Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Rimini


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Prevenzione Incendi

(Tel. ufficio 0541 424626-624)

Scarica il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi introdotto con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ed il "Nuovo elenco delle attività soggette", e vai più avanti al capitolo "I nuovi adempimenti procedurali di prevenzione incendi"

“VERSAMENTI"

Si fa presente che  dal 1 Gennaio 2024 i versamenti dovranno essere effettuati attraverso le  seguenti modalità:

  1. Utilizzo della piattaforma PRINCE  la quale in fase di inserimento della pratica genera automaticamente l’avviso  di pagamento tramite PagoPA ed una volta effettuato si dovrà tornare a  completare la pratica oppure è possibile utilizzare la voce “paga adesso”
  2.   
  3. utilizzo  della piattaforma PagoPA, rinvenibile, come è noto, al seguente link https://pagopa.vigilfuoco.it

       Si rappresenta che la  modalità 1) consente una migliore gestione dell’istanza, pertanto è da  preferire rispetto al sito esterno PagoPA (modalità 2)

       In via eccezionale (SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA) è  ancora possibile effettuare versamenti tramite utilizzo degli IBAN associati  ai capitoli di entrata, relativi ad ogni tipologia di servizio reso a  pagamento, distinti per ciascuna sezione di Tesoreria dello Stato, rinvenibili  accedendo alla home page del sito internet del Ministero dell’Economia e delle  Finanze - Ragioneria Generale dello Stato (quadro di classificazione delle  entrate anno 2024 – Codici IBAN – allegato Codici-IBAN03

       Per il Comando di  RIMINI il codice IBAN è il seguente:
       Capitolo di Spesa 2447
       IBAN: IT42J0100003245249014244700
       Intestazione destinatario: Tesoseria dello Stato

Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006 non è stato ancora emanato. Per la determinazione dei corrispettivi deve essere utilizzata la "Tabella transitoria delle tariffe"

Le tariffe sono state aggiornate con DM 2/3/2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal C.N.VV.F.", che ha sostituito il DM 3/2/2006.

Qualora l’attività comprenda più punti, la tariffa è la somma delle tariffe delle singole attività/categorie. Per la valutazione del progetto (cat. B/C), la tariffa non tiene conto dell’eventuale presenza di cat. A. Se ne terrà conto in fase di sopralluogo.

“PRESENTAZIONE PRATICHE"

 Si evidenzia che, dal  1 gennaio 2024, la presentazione di tutte le istanze e delle segnalazioni di  prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011 dovrà essere effettuata tramite  il portale dedicato all’indirizzo internet   https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/ oppure tramite il  portale dello sportello unico attività produttive (SUAP) competente, per le  pratiche relative ad attività produttive e prestazioni di servizi.


   Si fa presente che i  pagamenti effettuati tramite Piattaforma PAGOPA non vengono riconosciuti dal  programma PRINCE pertanto per i versamenti effettuati con la piattaforma PAGOPA  la presentazione delle pratiche potrà avvenire tramite il portale dello  sportello unico attività produttive (SUAP) competente o in via eccezionale  tramite PEC all’indirizzo com.prev.rimini@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il 30/06/2024.


CONSULTAZIONE STATO DELLA PRATICA

Cliccando su Consultazione stato della pratica sarà visualizzata la maschera di inserimento di Numero pratica e PIN che è possibile reperire sulla comunicazione di avvio del procedimento inviata al richiedente.

ORARI DI RICEVIMENTO

L'Ufficio Prevenzione incendi è aperto nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì con l'orario indicato alla sezione Uffici. Per la trattazione di problematiche di carattere tecnico, relative alle pratiche di prevenzione incendi, è possibile presentarsi il martedì o il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

I NUOVI ADEMPIMENTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI

La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l'intero territorio nazionale. A tal fine è stato individuato, con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che ha sostituito il DM 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate "attività soggette") , considerate a maggior rischio d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

I responsabili (enti e privati) delle "attività soggette" sono tenuti a rispettare vari adempimenti procedurali che vengono di seguito descritti.

Il nuovo regolamento individua 3 categorie con una differenziazione degli adempimenti procedurali:

Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';

Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

(Rif. art. 3 DPR 151/2011 - art. 3 DM 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod. PIN1-2018, in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:

documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 a firma di tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze) comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;

attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di valutazione del progetto in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia.

La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando.

In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Comando può richiedere la documentazione integrativa entro 30 giorni. In attesa della ricezione della documentazione richiesta, il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) è interrotto.

Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

In caso di parere contrario, il Comando inviapreventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati)all'accoglimento della domanda. Il responsabile dell'attività viene invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione di parere definitivo. In tal caso i termini di conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei cita

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA

Rif. art. 4 DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012)

A lavori ultimati deve essere presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.

La SCIA deve essere redatta secondo il mod. PIN2-2018, e va presentata al Comando prima dell'esercizio dell'attività, allegando la seguente documentazione:

asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN2.1-2018;

documentazione conforme all'allegato II al DM 7/8/2012per le attività di cat. B/C;

documentazione conforme all'allegato I b) al DM 7/8/2012 per le attività di cat. A;
attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documentazione e allegati) e ne rilascia ricevuta (in caso di esito positivo). La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

SCIA - categoria C:

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi .

Si fa presente che, con le innovazioni introdotte con il nuovo regolamento, il certificato di prevenzione incendi non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato; non ha validità temporale; assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.

Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

Per tutte le "attività soggette" (di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine massimo di 45 giorni.

Oltre che alle modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

SCIA - categoria A/B:

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilasciata copia del verbale della visita tecnica

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

(Rif. art. 5 DPR 151/2011 - art. 5 DM 7/8/2012)

Il titolare delle "attività soggette" (di categoria A, B e C), deve inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni, tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. Per un numero limitato di attività (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72) per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una cadenza è di 10 anni,il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Indipendentemente dalla data di scadenza, ogni modifica "sostanziale" delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi o modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dalla SCIA (in relazione alla categoria di attività) che tenga conto della mutata situazione.

L’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2018, va presentata al Comando prima della scadenza, completa dei seguenti allegati:

asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs 8/3/2006 n. 139;

attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

RICHIESTA DI DEROGA

(Rif. art. 7 DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012)

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette, (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al DPR 151/2011) dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2018, in bollo ove previsto, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:

documentazione conforme all' allegato I al DM 7/8/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), a firma di professionista antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia. La documentazione tecnica allegata(relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in duplice copia.

Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale che, sentito il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)

Rif. art. 8 DPR 151/2011 - art. 7 DM 7/8/2012)

Si tratta di un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod. PIN5-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere, a firma di tecnico abilitato;

attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

(Rif. art. 9 DPR 151/2011 - art. 8 DM 7/8/2012)

Anche questo è un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98. I responsabili delle "attività soggette" di categorie A, B e C, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

La richiesta di verifica in corso d'opera deve essere redatta secondo il mod. PIN6-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.