Sei in: Home > Servizi al cittadino - > Formazione D.Lgs. 81/2008 > Obbligatorietà conseguimento Attestato di Idoneità Tecnica (all. X DM 10.3.98)
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6 co. 3 è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di
idoneità tecnica di cui all¿art. 3 della L. 609/1996:
- industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/77 e successive modifiche ed integrazioni
- fabbriche e depositi di esplosivi
- centrali termoelettriche
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
- impianti e laboratori nucleari
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10000 mq
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5000 mq
- aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
- alberghi con oltre 100 posti letto
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti
- uffici con oltre 500 dipendenti
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del RD 7.11.42 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mq
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
- cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi