Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Chieti


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Prevenzione Incendi

 
Orari ricevimento del pubblico:
- Martedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (front-office e telefonicamente ai nn. 0871-3177251 / 0871-3177253 / 0871-3177254
 
Si avvisa la gentile utenza che l'Ufficio Prevenzione Incendi rimarrannà CHIUSO nella giornata dell'11 maggio in occasione della festività del Santo Patrono San Giustino.
 
VERSAMENTI

A corredo delle istanze di Prevenzione Incendi dovrà essere prodotto l'attestato di versamento che potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- utilizzo della Piattaforma PagoPA, accessibile mediante il seguente link: https://pagopa.vigilfuoco.it;

tramite bonifico bancario IBAN: IT 61 P 01000 03245 400 0 14 2447 00 (comunicare il CRO) intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Chieti.

 
Ulteriori chiarimenti potranno essere acquisiti presso l’Ufficio Prevenzione incendi del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti al numero 0871-3177 int. 251 - 253 - 254 - pec: com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it.

PRECISAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TRAMITE PEC

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio. Questo Comando rilascia la ricevuta, verificata la completezza formale, contestualmente alla presentazione della SCIA.

Si precisa che l’invio tramite posta elettronica certificata, di Segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 DPR 151/2011) e/o di Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011) da parte dell’utenza agli indirizzi di posta certificata di questo Comando (com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it,  com.chieti@cert.vigilfuoco.it) genera, come noto, una ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata “vigilfuoco” e tale ricevuta ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale (DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005). Resta inteso che, qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista dalle norme vigenti (DPR 151/2011, DM 7/08/2012 e s.m.i.) le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò viene comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/2011. 

CONSULTAZIONE STATO DELLA PRATICA

I cittadinI ed Il/I professionista/I INCARICATO/I POSSONO CONSULTARE LO STATO DELLA PRATICA SUL  nuovo portale di servizi di prevenzione incendi, raggiungibile all'indirizzo

https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/prevenzione-online/login

Per l'accesso, è necessario utilizzare le credenziali spid; l'associazione alle istanze presentate avviene tramite codice fiscale.
Per eventuali problematiche di associazione, si prega di contattare il comando di riferimento per verificare la corretta utenza da professionista abilitato.

 
I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Premesse

Il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi emanato con D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 221 del 22 settembre 2011, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, 15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.

Il nuovo regolamento è stato emanato a norma dell’art. 49 co. 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed è volto a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi sulle imprese al fine di promuovere competitività e sviluppo del sistema produttivo secondo i seguenti princìpi:

-       Proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività.

-       Eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ecc.

-       Estensione dell’utilizzo di autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati.

-       Informatizzazione di adempimenti e procedure amministrative, secondo il codice dell’amministrazione digitale.

Il nuovo regolamento tiene pertanto conto delle citate esigenze di semplificazione amministrativa, dell'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7/9/2010, n. 160.

Tiene conto inoltre dell’art.16 co. 1 del D.lgs. n. 139/2006, che prevede l’individuazione delle attività soggette a controllo VVF, da emanarsi con D.P.R. a norma dell'art. 17, co. 1, della legge 23/8/1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Introduzione della SCIA

L’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m. come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in legge 30/ 7/2010 n. 122 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione corredata da dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati e idonei elaborati. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

L’amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti, entro 60 giorni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione pericoli, salvo che, ove possibile, l’interessato conformi alla normativa entro un termine fissato non inferiore a 30 giorni.

Il nuovo elenco delle “Attività soggette” e il principio di proporzionalità

Il D.P.R. 1/8/2011, n. 151 ha previsto nell’allegato 1 un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d'incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate anche “Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco”, o anche più semplicemente "Attività soggette", come di seguito saranno indicate nel prosieguo del testo.

Il D.P.R. n. 151/2011 ha abrogato:

-       Il D.M. 16/2/1982 che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;

-       Il D.P.R. 26/5/1959, n. 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Una delle principali innovazioni previste dal nuovo regolamento è quella relativa all’aggiornamento l'elenco delle “attività soggette” con l’introduzione di un "principio di proporzionalità", individuando tre categorie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione, complessità.

Con il vecchio regolamento non era prevista nessuna differenziazione negli adempimenti amministrativi per le “attività soggette” (97 attività del D.M. 16/2/1982), a eccezione della validità temporale del Certificato di Prevenzione Incendi (3 o 6 anni) comunque di impatto molto marginale.

Le nuove procedure hanno previsto invece per ogni categoria procedimenti differenziati, in genere molto più semplici dei precedenti, in particolare per le attività di cat. A/B.

Esigenze di innovazione, semplificazione e chiarezza

L’aggiornamento dell’elenco delle "attività soggette" si è reso necessario per tener conto di varie esigenze di innovazione per cui con l’evoluzione tecnologica e l’esperienza, l’utilizzo di nuovi materiali e impianti sono state eliminate attività ritenute non eccessivamente rischiose e introdotte nuove attività in precedenza non presenti attraverso anche la rimodulazione dei limiti di assoggettabilità.

Inoltre nella rimodulazione dell’elenco si è approfittato anche per fare chiarezza sulla definizione e sull’assoggettabilità di alcune tipologie di attività per le quali erano stati emanati, negli anni precedenti, numerosi quesiti e chiarimenti.

L’evoluzione nel tempo delle “attività soggette”

L’elenco delle attività soggette ha subito nel tempo vari aggiornamenti.

Si parte dal D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 che aveva individuato 61 attività suddivise nelle tabelle A e B in attuazione rispettivamente dell’art. 36 lett. a) e dell’art. 36 lett. b) del D.P.R. n. 547/55. In particolare la Tab. “A” comprendeva 54 attività: Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e la Tab. “B” comprendeva 7 attività: Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori.

Successivamente è stato emanato il D.M. 16 febbraio 1982, con l’elenco di 97 attività, che per molto tempo è stato il riferimento per la progettazione nel campo della prevenzione incendi.

