Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo


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Ufficio Polizia Giudiziaria e investigazione antincendio

servizio Gestione Rapporti d’intervento

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1 - Normativa            2 - Tabella riepilogativa del procedimento             3 - Modelli di richiesta
 
1 - Normativa
 
     Premessa
           Aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, rendendo più efficace e trasparente l’azione pubblica rappresenta uno dei principali obiettivi dell’azione di governo, a cui tutte le amministrazioni sono chiamate a rispondere.

Uno degli elementi a cui è data priorità per realizzare questo obiettivo è costituito dall’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.

Rilievo, in particolare, è dato alla Posta Elettronica Certificata specie in rapporto alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento può offrire. Si tratta di un mezzo di comunicazione fondamentale per qualunque amministrazione pubblica, perché coniuga la semplicità d’uso della posta elettronica con le garanzie fondamentali che devono caratterizzare la comunicazione istituzionale.

Le comunicazioni tra PA e professionisti ovvero compagnie assicuratrici  devono avvenire attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo (Legge n. 2/2009) e la PA è tenuta a rispondere via PEC alle richieste ricevute tramite posta elettronica certificata

0.1.Indicazioni per il rilascio dei documenti amministrativi

A richiesta degli interessati, l’Ufficio Polizia Giudiziaria ed Investigazione Antincendio [UPG-IA],  rilascia i relativi atti  secondo le modalità di seguito riportate e facendo riferimento alla seguente normativa, con la modalità online messa a disposizione dalla procedura  STAT-RI-WEB e solo in via residuale attraverso copie cartacee.

Normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi

Ø  Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Ø  DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” ;

Ø  DPR 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è  l’IA Augusto PEDONE .

Il potere sostitutivo verrà esercitato dal Responsabile dell’Ufficio DVD Salvatore INGIANNI.

 

0.2.Istruzioni Operative ed Informazioni per l’utenza

L’utente potrà scaricare  i moduli per la richiesta di accesso  e copia della scheda/rapporto di intervento alla sezione online sul sito istituzionale al link https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/palermo/ nell’apposita sezione “Servizi al Cittadino”.

Una volta compilata la richiesta, in tutte le sue parti, quest’ultima dovrà essere inviata, via posta elettronica certificata, all’indirizzo com.palermo@cert.vigilfuoco.it, completa di tutti gli allegati.

I cittadini non in possesso di PEC potranno consegnare la richiesta direttamente l’Ufficio Polizia Giudiziaria ed Investigazioni Antincendio nei giorni di apertura al pubblico.

Al ritiro della scheda:

a)      deve essere prodotta una marca da bollo da 2,00 euro per una scheda/rapporto di intervento

b)      qualora sia richiesta una copia autenticata è necessaria una marca da bollo da 16,00 euro;

c)      nessuna marca è dovuta per richiesta di scheda da inviare via posta elettronica.

 

L’orario di apertura dell’Ufficio Polizia Giudiziaria ed Investigazioni Antincendio per la gestione (richiesta/rilascio) dei rapporti di intervento è il Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30.

  

0.3.Modalità di esercizio del diritto di accesso

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale o che corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla scheda/rapporto di intervento può richiedere l'accesso e copia del documento detenuto dal Comando Provinciale VVF  e riferito ad operazioni di soccorso prestate nel territorio della provincia di Palermo.

Per ottenere una copia di un verbale di intervento è necessario presentare la richiesta, utilizzando l'apposito modulo scaricabile alla sezione Modulistica-[UPG/IA] della rete intranet del Comando che sarà anche pubblicato online sul sito istituzionale al link https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/palermo/  in un’apposita sezione “Servizi al Cittadino” – “Richiesta Rapporti di Intervento”

Nel modulo sono presenti dei campi la cui compilazione è necessaria per consentire l'istruttoria e l'accoglimento della domanda.

Quest'ultima deve essere completa ed accompagnata dai seguenti documenti:

a)      copia di un documento di identità del richiedente, anche se delegato;

b)      marche da bollo secondo la copia richiesta (autentica o informe);

c)      eventuale delega formale dell'interessato completa della copia di un documento di identità del delegante;

d)     eventuali documentazioni che attestino l'interesse diretto, concreto ed attuale che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla scheda/rapporto di intervento.

Ai fini del rilascio delle copie non è necessario dimostrare la proprietà del bene oggetto di operazioni di soccorso (automobile, fabbricato, ecc.) se all'interno della scheda/rapporto di intervento il responsabile delle operazioni di soccorso ha annotato, previo accertamento, l'identità del/i proprietario/i.

Per comprovare stati, qualità e fatti personali è possibile utilizzare il modello autocertificazione.

Se la richiesta proviene da un professionista (avvocato, ingegnere, ecc.), compagnia di assicurazione, quest’ultima deve essere obbligatoriamente inviata via PEC .

Il Comando esamina le richieste e si pronuncia sulla stesse entro 30 giorni, salvo il caso di situazioni irregolari o incomplete in cui entro 10 giorni viene richiesto al richiedente di provvedere alle dovute integrazioni, sospendendo il predetto termine.

Il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta o della necessaria documentazione integrativa.

 

Alla richiesta proveniente da un professionista (avvocato, ingegnere, ecc.), compagnia di assicurazione, verrà data risposta attraverso PEC, mentre  tutta l’altra utenza (in genere soggetti privati non soggetti all’obbligo della PEC) potrà accedere all’ufficio negli orari di apertura al pubblico.

 

Decorsi senza esito 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

In caso di rifiuto, espresso o tacito, l'interessato può presentare ricorso al TAR.

