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ALBERGHI
Decreto
del Ministro dell’interno 9 aprile 1994
Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe
2023) che all'art. 12-bis stabilisce che le attività ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti e in possesso dei
requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio,
di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, completano
l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31
dicembre 2024.
La condizione è che sia presentata al Comando
dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il
rispetto di almeno SEI delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle
specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al
fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei
punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso
promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei
materiali; locali adibiti a depositi.
RIFUGI
ALPINI
Decreto del Ministro dell’interno 3 marzo 2014
Il titolo IV (Rifugi alpini)
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile
1994 è stato sostituito dall’allegato al decreto del Ministero dell’interno 3
marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2014.
L’art. 2 del D.M. 3 marzo 2014 stabilisce che i rifugi alpini esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto (15 aprile 2014), di capienza superiore a
venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza
antincendio previsti dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, come
modificato, entro i termini temporali di seguito indicati:
entro il 31 (articolo | Seguenti punti 9 - Impianti 11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), 13 - Segnaletica di 14 - Gestione della sicurezza; 15 - Addestramento 17 |
entro il 31 dicembre (articolo | Restanti punti |
L'articolo 12-bis
della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29
dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) ha prorogato al 31 dicembre
2023 il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.
Entro il 31 dicembre
2023 i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto devono
essere adeguati ai seguenti punti dell'allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati
dall'art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:
9 - Impianti
Elettrici;
11.2 - Estintori;
13 - Segnaletica di
Sicurezza;
14 - Gestione della
Sicurezza;
15 - Addestramento
del Personale;
17 - Istruzioni di
Sicurezza.
Entro due anni (31
dicembre 2025) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i
restanti punti della regola tecnica.
La legge 24 febbraio
2023, n. 14 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023.
CAMPEGGI,
VILLAGGI TURISTICI E STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO
Decreto del Ministro dell’interno 28 febbraio 2014
Decreto del Ministro dell’Interno 2 luglio 2019
La
regola tecnica di prevenzione incendi sui campeggi, i villaggi turistici e
sulle strutture ricettive all’aperto è stata emanata con il decreto del
Ministro dell’interno 28 febbraio 2014, che è stato successivamente modificato
dal decreto del Ministero dell’Interno 2 luglio 2019, che ne ha sostituito
l’allegato tecnico.
L’art.
6 del decreto stabilisce che le strutture turistico-ricettive in aria aperta
esistenti devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo
II, della regola tecnica allegata al decreto entro i termini temporali di
seguito indicati:
a) entro
tre anni (7 ottobre 2021 *) dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del
d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai
punti 11; 12; 14; 15; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti, e 17;
b) entro
il termine (7 ottobre 2017) previsto dall’art. 11, comma 4, del d.P.R. 1°
agosto 2011, n. 151 , per quanto riguarda le restanti disposizioni.
In caso
di applicazione del titolo II della regola tecnica, le strutture
turistico-ricettive in aria aperta devono essere adeguate entro i termini
temporali di seguito indicati:
a) entro
tre anni (7 ottobre 2021 *) dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del
d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le misure di cui ai punti
B.3, B.4 e B.5;
b) entro
il termine (7 ottobre 2017) previsto dall’art. 11, comma 4, del d.P.R. 1°
agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti
disposizioni.
* Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la legge 17
giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
(decreto riaperture) che all’art. 11-duodecies ha prorogato al 7 ottobre 2021
il completamento dell’adeguamento antincendio dei campeggi e villaggi
turistici.
I
lavori di adeguamento prorogati riguardano le caratteristiche dell’area, le
caratteristiche costruttive, le attività accessorie ed i servizi tecnologici
indicati ai punti 11, 12, 14 e 15 del decreto del Ministero dell'Interno 28
febbraio 2014.
La
proroga è prevista solamente per i campeggi ed i villaggi turistici che hanno
già attuato gli adempimenti indicati dall’articolo 6, comma 1, lettera b), e
comma 2, lettera b) del decreto.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sg
LOCALI PER LE ATTIVITÀ DI
SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO
Decreto del Ministro
dell’interno 19 agosto 1996
Adeguamento
dei locali esistenti
I locali
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19 agosto 1996, per i
quali le Commissioni di vigilanza – di cui all’art. 141 del regolamento per
l’esecuzione del Testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – hanno rilasciato il prescritto parere
favorevole ai fini dell’agibilità, devono essere adeguati alle disposizioni
previste al titolo XIX dell’allegato, entro i termini ivi stabiliti. In
particolare, i locali esistenti devono essere adeguati alle disposizioni
dell’allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, relativamente
ai seguenti punti:
–
impianti elettrici;
–
impianti tecnologici;
–
sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi.