Infine il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha rimodulato tale elenco in 80 attività, abrogando i precedenti e fornendo elementi di maggiore chiarezza e coerenza in particolare con l’abrogazione delle oramai obsolete tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 le quali, in genere inapplicate in vari contesti locali, continuavano comunque a generare elementi di ambiguità e difformità sull’applicazione degli aspetti sanzionatori connessi con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le attività a rischio di incidente rilevante e il regolamento di prevenzione incendi

Il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (c.d. “Seveso III”) sul pericolo di incidenti rilevanti, recepita in Italia con il D.Lgs 26/6/2015, n. 105 (G.U. 14/7/2015, n. 161 - S.O. n. 38), entrato in vigore il 29/7/2015 (15 giorni dopo la pubblicazione in G.U.).

Il provvedimento ha sostituito le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il D.lgs n. 334/1999, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05 (c.d. “Seveso II”).

In base ai quantitativi limite di sostanze pericolose previste per l’assoggettabilità, sono definiti gli stabilimenti di “soglia inferiore” (SI) e di “soglia superiore” (SS).

Per quanto concerne gli adempimenti di prevenzione incendi, inizialmente erano state escluse dall’applicazione del D.P.R. n. 151/2011 le attività industriali a rischio d’incidente rilevante di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 334/1999 e s.m. (c.d. Direttiva Seveso II).

Successivamente, con l’art. 8 co. 7 del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito con legge 30/10/2013, n. 125, a decorrere dal 1/1/2014, le disposizioni sono state estese anche a tali stabilimenti di “soglia superiore”.

Pertanto, ad oggi, tutte le attività a rischio di incidente rilevante soggette alla c.d. “Seveso III”, sia di “soglia inferiore” sia di “soglia superiore” rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011.

Relativamente agli adempimenti di prevenzione incendi, il D.Lgs 26/6/2015, n. 105 ha fissato con l’allegato L, ai sensi dell’art. 31 del decreto stesso, le procedure semplificate per gli stabilimenti di soglia superiore, in sostituzione delle precedenti procedure stabilite con il D.M. 19 marzo 2001.

Detto allegato disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 presenti in stabilimenti di soglia superiore.

Il procedimento di prevenzione incendi costituisce un endo-procedimento dell’istruttoria sul rapporto di sicurezza e nell’ottica della semplificazione la presentazione del Rapporto di sicurezza definitivo equivale alla presentazione della SCIA di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

Suddivisione delle attività soggette in tre categorie e differenziazione dei procedimenti

In relazione a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica, e con differenziazione degli adempimenti procedurali, il nuovo regolamento prevede la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie:

-          Categoria A: non deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.

§  attività dotate di 'regola tecnica' e con un limitato livello di complessità.

-          Categoria B: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.

§  Attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), con un maggiore livello di complessità;

§  Attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla cat. C.

-          Categoria C: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente con rilascio del c.d. “CPI”.

§  attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una 'regola tecnica'.

Disposizioni per l'asseverazione per attività di cat. A

In relazione al criterio sopra esposto, possono essere presenti alcuni casi di attività in cat. A non dotate di “regola tecnica”, come ad esempio nel seguente elenco non esaustivo:

n. 12/A: (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C per capacità geometrica complessiva tra 1 m3 e 9 m3), non soggetti al D.M. 31 luglio 1934 (es. oli di derivazione vegetale o animale);

n. 41/A: (Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti);

n. 69/A: (Locali adibiti ad esposizione … con superficie lorda tra 400 m2 e 600 m2), non soggetti al D.M. 27 luglio 2010 (es. musei, gallerie, ecc.);

n. 74/A: (Impianti per la produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW), non soggetti al D.M. 12 aprile 1996 (es. impianti a combustibile solido, impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale, impianti realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A").

Poiché risulta necessario per il tecnico abilitato poter disporre di riferimenti certi per produrre l'asseverazione attestante la conformità ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi, per le attività di cat. A, le quali non sono dotate di parere di conformità sul progetto, con Lett. Circ. prot. n. 14724 del 26/11/2012 sono state fornite dettagliate disposizioni per l'asseverazione.

Il provvedimento elenca, per tali attività, le norme cui fare riferimento per l'asseverazione, individuate tra decreti e circolari in vigore.

Decreti collegati con il D.P.R. n. 151/2011

Nella seguente tabella sono riassunti i vari provvedimenti collegati con il nuovo regolamento di prevenzione incendi, confrontati con i vecchi provvedimenti che sono stati sostituiti.

Nuovo
regolamento

Vecchio
regolamento

 

D.P.R. n. 151/2011

D.P.R. n. 37/98

Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

D.M. 16 febbraio 1982

Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

D.M. 7 agosto 2012

D.M. 4 maggio 1998

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze per dei procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare

D.M. 2 marzo 2012

D.M. 3 febbraio 2006

Tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dai VV.F.

Fase transitoria - tariffe

Ad oggi il provvedimento di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006, che prevede che con decreto del MI, di concerto con il MEF, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale, non è stato ancora emanato. Per la determinazione dei corrispettivi si deve continuare a utilizzare la "Tabella transitoria delle tariffe".

Le tariffe sono state aggiornate con D.M. 2/3/2012, che ha sostituito il D.M. 3/2/2006.

Rimane confermato il criterio che prevede che se l’attività comprende più punti, deve essere calcolata la somma delle tariffe delle singole attività.

Possibilità di revisione dell’elenco delle attività soggette

Il nuovo regolamento ha previsto che l’elenco delle attività soggette a controllo possa essere soggetto a revisione in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

La revisione dell’elenco delle attività soggette è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI

L’art. 11, co. 1 del D.M. 7 agosto 2012 ha previsto (con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi) la predisposizione di apposita modulistica unificata da utilizzare per istanze, segnalazioni e dichiarazioni relative alla prevenzione incendi. Ad oggi la modulistica è quella trasmessa con:

-       Nota DCPREV n. 13552 del 31/10/2012 (Decreto DCPST n. 200 del 31/10/2012);

-       Nota DCPREV n. 4849 del 11/4/2014 (Decreto DCPST n. 252 del 10/4/2014), che aggiorna alcuni modelli.

