Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Salerno


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Scarica il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi introdotto con il   D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 , ed il "Nuovo elenco delle attività soggette", e vai più avanti al capitolo "I nuovi adempimenti procedurali di prevenzione incendi".

Scarica i moduli alla sezione Modulistica - Prevenzione Incendi.

 
Scarica i moduli dell'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale di Salerno dall'apposita sezione

versamenti


-------->  IMPORTANTE <--------
Si comunica che, a partire dal 01/01/2024, l'attuale sistema di riscossione dei pagamenti per i servizi resi dai Vigili del Fuoco, basati sui conti correnti postali intestati alle Tesorerie Provinciali dello Stato, non sarà più operante.
Pertanto, i versamenti per servizi resi da questo Comando VVF, dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
1 - Utilizzo della piattaforma PagoPA rinvenibile al seguente link https://pagopa.vigilfuoco.it
2 -  In caso di bonifico utilizzo del seguente codice IBAN intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato: IT  88Z 01000 03245424014244700


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modalità di pagamento validi fino al 31/12/2023
I versamenti devono essere effettuati su c/c postale n. 12581849 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Salerno. In alternativa al bollettino di c/c postale, il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT62N0760115200000012581849.

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A seguito dell'avvenuta adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.3.2012, si applicano le disposizioni del D.M. 02.03.2012, che reca in allegato le nuove tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per le nuove attività introdotte all'allegato I del regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'allegato II del regolamento.

Per  la  determinazione  dei  corrispettivi, in  tale  fase  potrà  essere  utilizzata la  Tabella transitoria delle tariffe.


Potrà essere inoltre utilizzato l'apposito modulo di ricerca reso disponibile sul sito www.vigilfuoco.it al link: D.P.R. 151/11: Attività soggette e tariffe transitorie.


consultazione stato della pratica
 

I servizi al cittadino e al professionista sono disponibili sul nuovo portale di servizi di prevenzione incendi, raggiungibile all'indirizzo

https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/prevenzione-online/login

Per l'accesso, è necessario utilizzare le credenziali spid; l'associazione alle istanze presentate avviene tramite codice fiscale. Per eventuali problematiche di associazione, si prega di contattare il comando di riferimento per verificare la corretta utenza da professionista abilitato.



normative e quesiti di prevenzione incendi


Alla sezione Normative è possibile visualizzare e scaricare le Principali norme di Prevenzione Incendi.

Alla sezione Quesiti di prevenzione incendi è possibile visualizzare e scaricare vari quesiti di interesse generale per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.



orari di ricevimento

 

L'Ufficio Prevenzione incendi è aperto al pubblico il

Lunedì    dalle  08,30  alle  12,00

Giovedì   dalle  14,30   alle  17,00


Per la trattazione di problematiche tecniche, relative a pratiche di prevenzione incendi, è possibile negli stessi giorni e orari con un funzionario disponibile oppure previo appuntamento da richiedere telefonicamente ai Sigg. funzionari.
(centralino urbano 089 3089 405 )

 

i nuovi adempimenti procedurali di
prevenzione incendi



La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l'intero territorio nazionale. A tal fine è stato  individuato,  con  l'allegato I  al  D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151,  che  ha sostituito  il D.M. 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

I responsabili (enti e privati) delle "attività soggette" sono tenuti a rispettare vari adempimenti procedurali che vengono di seguito descritti.


Il D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22­9­2011), è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Il nuovo regolamento opera una sostanziale semplificazione e tiene conto dell'introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività, legge n. 122/2010) sui procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.


Il nuovo regolamento individua 3 categorie  con una differenziazione degli adempimenti procedurali:



  categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;



  categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';



  categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.



Sono state quindi aggiornate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi, che si descrivono di seguito, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.


Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi,    continueranno     a     trovare     applicazione  le    disposizioni    contenute   nel D.M.07/08/2012.


 
valutazione dei progetti
 


(Rif. art. 3 D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 - Allegato I al D.M. 07/08/2012)


I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il  mod.PIN1-2018, in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:


  documentazione conforme all'allegato I al D.M. 07/08/2012, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato, (qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie, specifiche, competenze) comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;


  attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.