Le
disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII,
devono essere attuate contestualmente all’entrata in vigore del decreto, con
l’esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza
antincendio che devono essere predisposti entro un anno.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/09/12/096A5657/sg
EDIFICI SCOLASTICI
Decreto del Ministro dell’interno
26 agosto 1992
Norme
transitorie
La
normativa ha prescritto l’adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle
disposizioni del decreto 26 agosto 1992 contenute negli articoli seguenti:
–
scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale
18 dicembre 1975: articoli 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9,
10, 12;
–
scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18
dicembre 1975: articoli 2.4, 3.1, 4.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo
piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10,
12.
Per
le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 18 dicembre 1975 è
necessaria anche l’attuazione delle prescrizioni di cui al punto 4.1 per le
scale facenti parte del sistema di vie di esodo.
L'art. 5 comma 5 della
legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre
2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) ha prorogato al 31 dicembre 2024 il
termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1992.
La proroga al 31
dicembre 2024 è valida anche per le strutture che erogano percorsi di
istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS).
EDIFICI UNIVERSITARI E DI ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Decreto del Ministro
dell’interno 26 agosto 1992
L’art.
6 comma 3-bis della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (milleproroghe 2022) ha prorogato al 31
dicembre 2024 il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici delle
università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER LE
UNIVERSITÀ E LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE
Nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8
settembre 2022 e stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 25
agosto 2022 inerente l'attuazione, con scadenze differenziate, delle
disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle
università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
La
norma prevede scadenze differenziate di adeguamento ed entra in vigore il 9
ottobre 2022.
a) | i responsabili delle attività di cui al
|
b) entro il 30 giugno 2024 | è presentata al competente Comando dei 7.0 (generalità), 7.1, limitatamente al |
c) | devono essere attuate tutte le disposizioni |
EDIFICI DI GRANDE ALTEZZA
DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE
Decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246
Decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019
Secondo
l’art. 3 del decreto gli edifici esistenti dovranno essere adeguati alle
disposizioni del nuovo decreto entro i seguenti termini:
5 maggio 2021 | Installazione, ove |
1 ottobre 2022 (*) | Misure |
(*) Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) che all'articolo
63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli
edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell'lnterno 25 gennaio
2019. Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma
1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è rinviato
di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza sanitaria legata al COVID-19,
fissata al 31 marzo 2022.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg
UFFICI PUBBLICI E PRIVATI
Decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006
Gli uffici esistenti,
soggetti ai controlli di prevenzione incendi, devono rispettare i seguenti
punti del titolo II della regola tecnica (allegato al d.m. 22 febbraio 2006):
a) 5.1,
con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori:
– piani interrati: R e REI/EI 60;
– edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;
– edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R
e REI/EI 60;
– edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;
b) 5.2,
comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f),
comma 3.
È
consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti già utilizzati
nell’attività alla data di entrata in vigore della presente regola tecnica,
anche se non rispondenti ai requisiti previsti rispettivamente alle lettere d)
ed e) del citato comma 2 del punto 5.2;
c) 5.3,
sostituendo la tabella con la seguente:
Tabella 8.35 – Superficie massima dei
compartimenti per uffici esistenti
Altezza antincendi | Superficie massima |
Sino a 12 m | 8.000 |
Da 12 a 24 m | 6.000 |
Da 24 a 54 m | 4.000 |
Oltre 54 m | 2.000 |
d) 6, con esclusione del punto
6.10; inoltre per le caratteristiche R e REI/EI si deve far riferimento ai
valori riportati nella precedente lettera a), mentre per quanto riguarda
la tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:
– edifici con altezza antincendi fino a 32 m: scale di
tipo protetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere un luogo
sicuro all’esterno con un percorso di esodo di lunghezza non superiore a 45 m;
– edifici con altezza antincendi oltre 32 m: scale a
prova di fumo o esterne.
È
consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e dei corridoi
ciechi di ulteriori 10 m a condizione che sia installato un impianto automatico
di rilevazione e allarme incendio esteso all’intera attività e che i materiali
installati lungo tali percorsi siano tutti incombustibili.