Istanze, Segnalazioni e Dichiarazioni

La modulistica a disposizione può essere suddivisa in:

-       Istanze e segnalazioni: presentate dall’utenza

PIN 1-2012-Valutazione progetto - PIN_2-2014-SCIA - PIN_3-2014-Rinnovo - PIN 4-2012-Deroga - PIN 5-2012-N.O.F. - PIN 6-2012-Verifica in corso d'opera - PIN 7-2012-Voltura

-       Dichiarazioni: rese da parte dei tecnici professionisti

PIN_2.1-2014-Asseverazione - PIN 2.2-2012-Cert.REI - PIN_2.3-2014-Dich.Prod. - PIN 2.4-2012-Dich.Imp. - PIN_2.5-2014-Cert.Imp. - PIN 2.6-2012-Non aggravio - PIN_3.1-2014-Asseverazione Rinnovo

Imposta di bollo

Il regime dell'imposta di bollo per i procedimenti di prevenzione incendi è stato chiarito con nota DCPREV prot. n. 5307 del 19/4/2013.

In particolare, tutte le richieste devono essere presentate in bollo (ove previsto). Sono esenti le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e altre Organizzazioni come previsto da specifiche disposizioni vigenti.

Il bollo è previsto solo per le istanze volte a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, rilascio certificati, ecc.).

Alla luce di quanto sopra non è pertanto richiesto il bollo sulle “Attestazioni di rinnovo” e sulla “SCIA”, le quali sono considerate semplici comunicazioni non contenenti istanze, che non prevedono autorizzazioni o rilascio di provvedimenti.

Non è richiesto il bollo sul Verbale di visita tecnica (neanche sulla richiesta), e sul Certificato di Prevenzione Incendi, che è un atto rilasciato obbligatoriamente e non su istanza.

Versamenti

I versamenti per i servizi a pagamento presso i Comandi possono essere effettuati in genere mediante C/C postale intestato alle locali Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato o tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN fornite dal Comando.

Non sono previste, come in precedenza, esenzioni a favore delle Amministrazioni dello Stato, considerato che l’art. 35 lett. r) del D.Lgs n. 139/2006 ha abrogato l'art. 1 della legge n. 966/65 (servizi a pagamento del C.N.VV.F.), che prevedeva, tra l'altro “… Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.”

Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006, che doveva individuare le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabilire i corrispettivi per i servizi, non è stato ancora emanato.

Tecnico abilitato e professionista antincendio

Come previsto dal D.M. 7/8/2012, al fine di una maggiore semplicità e controllo, sulla modulistica è indicata esplicitamente la qualifica professionale per la firma del “tecnico abilitato” o del “professionista antincendio” come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b, c del D.M. 7/8/2012.

-       “Tecnico abilitato”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

-       “Professionista antincendio”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.

Maggiori responsabilità di titolari e professionisti

Una fondamentale differenza che contraddistingue l’approccio del nuovo regolamento di prevenzione incendi rispetto ai precedenti è rappresentata dalla maggiore responsabilità in capo ai cittadini, in particolare ai professionisti.

Il professionista (“asseveratore” o “certificatore”) e i titolari dell’attività si assumono rispettivamente le responsabilità di attestare la conformità alle norme e di osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività in fase di “SCIA” e “Rinnovo”.

I principi introdotti dal nuovo regolamento, basati sui concetti di “semplificazione”, “meno ingerenza dello Stato”, “facilità per i cittadini” implicano ovviamente maggiori responsabilità a carico dei titolari e dei professionisti.

Alla luce della semplificazione del D.P.R. n. 151/2011, il cittadino utilizzando l’apposita modulistica, potrà, ad esempio:

-       Avviare l'attività contestualmente alla presentazione della SCIA, tramite asseverazione a firma del professionista;

-       Presentare SCIA (senza nuovo “esame progetto”), anche in caso di modifiche, con la “Dichiarazione di non aggravio di rischio” a firma del professionista;

-       Presentare “Attestazione di rinnovo periodico” con una dichiarazione e eventuale “asseverazione” di professionista antincendio;

-       Presentare semplice documentazione all’atto del “rinnovo”, senza nuova SCIA in caso di “modifiche non sostanziali”.

Il registro dei controlli e il D.P.R. n. 151/2011

L’art. 6 del D.P.R. n. 151/2011 (Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività) prescrive che le attività non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 81/2008 hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare verifiche, controlli, manutenzione, informazione da annotare in un apposito registro.

Nulla è specificato riguardo alle attività rientranti nel D.Lgs n. 81/2008, cosa che ha generato confusione, tra l’altro, sulla tenuta del c.d. "Registro dei controlli".

“ISTANZE” E “SEGNALAZIONI” DEL D.P.R. N. 151/2011

Il D.P.R. n. 151/2011 ha previsto varie tipologie di “Istanze” e “Segnalazioni”, di seguito elencate.

Con il vecchio regolamento si poteva parlare genericamente di “procedimenti” di prevenzione incendi mentre con la nuova disciplina solo le “istanze” (o “richieste” nell’elenco che segue) presuppongono l’avvio di un procedimento.

-          Richiesta valutazione del progetto (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011)          

-          SCIA                                                    (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011)          

-          Attestazione di rinnovo                    (art. 5 del D.P.R. n. 151/2011)

-          Richiesta di deroga                           (art. 7 del D.P.R. n. 151/2011)          

-          Richiesta nulla osta di fattibilità      (art. 8 del D.P.R. n. 151/2011)          

-          Richiesta verifica in corso d'opera   (art. 9 del D.P.R. n. 151/2011)

Di seguito sono dettagliate le procedure per ciascuna tipologia di istanza/segnalazione tenendo presente che, pur se il regolamento dovrebbe essere applicato secondo direttive uniformi su tutto il territorio nazionale, potranno essere rinvenute prassi differenti fra le diverse province che individuano i territori di competenza dei Comandi dei Vigili del fuoco. Quanto di seguito descritto è riferito alla realtà di un Comando provinciale medio/piccolo come quello di Ascoli Piceno.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI (Rif. art. 3 D.P.R. 151/2011 - art. 3 D.M. 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod. PIN1-2012, in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:

-       documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 a firma di tecnico abilitato comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;

-       attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Valutazione del progetto con approccio ingegneristico

In tal caso la documentazione tecnica di cui all’art. 3 co. 2, lett. a) del D.M. 7/8/2012, deve essere a firma di professionista antincendio e conforme all'allegato I, lett. a), integrata con quanto stabilito nell'allegato al D.M. 9/5/2007, compreso il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Il corrispettivo è raddoppiato rispetto a quanto stabilito dal D.M. 7/8/2012 tenuto conto del maggiore impegno richiesto per la valutazione e della complessità correlata all’esame dei progetti.

