Ministero dell’interno 19 marzo 2015 (99) che stabilisce l’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private esistenti di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 (100).Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26 dicembre 2002, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, secondo le seguenti scadenze:

 

24 aprile 2016

i titolari delle strutture sanitarie individuate nelle categorie B e C del d.P.R. n. 151/2011, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell’attività

24 aprile 2016

Presentazione della SCIA antincendio, attestante il rispetto dei seguenti requisiti del decreto:

                    punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) – Distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole

                    punto 17.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili

                    punto 17.3.1, comma 2 - Distribuzione dei gas combustibili

                    punto 17.4.1, comma 1 - Impianti di condizionamento, clima­tizzazione e ventilazione

                    punto 17.5, commi 1 e 7 - Impianti elettrici

                    punto 18.2 - Estintori

                    punto 19.1 - Gestione della sicurezza antincendio

                    punto 19.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

                    punto 20 - Informazione e formazione

                    punto 21 - Segnaletica di sicurezza

punto 22 - Istruzioni di sicurezza

24 aprile 2020

(il termine ori­ginario è stato prorogato di un anno dal d.m. 20 febbraio 2020)

Presentazione della SCIA antincendio, attestante l’adozione del sistema di gestione della sicurezza ed il rispetto dei seguenti re­quisiti del decreto:

                    punto 13.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

                    punto 14 - Ubicazione

                    punto 15.2, comma 1, - Limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali

                    punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e) - Impianti a rischio specifico - generalità

                    punto 17.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combusti­bile aventi superficie non superiore a 10 m2

                    punto 17.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combu­stibile aventi superficie non superiore a 50 m2

                    punto 17.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combu­stibile con superficie massima di 500 m2

                    punto 17.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

                    punto 17.3.1, comma 1 - Distribuzione dei gas combustibili

                    punto 17.3.2 - Distribuzione dei gas medicali

                    punto 18.5 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

 

24 aprile 2023

(il termine ori­ginario è stato prorogato di un anno dal d.m. 20 febbraio 2020)

 

Presentazione della SCIA antincendio, attestante il rispetto dei seguenti requisiti del decreto:

                    punto 15.5.1, commi 1, 3, 7 - 15.5 – Scale - Generalità

                    punto 15.5.2 - Ammissibilità di una sola scala

                    punto 15.6 - Impianti di sollevamento

                    punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione

                    punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7 - Impianti elettrici

                    punto 18.1 - Impianti di protezione attiva - Generalità

                    punto 18.3 - Reti di idranti

                    punto 18.4 - Impianto automatico di spegnimento incendio

punto 19.3 - Centro di gestione delle emergenze

24 aprile 2025

Presentazione della SCIA antincendio, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell’in­terno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato I al decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015.

 

 

In alternativa, può essere realizzato l’adeguamento delle strutture sani­tarie per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità indicate dal decreto.

I responsabili delle strutture sanitarie individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, han­no l’obbligo di richiedere al Comando dei Vigili del fuoco, entro il 24 aprile 2016, la valutazione del progetto, di cui all’art. 3 del medesimo decreto, rela­tivo al completo adeguamento dell’attività.

La prima segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inol­tre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto sta­bilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condi­zioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che concorrono alle misure di prevenzione.

In alternativa a quanto sopra descritto, l’adeguamento delle strutture sa­nitarie può essere realizzato per lotti.

 

 

STRUTTURE SANITARIE DI TIPO AMBULATORIALE

 

Decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015

 

La nuova disposizione del decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 stabilisce che le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza spe­cialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti del titolo IV, capo II, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come modificato dall’allegato II al decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015, entro i termini temporali e con le modalità indi­cate nella seguente tabella.

Le strutture che hanno già presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comando VV.F. non sono soggette ad alcun adeguamento.

 

 

Entro il 25 ottobre 2015

26.1.3 - Depositi di sostanze infiammabili

26.2 - Impianti di distribuzione dei gas, comma 2

26.4 - Impianti elettrici, commi 1 e 7

27. - Estintori

29. - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

30. - Informazione e formazione

31. - Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

Entro il 25 ottobre 2018

23.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

24.2 - Reazione al fuoco dei materiali

24.3 - Limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali

26.1.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2

26.1.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 m2

26.1.4 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

26.2.1 - Distribuzione dei gas combustibili, comma 1

26.2.2 - Distribuzione dei gas medicali

26.3 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ven­tilazione

26.4 - Impianti elettrici, esclusi i commi 1 e 7

28. - Impianto di rivelazione, segnalazione e allarme

Entro il 25 ottobre 2021

restanti punti del titolo IV, capo II, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’al­legato II al decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015

 

Ad ognuna delle scadenze temporali di cui alla tabella 8.46 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata.

Non è richiesto alcun adeguamento per le strutture sanitarie di tipo am­bulatoriale per le quali sia stata presentata la segnalazione certificata di ini­zio attività ovvero siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di amplia­mento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal Comando dei Vigili del fuoco.

Le strutture ambulatoriali esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 m2 devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, capo III, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come modificato dall’allegato II, indicati nella tabella seguente.

 

 

Entro il 25 aprile 2016

36. - Aree ed impianti a rischio specifico, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d)

36.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili

36.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili, comma 2

36.5 - Impianti elettrici, commi 1 e 7

37.2 - Estintori

38. - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

38.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

39. - Informazione e formazione

40. - Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

Entro il 25 aprile 2019

32.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

33. - Ubicazione

34.2 - Reazione al fuoco dei materiali, comma 1, lettere f), g), h);

34.4 - Limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali

36 - Aree ed impianti a rischio specifico, comma 2, lettera e) 36.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2

36.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2

36.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2

36.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

36.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili, comma 1

36.3.2 - Distribuzione dei gas medicali

36.4 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e venti­lazione

36.5 - Impianti elettrici, esclusi commi 1 e 7

37.1 - Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l’incendio - generalità

37.5 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

38.3 - Centro di gestione delle emergenze

Entro il 25 aprile 2022

rimanenti punti del titolo IV, capo III, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’alle­gato II al decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015

 

 

MACCHINE ELETTRICHE FISSE

 

Decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014

Le installazioni di macchine elettriche fisse esistenti devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto, entro i seguenti termini:

 

7 ottobre 2017

Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9;

Titolo I, Capo II, punto 10, limitatamente alle installazioni di tipo BE e CE, e punto 11;

Titolo III, punto 3;

Titolo III, Capo I, punto 1;

Titolo III, Capo V, punto 2;

7 ottobre 2021

Titolo III, Capo I, punto 2;

Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente al primo capoverso, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;

Titolo III, Capo III, punto 2, punto 3, limitatamente ai sistemi di ven-tilazione naturale, punto 4;

Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;

7 ottobre 2023

restanti punti dei Titoli I e III della regola tecnica.