In
merito alla larghezza delle vie di uscita, fermo restando che almeno una deve
essere non inferiore a 1,20 m, è consentito che le restanti abbiano una
larghezza inferiore a due moduli e comunque non inferiore a 0,90 m, purché
conteggiate pari ad un modulo di uscita;
e) 7; 8;
9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d); 10; restano
tuttavia validi gli impianti idrici antincendio a naspi/idranti già installati,
a condizione che siano assicurate le caratteristiche prestazionali e di
alimentazione previste per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio
2; in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso
dei Vigili del fuoco, deve essere prevista anche la protezione esterna;
f) 11.1,
limitatamente al primo comma (pulsanti manuali); 12; 13 e 14.
ASILI NIDO
Decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014
Gli
asili nido esistenti sono adeguati, secondo l’art. 6 del decreto del Ministero
dell’interno 16 luglio 2014 e l’art. 6, comma 3-ter, della legge 21 settembre
2018, n. 108, ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti
della regola tecnica allegata al decreto entro i termini temporali di seguito
indicati:
entro il 31 | seguenti |
entro il 31 | punto |
entro il 31 | restanti punti del |
Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021
n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe
2021) che, all'articolo 2 comma 4-septies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il
termine per l'adeguamento antincendio degli asili nido esistenti al decreto del
Ministro dell'interno 16 luglio 2014.
Le scadenze
successive di adeguamento antincendio degli asili nido sono fissate al 31
dicembre 2026 e al 31 dicembre 2029.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/29/14A05976/sg
Nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24
febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198
(decreto milleproroghe 2023) che, all'articolo 5 comma 5, ha prorogato al 31
dicembre 2024 il termine per l'adeguamento antincendio degli asili nido
esistenti al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23A01269/sg
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E
PRIVATE
Decreto del Ministro dell’interno 18
settembre 2002
Decreto del Ministro dell’interno 19
marzo 2015
Strutture
sanitarie esistenti
È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 il decreto
del Ministero dell’interno 19 marzo 2015 che stabilisce l’aggiornamento della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private esistenti di cui al
decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002. Le
strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25
posti letto, esistenti alla data del 26 dicembre 2002, devono essere adeguate
ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del
Ministro dell’interno 18 settembre 2002, secondo le seguenti scadenze:
24 aprile 2016 | i |
24 aprile 2016 | Presentazione della punto |
24 aprile 2023 (il termine originario | Presentazione della
|
24 aprile 2026 (il termine originario
| Presentazione della punto |
24 aprile 2028 | Presentazione della |
In
alternativa, può essere realizzato l’adeguamento delle strutture sanitarie per
lotti, secondo i termini temporali e con le modalità indicate dal decreto.
I
responsabili delle strutture sanitarie individuate nelle categorie B e C ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, hanno
l’obbligo di richiedere al Comando dei Vigili del fuoco, entro il 24 aprile
2016, la valutazione del progetto, di cui all’art. 3 del medesimo decreto, relativo
al completo adeguamento dell’attività.
La
prima segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la
predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza
finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal
titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, che deve
prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di
esercizio, ordinarie ed in emergenza, che concorrono alle misure di
prevenzione.
È
fatta salva la facoltà di optare per l’applicazione del decreto per le
strutture esistenti di cui all’art. 2 per le quali siano stati pianificati o
siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell’interno del
18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando,
ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all’entrata in
vigore del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002.
In
caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili
delle strutture di cui all’art. 2 presentano al Comando la segnalazione certificata
relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque
avvenire entro il termine massimo di cui all’art. 2, e adempiono a quanto ivi
previsto al comma 1, lettera b) .
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sg
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01267/sg
STRUTTURE
SANITARIE DI TIPO AMBULATORIALE
Decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015
La
nuova disposizione del decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015
stabilisce che le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino
a 1.000 m2, devono essere
adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti del titolo IV,
capo II, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come
modificato dall’allegato II al decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015,
entro i termini temporali e con le modalità indicate nella seguente tabella.
Le
strutture che hanno già presentato la segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) al comando VV.F. non sono soggette ad alcun adeguamento.
Entro il 25 ottobre | 26.1.3 - Depositi 26.2 - Impianti di 26.4 - Impianti 27. - Estintori 29. - Organizzazione e gestione della sicurezza 30. - Informazione 31. |
Entro il 25 ottobre (il termine originario
| 23.1 - Rinvio a 24.2 - Reazione al 24.3 - Limitazioni alle destinazioni d’uso dei 26.1.1 - Locali adibiti a deposito di materiale 26.1.2 - Locali destinati a deposito di materiale 26.1.4 - Locali adibiti a servizi generali 26.2.1 - 26.2.2 - 26.3 - Impianti di 26.4 - Impianti 28. |
Entro il 25 ottobre (il termine originario
| restanti |
Ad
ognuna delle scadenze temporali di cui alla tabella 8.46 deve essere presentata
al Comando la segnalazione certificata.