Oltre a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 7/8/2012, la documentazione tecnica è integrata con:

-       Sommario tecnico, firmato congiuntamente da progettista e titolare dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare scenari d’incendio e livelli di prestazione.

-       Risultati dell’analisi quantitativa in modo che questi riassumano il comportamento del sistema per quel tipo di analisi.

-       Documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.

Documentazione tecnica da allegare

La documentazione tecnica è costituita da relazione tecnica e elaborati grafici e deve consentire di accertare la rispondenza alle norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi:

Tale documentazione è relativa a:

-       Attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;

-       Attività regolate da specifiche disposizioni antincendi;

-       Modifiche di attività esistenti.

Copie da allegare

In caso di presentazione della domanda di valutazione progetto in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia.

La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando.

Progetto con più attività in categorie diverse

In caso di presenza contemporanea di attività di cat. A, B e C, il progetto da sottoporre a valutazione deve riferirsi alle sole attività di cat. B e C.

La presenza di attività di cat. A deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Non deve essere effettuato il versamento per attività di cat. A.

Comunicazione di avvio del procedimento

Il Comando è tenuto a comunicare al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241 con apposita nota ove è specificato:

-       Il responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale (di norma il Comandante Provinciale).

-       L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti (di norma l’Ufficio prevenzione incendi).

-       Il Numero Pratica e PIN per la consultazione dello stato del procedimento sul web.

-       Il nominativo del responsabile dell’istruttoria tecnica (un funzionario tecnico).

Responsabile del procedimento e responsabile dell’adozione del provvedimento finale

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è di norma individuato, se non diversamente specificato, nel Comandante Provinciale, che risulta la figura dotata dell’autorità necessaria per la gestione e il governo di ogni fase procedimentale.

Il Comandante è altresì il responsabile per l’adozione del provvedimento finale ai sensi dell’art. 6 lett. e) della legge n. 241/90.

Responsabile dell’istruttoria tecnica

In genere presso i Comandi provinciali, in base agli impegni che caratterizzano le pre­cipue responsabilità dirigenziali, il Comandante non dovrebbero avere un diret­to e personale coinvolgimento nell'espletamento della fase istruttoria tecnica delle pratiche a cui so­vrintendono le altre figure professionali del Comando.

L’incarico di responsabile dell’istruttoria tecnica dovrebbe essere conferito dal Comandante, all’atto della ricezione della richiesta, in modo casuale, tra il personale idoneo e secondo criteri di rotazione.

A garanzia di trasparenza e imparzialità, non dovrebbero essere previsti automatismi (es. su base territoriale, incarichi precedenti, ecc.) nell’assegnazione degli incarichi.

Documentazione incompleta

In caso di documentazione incompleta o ritenuta non esauriente, il Comando può richiedere la documentazione integrativa entro 30 giorni come previsto dall’art. 3 co. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

Il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) decorre dalla data di presentazione della documentazione completa.

Per evitare che i procedimenti restino fermi per un tempo imprecisato, nella nota inviata dal Comando potrà essere precisato che la documentazione richiesta dovrà pervenire entro un certo termine dalla data di invio della comunicazione, avvertendo che, in assenza di riscontro, dopo il suddetto termine il progetto sarà esaminato sulla base di quanto presente agli atti.

Termini di conclusione

Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Con il vecchio regolamento il termine era fissato in 45 giorni prorogabili, in caso di situazioni complesse, fino a 90 previa comunicazione all'interessato.

Abolizione del "silenzio-rifiuto"

L'art. 3 co. 3 del D.P.R. 151/2011 non prevede il c.d. “silenzio-rifiuto”, a differenza del vecchio regolamento che all'art. 2 co. 2 del D.P.R. n. 37/98 prevedeva «… ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.»

Previsione di parere contrario

In caso di rilascio di “parere contrario”, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda.

Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.

I termini di conclusione del procedimento (che è sospeso) iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei citati 10 giorni.

SCIA (Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012)

A lavori ultimati deve essere presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.

La SCIA deve essere redatta secondo il mod. PIN2-2014, e va presentata al Comando prima dell'esercizio dell'attività, allegando la seguente documentazione:

-       asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN2.1-2014;

-       documentazione conforme all'allegato II al D.M. 7/8/2012 per le attività di cat. B/C;

-       documentazione conforme all'allegato I b) al D.M. 7/8/2012 per le attività di cat. A;

-       attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Allegati

Alla SCIA deve essere allegata l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio di cui all’art. 4 del D.M. 7 agosto 2012, comprensiva degli altri allegati, ove previsti.

-       Asseverazione a firma di professionista antincendio redatta secondo il mod. PIN_2.1-2014-Asseverazione.

-       Certificazione di resistenza al fuoco con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura redatta secondo il mod. PIN 2.2-2012-Cert.REI a firma di tecnico abilitato.

-       Dichiarazione sui prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte redatta secondo il mod. PIN_2.3-2014-Dich.Prod a firma di tecnico abilitato.

-       Dichiarazione corretta installazione e funzionamento non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 a firma dell’installatore redatta secondo il mod. PIN 2.4-2012-Dich.Imp.

-       Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto a firma di professionista antincendio redatta secondo il mod. PIN_2.5-2014-Cert.Imp.

