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I nuovi adempimenti procedurali di prevenzione incendi
La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l'intero territorio nazionale. A tal fine è stato individuato, con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che ha sostituito il DM 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.
Il nuovo regolamento oltre ad aggiornare l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, introduce procedimenti differenziati per le 3 categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio. In particolare:
  • nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
  • nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.
In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

 
Il D.M. 7 Agosto 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/08/2012 n. 201, contiene le disposizioni che disciplinano le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare nei procedimenti di prevenzione incendi.



Valutazione dei progetti
(Rif. art. 3 DPR 151/2011)
La valutazione progetto è riservata alle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod.1-2012 (qui è possibile scaricare il file in formato word), in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:
  1.     documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7 Agosto 2012, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato, (qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie, specifiche, competenze) comprendente  la relazione tecnica e gli elaborati grafici;
  2.       attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Comando può richiedere la necessaria documentazione integrativa entro 30 giorni.


S.C.I.A. segnalazione certificata di inizio attività
(Rif. art. 4 DPR 151/2011)

Per le "attività soggette" di categoria A, B e C a lavori ultimati e prima di esercire l'attività, dovrà essere richiesto il controllo di prevenzione incendi inoltrando:
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività mod.PIN 2-2012 (qui in formato word) in bollo ove previsto;
  • l'asseverazione a firma di professionista abilitato, mod. PIN 2.1 - 2012 (qui in formato word) completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel seguito; nel caso di modifiche ad un'attività senza aggravio di rischio deve essere presente una dichiarazione di non aggravio di rischio a firma di tecnico abilitato
  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 139/2006
  • La relazione tecnica e gli elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B del DM 7/8/2012 per le attività soggette di categoria A)
  • Dichiarazione a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, nel caso in cui il progetto sia stato realizzato con le metodiche della Fire Safety Engineering (approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

Si precisa che la documentazione deve essere inoltrata, alternativamente:

  • secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
  • tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

 

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLA SCIA

  • Modello PIN 2.2 - CERT. REI "Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) (qui in formato word) La  dichiarazione deve essere compilata e firmata da tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle suddette figure, da professionista antincendi.

Dichiarazione sui prodotti ai fini:

        • Reazione al fuoco dei materiali
        • Resistenza al fuoco delle porte
        • Dispositivi di apertura delle porte

 

  •  Dichiarazione di conformità/rispondenza per impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 22/01/2008 n. 37

 

Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, a firma dell'installatore, corredata da progetto (a firma di tecnico abilitato) per impianti non ricadenti nel DM 22/01/2008 n. 37

Certificazione di rispondenza e funzionalità, a firma di un professionista antincendio, per impianti non ricadenti nel DM 22/01/2008 n. 37 e in assenza di progetto.


  

Rinnovo periodico di conformità antincendio

La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio, (Rif. art. 3 DPR 151/2011): è inviata al Comando, ogni 5 anni, per tutte le attività, ad esclusione delle attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 per le quali è prevista una cadenza temporale pari a 10 anni.

Dovranno essere inoltrati al Comando, prima della scadenza:
  • Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Modulo Pin 3-2012 (qui in formato word) a firma del titolare dell'attività o del rappresentante legale
  • Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità Modello Pin 3.1-2012 (qui in formato word) a firma di professionista antincendio.
  • Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato

Per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di attivita' soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere: