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Vigilanza Antincendio

Per Vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.
La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente.
- Chi deve richiedere i servizi di Vigilanza
- Adempimenti dei gestori
- Costo del servizio di Vigilanza
- Svolgimento del servizio

 

Chi deve richiedere i servizi di Vigilanza

I servizi di vigilanza antincendio debbono essere richiesti obbligatoriamente da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento. I Servizi di vigilanza possono  anche essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.
I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono resi a pagamento dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l'entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attività.
Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento (D.M. 261/96):
• Teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
• Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
• Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
• Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
• Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
• Edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
• Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
• Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.
Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate, quando l' ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.
La Commissione di Vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, delibera l' entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.
Il Servzio di Vigilanza Antincendio potrè essere prescritto anche dal Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche di particolare rilievo.
 
SCARICA IL MODULO PER LA RICHIESTA DI VIGILANZA ANTINCENDIO.
 
 

Adempimenti dei Gestori

I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la Commissione Provinciale di Vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda in bollo da Euro 16.00, al Comando Provinciale Vigili del fuoco di Genova, almeno cinque giorni prima dell' inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto.

 
Attività di Pubblico Spettacolo PERMANENTI

Ad inizio stagione o ad inizio anno il gestore deve:
A. Chiedere al Comando Vigili del Fuoco di Genova (servizio vigilanza antincendio tel. 010/2441313; email: vigilanza.genova@vigilfuoco.it) un preventivo di spesa in base alla composizione della squadra di vigilanza antincendio stabilita dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Trasmettere domanda di richiesta servizio di vigilanza in bollo come da modello scaricabile, completa di eventuali allegati, esclusa l' attestazione di pagamento.
B. Per ogni singolo spettacolo o serie di manifestazioni effettuare il pagamento stabilito dal preventivo tramite:
Piattaforma incassi per le amministrazioni dello stato PAGO PA.

 
Attività di Pubblico spettacolo OCCASIONALI

Qualora la Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo determini la composizione della squadra di vigilanza antincendio successivamente ai termini stabiliti per la presentazione della domanda (5 giorni prima dello spettacolo) Il gestore deve:
A. Chiedere al Comando Vigili del Fuoco di Genova un preventivo di spesa in base alla composizione della squadra di vigilanza antincendio stabilita dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con le seguenti modalità:
1) dal lunedì al venerdì mattina al servizio vigilanza antincendio tel 0102441313 email:vigilanza.genova@vigilfuoco.it; 
2) venerdì pomeriggio, prefestivi e festivi a Ufficio Fureria,previo contatti telefonici  tel. 010/2441295 (deve essere necessariamente richiesta conferma telefonica di avvenuto ricevimento);
B. Trasmettere domanda di richiesta servizio di vigilanza in bollo, come da modello scaricabile, completa di eventuali allegati
C. effettuare il pagamento stabilito dal preventivo con le medesime modalità predette;trasmettere all' attestazione di avvenuto pagamento.
 

Attività Ambito Portuale

Per i servizi di vigilanza in ambito portuale, la richiesta del servizio deve seguire analoga procedura a quanto già indicato precedentemente per i locali di pubblico spettacolo. Per i casi in cui venga richiesta la vigilanza in modo ricorrente, ma mutevole nel numero di componenti la squadra, viene accettato un versamento anticipato sul quale far gravare progressivamente i costi di una pluralità di servizi di vigilanza, fino alla concorrenza dell' importo versato.
 

Casi Particolari

Per le restanti fattispecie coinvolgenti il ricorso ai servizi di vigilanza antincendio "non ordinari", quali ad esempio quelli resi necessari in virtù d’interventi dell' Autorità Giudiziaria al fine di garantire livelli di sicurezza convenienti in attività che ne fossero privi, la richiesta deve seguire analoga procedura a quanto già indicato precedentemente per i locali di pubblico spettacolo.

 
Costo del servizio di vigilanza

Il costo del servizio di vigilanza richiesto al Comando Vigili del Fuoco di Genova, è calcolato, con apposito preventivo, in base alle tariffe vigenti in materia (Decreto Interministeriale 3/02/2006 e decreto ministero interno 02/03/2012), in funzione della durata del servizio, dei mezzi e del personale da impiegare.
 
Svolgimento del servizio

Prima dell' inizio dello spettacolo i Vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l' efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo.
Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell' inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell' autorità di pubblica sicurezza per l' eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Analoga informazione è fornita al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.
Durante lo svolgimento dello spettacolo, i Vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.
Al termine dello spettacolo, i Vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell' attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore, tale rapporto è acquisito agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.