Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Biella


Sei in: Home > Servizi al cittadino - > Prevenzione Incendi > RICHIESTA DI DEROGA



RICHIESTA DI DEROGA (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012)

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, che rappresenta una novità rispetto al precedente regolamento) purché dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2012, in bollo ove previsto, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:

-       documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), a firma di professionista antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

-       attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in duplice copia.

Criteri di ammissibilità

Per quanto concerne i criteri di ammissibilità, questi sono stati oggetto di chiarimenti con Lettera Circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20 maggio 2010, che ha precisato che l'impossibilità di ottemperare alle norme può derivare da:

-       Vincolo esistente (non necessita di chiarimenti).

-       Caratteristica dell'attività (sono stati forniti chiarimenti per uniformare a livello nazionale).

Tra le caratteristiche non tecniche devono essere prese in considerazione, tra le altre (soluzioni architettoniche o tecnologiche innovative, sperimentazione di materiali, problematiche locali, ecc.), anche quelle di tipo economico. In particolare è stato chiarito che il difetto di motivazione non può da solo comportare il rigetto dell'istanza

Deroga con approccio ingegneristico

In caso di deroga con approccio ingegneristico, oltre a quanto previsto (art. 6 del D.M. 7/8/2012), la documentazione tecnica, firmata da professionista antincendio, deve essere integrata con:

-       Valutazione sul rischio aggiuntivo e misure tecniche compensative determinate con l’approccio ingegneristico.

-       Documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Il corrispettivo è maggiorato del 50 % rispetto a quanto previsto per la valutazione del progetto.

Adempimenti del Comando e della Direzione Regionale

Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale che, sentito il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando e al richiedente.