Sono esclusi dall’accesso agli atti i documenti di cui all’art. 24 comma 6 lett. C) della Legge 241/90 e smi.

Nel caso in cui vi sia ai sensi dell'art. 3 del DPR 12.04.2006 n. 184 l'esistenza di un controinteressato all'accesso,  copia della richiesta d'accesso verrà inoltrata a quest'ultimo.

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera c della legge 241/90 e smi per "controinteressati", si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Questo si sostanzia in quegli atti contenenti dati  sensibili (ad esempio idonei a rivelare l'origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita sessuale), giudiziari (idonei a rivelare provvedimenti carico, casellario giudiziario, sanzioni, ecc.).

La documentazione richiesta verrà inviata con la modalità online messa a disposizione dalla procedura  STAT-RI-WEB.

1.3.1 Procedimento di accesso informale

Qualora ne ricorrano i presupposti e non risulti l'esistenza di controinteressati, al fine di favorire lo snellimento burocratico, è possibile utilizzare il procedimento di accesso informale previsto all'art. 5 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), secondo quanto riportato di seguito.

a)      Il richiedente deve comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

b)      La richiesta potrà essere esaminata immediatamente e senza formalità dall'ufficio e accolta  mediante estrazione di copie (sulle quali saranno apposte le marche da bollo necessarie), o altra modalità idonea, senza necessità di protocollazione.

c)      Qualora necessario, potrà essere trattenuta dall'Ufficio una copia degli atti estratti controfirmata dal richiedente, unitamente alla copia del documento di identità e del modello di autocertificazione eventualmente corredato di documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

d)     Qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, utilizzando i moduli predisposti.

L’accesso informale potrà avvenire presso l’Ufficio Polizia Giudiziaria ed Investigazioni Antincendio nei giorni di apertura al pubblico.

 

0.3.1.      Casi di esclusione

Non è consentito l'accesso e copia della scheda/rapporto di intervento quando la stessa è stata trasmessa all'Autorità Giudiziaria con l'ipotesi di un fatto penalmente perseguibile.

In tal caso viene informato il richiedente che potrà rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica interessata.

Non è consentito l'accesso e copia della scheda/rapporto di intervento quando il Comando individua soggetti controinteressati che presentano una motivata opposizione alla richiesta di accesso, previa comunicazione di questo Comando ed entro 10 giorni dalla ricezione di quest'ultima.

 

0.3.2.      Diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei terzi.

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, pur preoccupandosi di tutelare il diritto alla riservatezza, dispone che deve essere garantita ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati ed il diritto alla riservatezza dei terzi, le decisioni giurisdizionali hanno ritenuto prevalente il primo qualora sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Pertanto si ritiene che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, debba prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo.

La cura o la difesa dei propri interessi giuridici costituiscono sia il presupposto del diritto di prendere visione di atti riguardanti la vita privata o la riservatezza di altri soggetti, che il limite della loro utilizzabilità, la quale non può andare oltre le finalità previste dalla normativa di cui trattasi.

Ovviamente, il richiedente dovrà motivare l'istanza di accesso dimostrando la sussistenza dell'interesse giuridico nonché la necessità di prendere visione degli atti altrimenti inaccessibili per curare e per difendere l'interesse medesimo.

Per interessi giuridici debbono intendersi sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi e che la cura o la difesa degli stessi può avvenire sia in sede giurisdizionale che stragiudiziale, come ad esempio in seno ad un procedimento amministrativo.

Peraltro, l'esercizio del diritto di accesso a documenti concernenti la riservatezza dei terzi non è pieno, in quanto i richiedenti potranno soltanto prendere visione degli atti di quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro interessi. Di conseguenza, i richiedenti non potranno ottenere copia dei documenti né trascriverli.

Tali disposizioni sono finalizzate a garantire, entro limiti previsti, la tutela di terzi, e non sono invece intese a precludere al diretto interessato l'estrazione di copie che lo riguardano. 

In conclusione l'interessato, per curare o per difendere i propri interessi giuridici, potrà estrarre copie di documenti che lo riguardano, in quanto in tale ipotesi non si pone alcun problema di tutela dei terzi, posto che tali documenti attengono alla sfera di riservatezza dello stesso soggetto che richiede l'accesso, mentre potrà solo visionare (senza estrazione di copie) i documenti riguardanti la riservatezza di altri soggetti.


 2 - Tabella riepilogativa del procedimento

 
Possibilità di concludere il  procedimento con il silenzio-assenso dell'amministrazione o possibilità di sostituire il provvedimento con una dichiarazione
 
Si - Silenzio rigetto

Eventuali link per i servizi on-line

https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/palermo/

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo cui rivolgersi in caso di inerzia

IA Augusto PEDONE

Modalità per attivare tale potere

Istanza scritta e motivata con cui si segnala l'inerzia utilizzando il modulo scaricabile al link.  https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/palermo/

Telefono ed indirizzo email del soggetto che detiene il potere sostitutivo

0916059400  - E-mail: com.palermo@cert.vigilfuoco.it

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, a favore degli interessati, nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale o nei casi di adozione oltre il termine di conclusione e i modi per attivarli

Il ricorso per l'accesso agli atti va promosso dinanzi al TAR competente per territorio nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego sull'istanza o d'illegittimo differimento dell'accesso ovvero, nel termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio significativo di diniego sull'istanza.

Tempi medi di erogazione del servizio con riferimento all'esercizio precedente

(al netto di sospensioni e/o interruzioni procedimentali) giorni 20

 
3 - Modelli di richiesta
 
Modelli da scaricare