Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Pavia


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COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA

 

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

 

COSA SONO

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono da utilizzare solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà saranno sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni.

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Le norme che regolano certificazioni e autocertificazioni sono state modificate dall’art. 15 della L. n. 183 del 2011 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse). Con effetto dal 1 gennaio 2012, detta norma ha modificato gli artt. 40, 43 e 74, co. 2, ha introdotto l’art. 44-bis (acquisizione d’ufficio di informazioni), ha abrogato l’art. 41, co. 2 ed ha sostituito l’art. 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

 

QUANDO

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi. Per rafforzare il contenuto precettivo della disposizione i certificati rilasciati all’interessato, a partire dalla medesima data devono riportare a pena di nullità la dicitura:” Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (art. 40, DPR 445/2000). L’omissione di detta dicitura costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

La modifica introdotta dall’art. 15, L. 183/2011, ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40, DPR 445/2000, nella vigente formulazione, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, cioè con le c.d. autocertificazioni.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati che sostituisce ma non ha costi per i cittadini.

Pertanto, dal 1° gennaio 2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per emissione carta di soggiorno, concessione di cittadinanza italiana etc.); il cittadino presenterà idonea autocertificazione al posto del tradizionale certificato.

Rimane, invece, invariata la disciplina riguardante i certificati rilasciati ad uso privato per cui le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Inoltre non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

 

CHI

Possono presentare l’autocertificazione:

-          i cittadini italiani;

-          i cittadini dell’Unione Europea;

-          i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

 

CHE COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE

Il DPR 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive:

  1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000);
  2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) consente all’interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:

-          data e luogo di nascita;

-          residenza;

-          godimento dei diritti civili e politici;

-          stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

-          stato di famiglia;

-          esistenza in vita;

-          nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

-          iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;

-          appartenenza ad ordini professionali;

-          titoli di studio, esami sostenuti;

-          qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

-          reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

-          assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto;

-          possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

-          stato di disoccupazione;

-          qualità di pensionato e categoria di pensione;

-          qualità di studente;

-          qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

-          iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

-          situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

-          di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

-          di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

-          qualità di vivenza a carico;

-          tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

-          di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell’elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000).

Il dichiarante può anche rendere dichiarazioni nell’interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La normativa in discorso riguarda i rapporti fra cittadini e autorità amministrativa (sul punto vedi Cass. SS. UU. N. 5167 del 2003). Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non sono invece idonee a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti, nell’ambito del processo. La circolare 20 dicembre 1988, n. 2677 del Ministro per la Funzione Pubblica, sulla quale non ha inciso l’entrata in vigore del DPR 445/2000, ha specificato, con riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15 del 1968, che “tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all’autorità giudiziaria nell’espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali”.

 

AMBITI DI COMPETENZA SPECIFICI

Per quanto concerne gli ambiti di specifica competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco si forniscono alcuni elementi interpretativi.

a)       Certificato di prevenzione incendi.

In tema di prevenzione incendi, stante le sostanziali modifiche apportate ai procedimenti di prevenzione incendi dal DPR n. 151 del 2011, anche attraverso l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, residua in capo all’Amministrazione il potere-dovere dei controlli da effettuarsi – anche con metodo a campione – entro 60 giorni dalla presentazione della medesima segnalazione certificata di inizio attività. Detti controlli, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, vengono espletati oltre che attraverso le visite tecniche, anche con l’esame delle certificazioni e, in particolare, delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 21 della legge n. 241 del 1990, attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I, alla normativa di prevenzione incendi. All’esito dei controlli viene rilasciato il verbale di visita tecnica e, per le sole attività di cui alla categoria C del nuovo Regolamento di prevenzione incendi.

Il certificato di prevenzione incendi è l’attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in esito a complesse verifiche tecniche, nel quale sono riportate oltre agli oggettivi elementi tecnici ed identificativi delle attività, anche le prescrizioni di competenza del CNVVF.

Detta attestazione, al di là del nomen iuris, non rientra nella definizione di certificato di cui all’art. 1, lett. F) del DPR 445/2000, atteso che essa costituisce l’esito di una valutazione tecnica effettuata dai Vigili del fuoco a seguito di SCIA in relazione ad attività ad alto rischio (categoria C di cui all’Allegato I del DPR 151/2011). Di conseguenza il certificato di prevenzione incendi non rientra nel campo di applicazione dell’art. 40, co.2 del DPR 445/2000.

b)       Attestazione di idoneità tecnica prevista dall’art. 3 del d.l. 1ottobre 1996, convertito in l. 28 novembre 1996, n. 609; attestato di iscrizione nell’elenco del personale volontario; attestazione di servizio prestato.

Le attestazioni di cui sopra, rientrando tra quelle autocertificabili ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 2000, e potranno essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione. Qualora rilasciate ai privati interessati, dovranno riportare la dicitura prevista – a pena di nullità – dall’art. 40, secondo comma del DPR citato.

 

DICHIARAZIONI NON VERITIERE

Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 445/2000). L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

VALIDITA’ DELL’AUTOCERTIFICAZIONE

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.

 

MISURE ORGANIZZATIVE

Ogni ufficio amministrativo, in ragione dell’attività e della competenza, deve provvedere a:

-          acquisire d’ufficio i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni;

-          effettuare i controlli delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, secondo le modalità previste per le autocertificazioni (a campione, almeno ogni tre dichiarazioni iscritte in apposito registro).

Per quanto riguarda il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia ai fini di una efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio da parte delle Amministrazioni procedenti, l’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e per l’effettuazione dei controlli – in collaborazione con i responsabili dei singoli Uffici e Servizi – è il seguente:

 

-          Ufficio del Vice – Comandante, situato nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia – Viale Camillo Campari, 34 – 27100 PAVIA – primo piano.

 

Le richieste potranno pervenire:

-          a mezzo e-mail, tramite PEC al seguente indirizzo com.pavia@cert.vigilfuoco.it;

-          a mezzo e-mail, tramite indirizzo non certificato comando.pavia@vigilfuoco.it (allegando copia del documento d’identità del richiedente).

 

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

-          ufficio di provenienza;

-          oggetto chiaro e completo di tutte le informazioni utili a reperire i dati richiesti. Nel caso si tratti del controllo di una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione deve essere allegata;

-          indirizzo (e- mail) al quale va spedita la risposta.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo telefono ai numeri:

0382-439632;         0382-439618;         0382-439631;         0382439667;          0382439619.

I responsabili degli Uffici in cui è articolato il Comando sono tenuti a far si che la risposta alle richieste di controllo da parte delle Amministrazioni avvenga entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse.

 

MODULI

Vedi i file allegati:

-          Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione;

-          Modulo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

-          Modulo richiesta acquisizione dati;

-          Modulo richiesta controllo autocertificazione.