-       Dichiarazione di non aggravio di rischio a firma di tecnico abilitato è redatta secondo il mod. PIN 2.6-2012-Non aggravio (art. 4 comma 7 del D.M. 7-8-2012).

SCIA con approccio ingegneristico

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la SCIA deve comprendere anche una dichiarazione del responsabile dell’attività sull’attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Modifiche dell’attività con “non aggravio di rischio” - presentazione di nuova SCIA

In caso di modifiche che non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (modifiche tali da richiedere la presentazione di nuovo esame progetto ai sensi dell’art. 3 co. 1 del D.P.R. n. 151/2011), si può presentare direttamente una nuova SCIA, senza necessità di un nuovo “esame progetto” ai sensi dell’art. 4 co. 6 del D.P.R. n. 151/2011, e ricomprese nell’Allegato IV del D.M. 7/8/2012:

-       Modifiche di lavorazione o di strutture;

-       Nuova destinazione dei locali;

-       Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose;

-       Modifiche in genere delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Adempimenti del comando

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, documentazione e allegati e rilascia ricevuta in caso di esito positivo. La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente o attraverso il SUAP, costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

Il Comandi provinciali dovrebbero rilasciare la ricevuta, verificata la completezza formale, contestualmente alla presentazione della SCIA.

SCIA - categoria C

Il Comando, entro 60 giorni (qualora non si tratti di sopralluoghi da effettuare nell’ambito di organi collegiali come ad es. Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), effettua il sopralluogo (visita tecnica) al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Entro 15 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, il Comando invia, di norma solamente all’interessato l’“Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio - Certificato di prevenzione incendi”.

Si fa presente che, con il nuovo regolamento, il c.d. “certificato di prevenzione incendi” non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale. In particolare assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.

Di norma il Comando invia tale attestato solamente all’interessato, senza necessità di comunicazione a altri enti (in precedenza era prassi inviare la nota per conoscenza anche al Comune).

SCIA - categorie A/B

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli a campione su attività in cat. A/B, ai sensi dell’art. 4, co. 2 del D.P.R. 151/2011, secondo direttive ministeriali che stabiliscono anche il numero minimo di controlli da effettuare (8% negli ultimi anni).

Come indicato con nota DCPREV prot. n. 2037 del 18/2/2016, i controlli disposti ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006 e riguardanti le attività in cat. A e B possono essere ritenuti validi anche ai fini delle verifiche a campione nel caso in cui gli stessi siano effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A.

Verbale di visita tecnica

A seguito del controllo è redatto il verbale di visita tecnica.

Il Comando, per uniformità, potrà prevedere di redigere tale verbale, oltre che per attività in cat. A/B, anche per quelle in cat. C.

In caso di esito positivo sul verbale è riportato che “sono rispettate le prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio relativi al progetto approvato o (per cat. A) alla documentazione tecnica presentata”.

Di norma, solo a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilasciata copia del verbale di visita tecnica per att. di cat. A/B, che comunque viene sempre redatto. Tale richiesta può essere formulata contestualmente anche in sede di sopralluogo e a tal fine sul modello è possibile barrare l’apposita opzione con cui l’interessato formula richiesta di copia del verbale di visita tecnica.

La presentazione della SCIA non presuppone l’avvio di un procedimento, trattandosi di comunicazione non contenente istanze e pertanto il Comando non effettua alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione quale titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio.

Per cat. A/B, fermo restando il rispetto del minimo stabilito da disposizioni ministeriali, le attività dovrebbero essere sottoposte a visita tecnica da parte del Comando, secondo le indicazioni ministeriali, compatibilmente con la possibilità di espletamento entro 60 giorni.

L’incaricato, effettuato il sopralluogo, redige il verbale di visita tecnica che potrà essere rilasciato all’interessato solo su richiesta.

SCIA - esito negativo

Per tutte le "attività soggette" (cat. A/B/C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire secondo 2 possibilità:

-       Adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi;

-       Ove possibile fissa un termine fino a 45 giorni per conformare l’attività alla normativa antincendio, che rappresenta di norma la procedura più utilizzata presso i Comandi Provinciali.

Il Comando a seguito di visita tecnica, comunica che è stata riscontrata la mancanza di requisiti di sicurezza antincendio per i quali sono impartite prescrizioni.

Il responsabile dell’attività è invitato all’adempimento entro il termine di 45 giorni decorsi i quali è effettuata una nuova visita tecnica per accertare il rispetto delle prescrizioni impartite.

Per consentire la prosecuzione dell’attività nelle more dell’adeguamento, di norma potrà essere prescritto di adottare eventuali specifiche misure (es. immediata rimozione di eventuali pericoli, restrizioni operative, eventuali ulteriori obblighi gestionali, ecc.).

Decorsi i 45 giorni, è effettuata una nuova visita tecnica dall’incaricato, comunicando, in caso di esito negativo, che è stata accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività che vengono elencati.

In tal caso, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 il responsabile dell’attività è diffidato a non dare prosecuzione all’attività e, in caso di luogo di lavoro, potrà essere richiamato quanto comunicato nell’ambito della procedura sanzionatoria prevista dal D.lgs. n. 758/1994 che avrà il suo specifico iter come previsto.

La nota, ai sensi degli artt. 16 co. 5 e 19 co. 3 del D.Lgs n. 139/2006 è inviata alla Prefettura e al Comune ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

Ipotesi di reato per omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo

Con la revisione del D.lgs n. 139/2011 operata dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, in particolare dell’art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività) è stato chiarito che l’omessa presentazione della SCIA o della “richiesta di rinnovo periodico della conformità antin­cendio” per tutte le attività soggette a controllo VVF (attività di cat. A, B e C del DPR n. 151/2011) è punita con l’arresto sino ad un anno o con l’am­menda da 258 a 2.582 euro.

Sono state in tal modo superate quelle controversie che avevano generato interpretazioni anche molto diverse a livello locale tra i vari Comandi dei Vigili del Fuoco e Procure della Repubblica, con l’emanazione di pareri o addirittura sentenze molto contrastanti fra loro.

