CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO
Referente: AC Angela Buttiglione - tel. 085.4403773
Il Comando Provinciale VV.F. di Pescara organizza a titolo oneroso, ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs. 139/2006, corsi di formazione per i lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (artt. 4 e 12 - D.Lgs. 626/94), basati sui contenuti minimi previsti dal D.M. 10/3/98.
La scelta del corso deve essere commisurata alla tipologia dell'attivitā esercita, al livello di rischio di incendio e agli specifici compiti affidati ai lavoratori.
La valutazione del livello del rischio d'incendio dell'azienda viene fatta dal datore di lavoro attraverso il documento della sicurezza.
Il decreto D.M. 10/03/98 fornisce un elenco, non esaustivo, di attivitā con la relativa classificazione del rischio di incendio:
- attivitā a rischio di incidente rilevante;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mē;
- attivitā commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mē;
- aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5.000 mē e metropolitane;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 dipendenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mē;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m.;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
E' opportuno chiarire che il numero dei lavoratori aziendali incaricati dal datore di lavoro di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza deve essere stabilito dal datore di lavoro che ha la responsabilitā della gestione e della sicurezza della propria azienda. Una volta individuati i lavoratori di cui sopra, anche in relazione alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro č tenuto ad assolvere gli adempimenti in materia di formazione e di accertamento dell'idoneitā tecnica degli stessi, secondo le modalitā stabilite dal D.M. 10/03/98.