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ESAMI DI IDONEITA' DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

D.M. 2 settembre 2021

Per richiedere l'organizzazione dell'accertamento dell'idoneità tecnica del personale addetto alla lotta antincendi dovrà essere inoltrata apposita domanda (scaricabile dalla sezione Modulistica del sito) in bollo da Euro 16,00 (in carta libera per le pubbliche amministrazioni e per le ONLUS), contenente le seguenti indicazioni:

  1. numero e nominativi dei lavoratori di cui si chiede l'accertamento di idoneità;
  2. tipo di corso di formazione svolto;
  3. nominativo del Formatore docente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021;
  4. dichiarazione circa la copertura assicurativa del personale partecipante per possibili infortuni durante l'attività formativa e l'esclusione del Comando Vigili del Fuoco da ogni responsabilità;
  5. il nominativo ed il numero di telefono del responsabile incaricato per seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento all'accertamento e per i necessari contatti con il Comando.

Alla richiesta di accertamento di idoneità dovrà altresì essere allegato quanto segue:

  1. copia degli attestati di frequenza al corso di formazione svolto dai candidati, comprovanti lo svolgimento dei contenuti di cui all’allegato III del D.M. 2 settembre 2021 (non necessaria per corsi effettuati da Vigili del fuoco);
  2. dichiarazione sottoscritta da parte del/i docente/i erogatore/i del corso di formazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 (non necessaria per corsi effettuati da Vigili del fuoco).

Non appena ricevuta la richiesta il Comando comunicherà l'entità del versamento da effettuare alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato e saranno successivamente concordati modalità e tempi di svolgimento dell'accertamento di idoneità tecnica.

Al termine dell'accertamento sarà rilasciato apposito attestato di idoneità tecnica nominativo, in bollo da Euro 16,00 (non dovuto da pubbliche amministrazioni e da ONLUS).

ATTIVITA' SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

L'art. 5 comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività elencate nell'allegato IV, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

L'art. 5, comma 3, del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce inoltre che, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario comprovare l'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, la stessa dovrà essere acquisita secondo procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

D.M. 2 settembre 2021, allegato IV

ATTIVITA'

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
  • attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
  • alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  • uffici con oltre 500 persone presenti;
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  • edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 mq;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME DI IDONEITA' TECNICA

L'accertamento dell'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze si tiene presso la sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco a Como, in Via Valleggio n. 15, alle ore 14,30.

Il Comando, a seguito delle richieste presentate, organizza sedute di esame per un numero massimo di 12 candidati.

L'attività di accertamento consisterà in:

  • una prova scritta: compilazione di un questionario a risposta multipla (n. 15 domande in 30 minuti);
  • una prova orale vertente sugli argomenti trattati nel corso di formazione, con particolare riferimento a quelli sui quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato una non completa conoscenza;
  • una prova pratica consistente che prevede, tra l’altro, lo spegnimento di un fuoco con estintore portatile e in alcune prove stabilite dalla Commissione relative alla conoscenza sull'uso di naspi e idranti.

I candidati dovranno presentarsi alla data e all'ora prevista muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e delle seguenti attrezzature:

  • penna a inchiostro nero o blu;
  • estintori portatili a CO2 da 5 kg per le prove di estinzione;
  • una bombola di gas G.P.L.;
  • dispositivi di protezione individuale (giubbotto, elmetto, visiera o occhiali specifici, guanti da lavoro conformi almeno UNI EN 388); dovranno inoltre indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo.

COSTI DELL'ACCERTAMENTO DI IDONEITA'

I costi dell'accertamento di idoneità sono stabiliti in 58 Euro per ciascun candidato.

Scarica il modello per la richiesta di esame di idoneita' degli addetti antincendio nella sezione Modulistica:

Vai a Modulistica per scaricare il modello