In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Comando può richiedere la necessaria documentazione integrativa entro 30 giorni.

Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.



In caso di parere contrario, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 07/08/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda. Il responsabile dell'attività viene invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione di parere definitivo. In tal caso i termini di conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei citati 10 giorni.



controlli di prevenzione incendi




(Rif. art. 4 D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 - Allegato II al D.M. 07/08/2012)

A lavori ultimati deve essere presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.



La SCIA deve essere redatta secondo il mod. PIN 2-2018, in bollo ove previsto, e va presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, allegando la seguente documentazione:



  asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN 2.1-2018;



  documentazione conforme all'allegato I al D.M. 07/08/2012 per le attività di categoria A;



  documentazione conforme all'allegato II al D.M. 07/08/2012;



  attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.



Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documentazione e allegati) e ne rilascia ricevuta (in caso di esito positivo).



"Attività soggette" di categoria A e B:



Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del verbale della visita tecnica.



"Attività soggette" di categoria C:



Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi,
nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.



Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.



Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.



Per tutte le "attività soggette" (di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei
requisiti
e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.



Oltre che alle modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.



Riguardo ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all'allegato I, il nuovo regolamento prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214, allegata alla SCIA mod. PIN 2 gpl-2018 completa di attestazione ai fini della sicurezza antincendio mod. PIN 2.1 gpl-2018 a firma Tecnico abilitato iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito o responsabile tecnico dell’azienda distributrice, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2. Tenuto conto delle modifiche intervenute nel frattempo alle dichiarazioni di conformità sugli impianti, la dichiarazione di cui al punto a), comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214   coincide    con    la  certificazione   di   installazione   rilasciata   ai   sensi  dell'articolo 10, comma 4, del  D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32, secondo il modello mod.CERT.SERB.GPL.inf.5 mc allegato alla circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006. 



 

richiesta di rinnovo periodico
di conformita' antincendio
 

(Rif. art. 5 D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151)

Il titolare delle "attività soggette" (di categoria A, B e C), deve inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni, tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. 

Per un numero limitato di attività (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72) per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una cadenza è di 10 anni.



Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Indipendentemente dalla data di scadenza, ogni modifica "sostanziale" delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi o modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dalla SCIA (in relazione alla categoria di attività) che tenga conto della mutata situazione.


La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN 3-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando prima della scadenza, completa dei seguenti allegati:



ü  asseverazione (mod. PIN 3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui  all'art. 16 del D.Lgs 08 marzo 2006 n. 139;



ü  per attestazioni rese tardivamente  allegare atto notorio per dichiarazione tardiva (link)



ü  attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato;


ü  Fotocopia del documento di identità del titolare dell’attività;



ü  Fotocopia del C.P.I. in scadenza.



Per i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all'allegato I, unitamente alla richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (mod. PIN 3-gpl-2018) dovrà essere prodotta dichiarazione a firma di tecnico abilitato o responsabile tecnico dell'impresa attestante che i controlli di manutenzione previsti dalle normativa vigenti sono stati effettuati mod. PIN 3.1-gpl-2018.



 richiesta di deroga


(Rif. art. 7 D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151)

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.


Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette, (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151) dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).



La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2018, in bollo ove previsto, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:



  documentazione conforme all'allegato I al D.M. 07/08/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), in triplice copia, a firma di tecnico abilitato (qualsiasi
professionista nell'ambito delle proprie competenze)
, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;



  attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.



Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale che, sentito il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.

 

nulla osta di fattibilità (n.o.f.)
 

(Rif. art. 8 D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151)

Si tratta di un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.


La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod.PIN5-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:



  documentazione conforme all'allegato I al D.M. 07/08/2012, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere;



ü  attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.



 

verifiche in corso d'opera 


(Rif. art. 9 D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151)

Anche questo è  un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.

I responsabili delle "attività soggette" di categorie A, B e C, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.


La richiesta di verifica in corso d'opera deve essere redatta secondo il mod.PIN6-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:



ü  attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.



 

dichiarazione di voltura

 

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà mod. Pin 7-2018 Voltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) generalita' e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;


b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché  i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;


c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'articolo 6 del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;


d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.