Si fa presente inoltre che, relativamente alla mancata presentazione della SCIA o di attestazione di rinnovo (per i “luoghi di lavoro”) di cui all’Art. 20 co. 1 del D.Lgs 139/2006, punita con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, si può ritenere non applicabile la procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro.

Infatti solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto, nonché ai sensi  dell’art. 301 del D.Lgs n. 81/2008, le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs n. 81/2008 e da altre disposizioni aventi forza di legge.

Poiché l'estensione sulle procedure del D.Lgs n. 758/94 prevista dall'art. 301 del D.Lgs n. 81/2008 è riferita alla "salute e sicurezza sul lavoro", si può ritenere non applicabile ai casi di mancata presentazione della Scia o dell’attestato di Rinnovo, che sono "procedure" del regolamento di prevenzione incendi.

Pertanto anche per i luoghi di lavoro, si ritiene che possa applicarsi, per questi casi, la comunicazione di reato al Pubblico Ministero in base al disposto dell'art. 347 c.p.p. senza avviare la procedura di cui al D.Lgs n. 758/94.

Precedenti controversie in merito all’omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo.

L’Art. 20 co. 1 del D.Lgs 139/06  prevedeva che chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometteva di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo era punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, nel caso di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, come individuate dal D.P.R. n. 151/2011.

Secondo l’interpretazione fornita con lett. circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011 “Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’art. 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.” In tal modo la mancata presentazione della SCIA era stata equiparata all’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I., con la precisazione che tali sanzioni penali si dovessero applicare a tutte le “attività soggette” del D.P.R. n. 151/2011 (cat. A/B/C).

Secondo alcune interpretazioni e sentenze emesse localmente, l’omessa presentazione della SCIA (e l’omessa attestazione di rinnovo) non assumeva rilevanza penale poiché la stessa non rappresentava un atto amministrativo rilasciato, a richiesta dell’interessato, a seguito di controlli e verifiche della P.A. La SCIA non deve essere richiesta, quindi, né rilasciata né rinnovata. Per questo l’art. 20 del D.lgs n. 139/2011 che punisce chiunque ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato, non può essere riferito per analogia anche all’omessa presentazione della SCIA.

Quindi la materia, a seguito dell’introduzione della SCIA operata dal DPR n. 151/2011, risultava evidentemente molto controversa ed era stata oggetto di interpretazioni anche molto diverse con l’emanazione di pareri o sentenze contrastanti fra loro.

Tali differenze interpretative sono state superate con la revisione del D.lgs n. 139/2011 operata dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97.

Attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni ai fini della SCIA o rinnovo

Le pene previste in tal caso dall’art. 20 co. 2 del D.lgs. n. 139/06 in caso di attestazione di fatti non rispondenti al vero, sono rappresentate dalla reclusione e multa. Si tratta pertanto di “delitto”, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sospensione dell'attività e inadempimento di prescrizioni

L’art. 20 co. 3 del D.lgs. 139/2006, prevede che il Prefetto possa disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI.

L’art. 19 co. 3 del D.lgs. 139/2006, prevede, in caso di inadempienze, che i Comandi adottino provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e comunichino al Sindaco e al Prefetto l’esito dei controlli di prevenzione incendi.

In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività.

È da precisare comunque che il potere di sospensione del Prefetto non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l’adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Come è stato semplificato l’aspetto “autorizzatorio”

 

Vecchio Regolamento

Nuovo Regolamento

Presentazione

Il cittadino chiede il rilascio del CPI e presenta la DIA che costituisce autorizzazione provvisoria all'esercizio dell’attività, in attesa del sopralluogo VVF.

Il cittadino presenta la SCIA che costituisce autorizzazione definitiva all'esercizio dell’attività.

Sopralluogo VVF

I VVF eseguono sempre il sopralluogo e rilasciano il CPI che costituisce autorizzazione definitiva all'esercizio dell’attività.

I VVF eseguono eventuale sopralluogo (obbligatorio solo per cat. C) e redigono verbale di visita tecnica. Per cat. C tale verbale è detto “CPI”, e viene inviato al cittadino.

Come sono cambiati i due procedimenti principali

 

Vecchio Regolamento

Nuovo Regolamento

 

Termini

Attività

Termini

Attività

Esami progetto

45 giorni(*)

tutte

60 giorni

Cat. B/C

Sopralluoghi

90 giorni(**)

tutte

60 giorni

Cat. C

Cat. A/B a campione

(*) In caso di situazioni complesse il termine poteva essere prorogato al 90° giorno previa comunicazione.

(**) Il termine poteva essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, con motivata comunicazione.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o ammenda, per le norme di cui all'allegato I.

Si fa presente che solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati sono comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p.

L'estinzione è collegata al verificarsi di 2 successivi eventi:

-       Adempimento della prescrizione impartita.

-       Pagamento di una somma pari a 1/4 del massimo.

Dettagli della procedura

-       L’organo di vigilanza (I VVF per la prevenzione incendi) accertata una violazione impartisce apposita prescrizione fissando un termine per l’adempimento.

Nelle more della regolarizzazione possono essere imposte specifiche misure per far cessare immediatamente il pericolo.

Il termine può essere prorogato, a richiesta e in casi complessi, sino 6 mesi, con provvedimento motivato comunicato al PM.

Se per specifiche circostanze giustificative non imputabili al contravventore, questo non ha potuto provvedere a regolarizzare nei 6 mesi, il termine è prorogabile una sola volta per altri 6 mesi.

-       L’organo di vigilanza invia al PM la comunicazione di reato.

-       Il PM iscrive la notizia di reato nel registro ma il procedimento è sospeso sino alla verifica dell’organo di vigilanza.

La sospensione non pregiudica il potere del PM di richiedere l’archiviazione, disporre o compiere atti investigativi urgenti, chiedere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso all’incidente probatorio.

