Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Biella


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VALUTAZIONE DEI PROGETTI (Rif. art. 3 D.P.R. 151/2011 - art. 3 D.M. 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, allegando la seguente documentazione:

-          mod. PIN1-2012, in bollo ove previsto, firmato digitalmente in formato CADES dal responsabile legale, oppure con firma manuale apposta sul modello, scannerizzato e accompagnato da copia del documento di identità del firmatario;

-          documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 a firma digitale in formato CADES di tecnico abilitato comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica in formato pdf/a ed elaborati grafici in formato DWF;

-          attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Valutazione del progetto con approccio ingegneristico

In tal caso la documentazione tecnica di cui all’art. 3 co. 2, lett. a) del D.M. 7/8/2012, deve essere a firma di professionista antincendio e conforme all'allegato I, lett. a), integrata con quanto stabilito nell'allegato al D.M. 9/5/2007, compreso il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Il corrispettivo è raddoppiato rispetto a quanto stabilito dal D.M. 7/8/2012 tenuto conto del maggiore impegno richiesto per la valutazione e della complessità correlata all’esame dei progetti.

Oltre a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 7/8/2012, la documentazione tecnica è integrata con:

-       Sommario tecnico, firmato congiuntamente da progettista e titolare dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare scenari d’incendio e livelli di prestazione.

-       Risultati dell’analisi quantitativa in modo che questi riassumano il comportamento del sistema per quel tipo di analisi.

-       Documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.

Documentazione tecnica da allegare

La documentazione tecnica è costituita da relazione tecnica e elaborati grafici e deve consentire di accertare la rispondenza alle norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi:

Tale documentazione è relativa a:

-       Attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;

-       Attività regolate da specifiche disposizioni antincendi;

-       Modifiche di attività esistenti.

Progetto con più attività in categorie diverse

In caso di presenza contemporanea di attività di cat. A, B e C, il progetto da sottoporre a valutazione deve riferirsi alle sole attività di cat. B e C.

La presenza di attività di cat. A deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Non deve essere effettuato il versamento per attività di cat. A.

Comunicazione di avvio del procedimento

Il Comando è tenuto a comunicare al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241 con apposita nota ove è specificato:

-       Il responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale (di norma il Comandante Provinciale).

-       L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti (di norma l’Ufficio prevenzione incendi).

-       Il Numero Pratica e PIN per la consultazione dello stato del procedimento sul web.

-       Il nominativo del responsabile dell’istruttoria tecnica (un funzionario tecnico).

Responsabile del procedimento e responsabile dell’adozione del provvedimento finale

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è di norma individuato, se non diversamente specificato, nel Comandante Provinciale, che risulta la figura dotata dell’autorità necessaria per la gestione e il governo di ogni fase procedimentale.

Il Comandante è altresì il responsabile per l’adozione del provvedimento finale ai sensi dell’art. 6 lett. e) della legge n. 241/90.

Responsabile dell’istruttoria tecnica

In genere presso i Comandi provinciali, in base agli impegni che caratterizzano le pre­cipue responsabilità dirigenziali, il Comandante non dovrebbe avere un diret­to e personale coinvolgimento nell'espletamento della fase istruttoria tecnica delle pratiche a cui so­vrintendono le altre figure professionali del Comando.

L’incarico di responsabile dell’istruttoria tecnica dovrebbe essere conferito dal Comandante, all’atto della ricezione della richiesta, in modo casuale, tra il personale idoneo e secondo criteri di rotazione.

A garanzia di trasparenza e imparzialità, non dovrebbero essere previsti automatismi (es. su base territoriale, incarichi precedenti, ecc.) nell’assegnazione degli incarichi.

Documentazione incompleta

In caso di documentazione incompleta o ritenuta non esauriente, il Comando può richiedere la documentazione integrativa entro 30 giorni come previsto dall’art. 3 co. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

Il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) decorre dalla data di presentazione della documentazione completa.

Per evitare che i procedimenti restino fermi per un tempo imprecisato, nella nota inviata dal Comando potrà essere precisato che la documentazione richiesta dovrà pervenire entro un certo termine dalla data di invio della comunicazione, avvertendo che, in assenza di riscontro, dopo il suddetto termine il progetto sarà esaminato sulla base di quanto presente agli atti.

Termini di conclusione

Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Con il vecchio regolamento il termine era fissato in 45 giorni prorogabili, in caso di situazioni complesse, fino a 90 previa comunicazione all'interessato.

Abolizione del "silenzio-rifiuto"

L'art. 3 co. 3 del D.P.R. 151/2011 non prevede il c.d. “silenzio-rifiuto”, a differenza del vecchio regolamento che all'art. 2 co. 2 del D.P.R. n. 37/98 prevedeva «… ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.»

Previsione di parere contrario

In caso di rilascio di “parere contrario”, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda.

Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.

I termini di conclusione del procedimento (che è sospeso) iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei citati 10 giorni.