Non è
richiesto alcun adeguamento per le strutture sanitarie di tipo ambulatoriale
per le quali sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio
attività ovvero siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento,
modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal Comando
dei Vigili del fuoco.
Le
strutture ambulatoriali esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 m2 devono
essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV,
capo III, del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come
modificato dall’allegato II, indicati nella tabella seguente.
Entro il 25 aprile | 36. - Aree ed 36.2.4 - Depositi 36.3.1 - 36.5 - Impianti 37.2 - Estintori 38. - Organizzazione e gestione della sicurezza 38.2 - Procedure da 39. - Informazione 40. |
Entro il 25 aprile (il termine originario
| 32.1 - Rinvio a 33. - Ubicazione 34.2 - Reazione al 34.4 - Limitazioni alle destinazioni d’uso dei 36 - Aree ed 36.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale 36.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale 36.2.5 - Locali adibiti a servizi generali 36.3.1 - 36.3.2 - 36.4 - Impianti di 36.5 - Impianti 37.1 - Mezzi ed 37.5 - Impianti di 38.3 |
Entro il 25 aprile (il termine originario
| rimanenti punti del |
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sg
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01267/sg
MACCHINE
ELETTRICHE FISSE
Decreto del Ministro dell’interno 15 luglio 2014
Le installazioni di macchine
elettriche fisse esistenti devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza
antincendio previsti dal decreto, entro i seguenti termini:
7 ottobre 2017 | Titolo I, Capo II, Titolo I, Capo II, Titolo III, punto Titolo III, Capo I, Titolo |
7 ottobre 2021 | Titolo III, Capo I, Titolo III, Capo Titolo III, Capo Titolo |
7 ottobre 2023 | restanti punti dei |
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/05/14A06181/sg
GALLERIE
FERROVIARIE
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
28 ottobre 2005
L'art.
13 comma 17-bis della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha differito al 31 dicembre 2023
il termine per completare i lavori di adeguamento delle gallerie ferroviarie in
esercizio, indicati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
28 ottobre 2005, che comprende anche aspetti di sicurezza antincendio.
La
proroga è motivata dalla necessità di omogeneizzare la normativa nazionale con
quella dell'Unione europea in materia di requisiti di sicurezza delle gallerie
del sistema ferroviario. E' prevista quindi l'approvazione di apposite linee
guida finalizzate a garantire un adeguato livello di sicurezza ferroviaria
mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione.
Le
gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri costituiscono
l'attività n. 80 del D.P.R. 151/2011.
La
legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1°
marzo 2021.
L'art.
8 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto milleproroghe) ha
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per completare i lavori
di adeguamento delle gallerie ferroviarie in esercizio.
EDIFICI STORICI
TUTELATI
Il 31
dicembre 2023 (*) scade il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici
tutelati, soggetti alle procedure di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011.
La
scadenza è indicata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio
2019) che, all’art. 1 commi 566 e 567, stabilisce che le misure di sicurezza,
da eseguirsi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i
beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento
alle norme di prevenzione degli incendi, dovranno essere completate entro il 31
dicembre 2023.
(*)
L’art. 7 comma 4-ter della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (milleproroghe 2022) ha prorogato al 31
dicembre 2023 il termine originario (31 dicembre 2022) per l’adeguamento
antincendio degli edifici storici tutelati, soggetti alle procedure di
prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/22/20A03826/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/25/21A06278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI
Le
attività di trattamento dei rifiuti esistenti dovranno essere adeguate alle
disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 entro il 9
novembre 2027 (5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto).
Non
sono soggette all'obbligo di adeguamento le attività di trattamento dei rifiuti
che sono in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei
requisiti di sicurezza antincendio o che siano in regola con gli adempimenti
previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/11/22A04489/sg
REAZIONE AL FUOCO
DEI MATERIALI
L'art.
4, comma 5-ter, del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 stabilisce:
Per
i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi
italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi:
a) è consentita la produzione e l'immissione
sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto
(entro il 27 aprile 2023), senza necessità di rinnovo dell'omologazione;
b) è consentita l'installazione entro un
periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
(entro il 27 ottobre 2023).