-       L’organo di vigilanza verifica entro 60 giorni dalla scadenza del termine di adempimento. Si può verificare:

§  Puntuale adempimento: il contravventore è ammesso a pagare una somma pari a ¼ del massimo dell’ammenda. L’organo di vigilanza comunica al PM adempimento e pagamento con estinzione della contravvenzione; il PM chiede al GIP l’archiviazione;

§  Mancato adempimento: l’organo di vigilanza dà comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni dal termine fissato, e il procedimento penale riprenderà il suo corso.

Competenze e adempimenti dei vigili del fuoco

L’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro è espletata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006.

Il personale VF in base all’art. 13 del D.Lgs n. 81/2008 è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione di sicurezza nei luoghi di lavoro per le specifiche competenze (sicurezza antincendio).

Ai sensi della legge n. 1570/41, legge n. 469/61, da ultimo accorpate con l'art. 6, co. 2 del D.Lgs. n. 139/2006, nell'esercizio delle proprie funzioni è ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Limitatamente all'esercizio delle funzioni previste, il personale del ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di PG, mentre il personale del ruolo dei CS, CR, ispettori e SDA riveste la qualifica di ufficiale di PG (art. 2 del D.lgs n. 217/2005). I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli con l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di PG (art. 40 del D.lgs n. 217/2005).

Contravvenzioni più ricorrenti alla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008 in fase di controlli di prevenzione incendi

Violazione dell’art. 46, co. 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori relativamente alla:

-       mancata attuazione delle prescrizioni dettate dal Comando VVF (con progetto approvato o a seguito di sopralluogo).

-       Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica …

(punito dall’art. 55 co. 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 €).

Violazione dell’art. 64, co. 1 lett. a: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell’Allegato IV:

Vie e uscite di emergenza non sgombre… o con altezza inferiore a m 2,0 e/o larghezza minima non conforme… uscite di emergenza non dotate di porte apribili nel verso dell'esodo… porte delle uscite di emergenza chiuse a chiave… vie e uscite di emergenza non dotate di illuminazione di sicurezza… mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei… o non mantenuti in efficienza e controllati… ecc.

(punito dall’Art. 68 co. 1 lett. b(1) con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 €).

1 Ai sensi dell'art 68 co. 2 la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, p.ti da 1.1 a 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, da 6.1 a 6.6, è considerata un’unica violazione. L'organo di vigilanza deve precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Violazione dell’art. 64, co. 1 lett. a: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell’Allegato IV:

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni(2) di cui al punto 4.3 o di modifiche di quelli esistenti, non sono stati sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti da parte del Comando provinciale VVF, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure(3) di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.

2 Ai sensi dell’art. 4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del CPI sono determinate con DPR da emanarsi ai sensi dell'art. 16 co.1 del D.Lgs n. 139/2006 (Il regolamento menzionato è rappresentato dall'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011).

3 Le procedure a cui si fa riferimento sono quelle previste dal D.P.R. n. 151/2011.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO (Rif. art. 5 D.P.R. 151/2011 - art. 5 D.M. 7/8/2012)

I responsabili delle attività di cat. A/B/C sono tenuti ad inviare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

La periodicità dell’Attestazione di rinnovo è di 5 anni per tutte le attività ad esclusione delle att. n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali è di 10 anni presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.

Pertanto alla luce nel nuovo regolamento, anche per le attività di cat. C, non è più necessario rinnovare il C.P.I., che come si è visto assume valenza di una semplice attestazione e non ha quindi nessuna scadenza. Di conseguenza è improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA.

Inoltre l’attestazione di rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le “attività soggette”, anche per quelle che in precedenza avevano scadenze del C.P.I. una tantum, per le quali è stata prevista la periodicità dell’attestazione di rinnovo di 10 anni.

L’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2014, va presentata al Comando prima della scadenza, allegando:

-       asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista antincendio;

-       attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Rispetto al regolamento precedente non occorre presentare la perizia giurata ma semplicemente l’asseverazione. È stato inoltre eliminato l’allegato dichiarazione “situazione non mutata” poiché nell’attestazione è contenuta la dichiarazione sull’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio

Adempimenti del Comando

Trattandosi di comunicazioni non contenenti istanze non occorre comunicare l’avvio del procedimento. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata contestualmente.

Oltre alla verifica della completezza formale della dichiarazione e della documentazione prevista dall’art. 5 del D.M. 7/8/2012, potrà essere effettuato presso i Comandi anche controlli più approfonditi da parte del personale tecnico, assicurando comunque il rilascio contestuale della ricevuta dell’avvenuta presentazione.

Attestazione tardiva di rinnovo

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini può sottintendere:

-       temporanea interruzione dell’attività;

-       esercizio dell’attività in violazione all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Da un punto di vista penale, il Comando può accertare tramite visita tecnica (art. 19 del D.lgs. n. 139/2006) e senza oneri per l’utente, se sussistono violazioni penali.

Da un punto di vista amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (5 o 10 anni) della originaria presentazione della SCIA.

GESTIONE DELLE MODIFICHE - RIEPILOGO

Modifiche non sostanziali

Art. 4 co. 8 del D.M. 7/8/2012: Le modifiche non ricomprese all'art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del D.M. 7/8/2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

Modifiche con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011: l’obbligo di avviare nuovamente le procedure previste per la SCIA ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 

Nell’allegato IV al D.M. 7/8/2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Art. 3 co. 1 del D.P.R. 151/2011: obbligo di richiedere l’esame dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

RICHIESTA DI DEROGA (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012)

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, che rappresenta una novità rispetto al precedente regolamento) purché dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2012, in bollo ove previsto, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:

-       documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), a firma di professionista antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

-       attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in duplice copia.

Criteri di ammissibilità

Per quanto concerne i criteri di ammissibilità, questi sono stati oggetto di chiarimenti con Lettera Circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20 maggio 2010, che ha precisato che l'impossibilità di ottemperare alle norme può derivare da:

-       Vincolo esistente (non necessita di chiarimenti).

-       Caratteristica dell'attività (sono stati forniti chiarimenti per uniformare a livello nazionale).

Tra le caratteristiche non tecniche devono essere prese in considerazione, tra le altre (soluzioni architettoniche o tecnologiche innovative, sperimentazione di materiali, problematiche locali, ecc.), anche quelle di tipo economico. In particolare è stato chiarito che il difetto di motivazione non può da solo comportare il rigetto dell'istanza

Deroga con approccio ingegneristico

In caso di deroga con approccio ingegneristico, oltre a quanto previsto (art. 6 del D.M. 7/8/2012), la documentazione tecnica, firmata da professionista antincendio, deve essere integrata con:

-       Valutazione sul rischio aggiuntivo e misure tecniche compensative determinate con l’approccio ingegneristico.

-       Documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Il corrispettivo è maggiorato del 50 % rispetto a quanto previsto per la valutazione del progetto.

Adempimenti del Comando e della Direzione Regionale

Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale che, sentito il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando e al richiedente.

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F) (Rif. art. 8 D.P.R. 151/2011 - art. 7 D.M. 7/8/2012)

Si tratta di un procedimento facoltativo, non previsto nel precedente regolamento di cui al D.P.R. n. 37/98.

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod. PIN5-2012, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

-       documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere, a firma di tecnico abilitato;

-       attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

I termini di conclusione sono fissati in 30 giorni.

L’istanza può essere limitata a: Ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all‘area ed accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; aree ed impianti a rischio specifico; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi ed impianti di estinzione degli incendi; impianti di rivelazione, segnalazione e allarme; segnaletica di sicurezza o altro da specificare.

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (Rif. art. 9 D.P.R. 151/2011 - art. 8 D.M. 7/8/2012)

Anche questo è un procedimento facoltativo, non previsto nel regolamento di cui al D.P.R. n. 37/98.

I responsabili delle attività di cat. A/B/C possono richiedere visite tecniche da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera, utilizzando il mod. PIN 6-2012, allegando:

-       Documentazione relativa agli aspetti oggetto della domanda, a firma di tecnico abilitato;

-       Attestato del versamento.

I termini di conclusione sono fissati in 30 giorni.

Analogamente alla domanda di N.O.F., è richiesto di specificare a quali aspetti di prevenzione incendi l’istanza è riferita. Deve essere allegata la documentazione tecnica debitamente firmata, illustrativa degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza.

VOLTURE (Rif. art. 9 D.M. 7/8/2012)

I titolari che succedono nella responsabilità delle attività di cat. A/B/C sono tenuti a comunicare al Comando la relativa variazione con dichiarazione mod. PIN 7-2012 attestante:

-       Impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività;

-       L’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Sul modulo di richiesta è specificato che il dichiarante è consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

NORME TRANSITORIE

NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

L’art. 11, co. 4 del D.P.R. n. 151/2011 (modificato dall’Art. 38 del D.L. 21/6/2013, n. 69 e dalla legge 27/2/2015 n. 11) stabilisce che i responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti al 22/9/2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 7/10/2016 purché sia presentata richiesta di esame progetto entro il 28/10/2015.

L’art. 38 co. 2 del D.L. 21/6/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013 n. 98 ha stabilito che gli enti e i privati di cui all'art. 11, co. 4, del D.P.R. n. 151/2011, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 del citato decreto (esame progetto) qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra, gli stessi presentano l'istanza preliminare di cui all'art. 3 (esame progetto) e l'istanza di cui all'art. 4 (SCIA) del D.P.R. n. 151/2011 entro il 7/10/2017(*).

(*) Termine così prorogato dall’art 5 co. 11-ter del DL 30/12/2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 “Milleproroghe 2016”).

L’art 5 co. 11-quater della suddetta legge stabilisce che la proroga del termine di cui al co. 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al DPR n. 151/2011, entro il 1/11/2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 4 del medesimo regolamento.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine per presentare l'istanza preliminare l’esame progetto e la SCIA (secondo l’art. 38, co. 2, del D.L. 21/6/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/8/2013, n. 98) è prorogato al 31/12/2017 (come previsto dall’art. 5 co. 11-quinquies del DL 30/12/2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 “Milleproroghe 2016”).

ATTIVITÀ IN POSSESSO DI CPI

Le attività esistenti in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’art. 5 del regolamento (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio).

ATTIVITÀ IN POSSESSO DI CPI UNA TANTUM

Le attività di cui all’art. 5 co. 2 (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), presentano la prima attestazione di rinnovo periodico entro i seguenti termini dall’entrata in vigore del regolamento (7/10/2011):

-      Entro 6 anni per le attività con CPI u.t. rilasciato antecedentemente al 1/1/1988 (entro il 7/10/2017);

-      Entro 8 anni per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo compreso tra il 1/1/1988 e il 31/12/1999 (entro il 7/10/2019);

-      Entro 10 anni per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo compreso tra il 1/1/2000 e la data di entrata in vigore del regolamento (entro il 7/10/2021).

PREVENZIONE INCENDI ONLINE

In ottemperanza alle norme in materia di dematerializzazione del flusso cartaceo, gli allegati ai messaggi di posta elettronica certificata (PEC) devono essere necessariamente elaborati secondo la tabella allegata alla circolare dell'Area VIII - Servizi Informativi Automatizzati del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 7227 del 21 marzo 2011, indicante le norme di "prevenzione incendi online", La circolare può essere prelevata qui; inoltre in caso di invio di richieste tramite PEC , per i modelli ove è prevista l'apposizione della Marca da Bollo, dovrà essere allegata la seguente Dichiarazione Sostitutiva.

In relazione agli allegati grafici progettuali di cui alla tabella C, si precisa che il software di conversione "Autodesk DWF Writer" fa parte del pacchetto "Autodesk Design" e può essere prelevato qui. L'installazione del software di editing/parsing in tale formato consente la trasformazione di documenti a partire dai formati di progettazione più comuni, attraverso l'uso di un driver di stampa virtuale denominato "DWF Writer", che l'applicazione configura automaticamente (selezionabile dalla funzione Stampa di Windows).