Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco La Spezia


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Corsi di formazione per Addetti Antincendio
             
               (Tel. uffici 0187 598964 - 0187 598974 - 0187 598973)

(email ufficio: serviziapagamento.laspezia@vigilfuoco.it)



Dispense di prevenzione incendi : - Dispense del corso di formazione per addetti antincendio (ex DM 2 settembre 2021) per “lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze” ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.


Nuove Dispense DM 02/09/2021:

LIVELLO I:
- CORSI 1-FOR.

LIVELLO II:
- CORSI 2-FOR.

LIVELLO III - Parte 1:
- CORSI 3-FOR_1

LIVELLO III - Parte 2:
- CORSI 3-FOR_2


Modulistica

Modulo di domanda di corso di formazione per addetti antincendio:
Modulo di domanda per esame idoneità addetti antincendio:
Gli attestati di frequenza di un corso di formazione per addetti antincendio, ai sensi del DM 2 settembre 2021, conseguiti presso enti di formazione privati per i candidati ad un esame di idoneità tecnica presso il Comando della Spezia dovranno recare anche la firma dei formatori. Questi ultimi dovranno produrre una “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’” (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del DM 2 settembre 2021. Tale documentazione aggiuntiva dovrà essere inviata assieme ai sopra menzionati attestati.
Modulo “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ”



MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI CORSI DI FORMAZIONE E DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI "ADDETTO ANTINCENDIO", AI SENSI DELL'ART. 37 CO. 9 DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCC. MOD., E DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 609.

Le Direttive sui corsi di formazione e le modalità di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato alle mansioni di addetto antincendio sono state fornite con Lett.Circ. n. 770/6104 del 12/3/1997 







RICHIESTA DEI CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO

L'attività di formazione ed addestramento potrà essere svolta, a richiesta, presso le sedi
rese disponibili dai richiedenti, oppure presso le sedi del Comando del Vigili del Fuoco di La Spezia.           
Il richiedente dovrà assicurare, per i corsi effettuati presso la propria sede, l'organizzazione logistica predisponendo una idonea aula didattica dotata di computer e videoproiettore, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche tra cui dovrà essere previsto un congruo numero di estintori portatili a CO2 (in ragione di n° 1 estintore ogni due discenti) ed almeno una bombola di G.P.L. da 15 Kg ogni 10 corsisti.
Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante, per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
Si precisa che il numero dei lavoratori aziendali incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendi e di gestione delle emergenze deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda.

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA'

La richiesta per il rilascio dell'attestato di idoneità ai lavoratori in argomento, va inoltrata dai datori di lavoro al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Della Spezia.

L'istanza deve essere corredata da:

-  attestato di versamento;

- attestato di frequenza a corso di formazione firmato dai docenti e corredato di programma svolto, rilasciato da una struttura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero da enti pubblici e privati.

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM 10/3/1998, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

- attività a rischio di incidente rilevante;

- fabbriche e depositi di esplosivi;

centrali termoelettriche;

impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

impianti e laboratori nucleari;

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

- aeroportistazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a
5.000 m2 e metropolitane;

- alberghi con oltre 100 posti letto;

- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

uffici con oltre 500 dipendenti;

locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore
100 posti;

- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2

cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e
riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m;

- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.


ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E DELL'ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ

Al termine del corso di formazione sarà rilasciato, per ciascun partecipante, l'attestato
di frequenza
, su cui dovranno essere apposte le marche da bollo, ove previste dalla normativa in vigore.
Si precisa che, su richiesta della Ditta, potrà essere rilasciato un unico attestato di frequenza in forma cumulativa; in tal caso sarà sufficiente inviare un'unica marca da bollo da apporre su tale attestato.
L'accertamento di idoneità, nel caso in cui l'attività rientri nell'allegato X al DM 10/3/98 o su richiesta del datore di lavoro, consisterà in un questionario, una prova orale ed una prova pratica, e sarà effettuato da una commissione, nominata dal Comandante Provinciale VVF La Spezia, costituita presso la sede centrale del Comando Della Spezia (via Antoniana n. 10).
Ai lavoratori che abbiano superato l'accertamento con esito positivo sarà rilasciato l'attestato di idoneità tecnica, in bollo ove richiesto.
 
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE

I contenuti minimi dei corsi di formazione sono riportati negli ALLEGATI della Lett.Circ.n.5987 del 23/02/2011.

I contenuti minimi dei corsi di aggiornamento sono riportati nella Lett.Circ. n. 5987 del 23/2/2011.

Si precisa che in relazione a particolari e specifiche situazioni di rischio, su richiesta degli utenti, i contenuti dei corsi previsti nella suddetta lettera circolare, possono essere oggetto di opportuna integrazione.

Classificazione delle attività:

1) Attività a rischio di incendio elevato
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone, dell'elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, nonché a causa della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato:


- attività a rischio di incidente rilevante;

- fabbriche e depositi di esplosivi;

- centrali termoelettriche;

- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

- impianti e laboratori nucleari;

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq.;

- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq.;

- scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a 5.000 mq, metropolitane;

alberghi con oltre 200 posti letto;

ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;

uffici con oltre 1000 dipendenti;

- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.


2) Attività a rischio di incendio medio
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi nell'allegato all'ex D.M. 16 febbraio 1982, con esclusione delle attività di cui al precedente punto 1.

3) Attività a rischio di incendio basso
Rientrano in tale categoria le attività non ricomprese nei precedenti punti 1 e 2, per le quali si può ritenere che i fattori di rischio, che possono determinare l'insorgere di un incendio e le conseguenze, siano limitati.

COSTI

Corsi di formazione ed aggiornamento:

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo relativo alla durata dei corsi di formazione ed aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio,d'incendio, elevato, medio o basso, come individuati dalla suddetta lettera circolare, suddivisi per la parte teorica (l'incendio e la prevenzione incendi;la protezione antincendio; procedure da adottare in caso di incendio) e la parte pratica.
I relativi costi sono stabiliti in base alle tariffe orarie previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 14/3/2012 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n° 76 del 30/3/2012).

  • Per informazioni sui costi telefonare all'Ufficio Formazione Esterna(0187598989)

GLI ATTESTATI DI RISCHIO SARANNO RILASCIATI A 30GG DALLA DATA DELL'ESAME E/O DELL'AGGIORNAMENTO


MODULISTICA PER ESERCITAZIONI RESE DAL PERSONALE OPERATIVO



RILASCIO ATTESTATI PER IL PERSONALE DEL C.N.VV.F.

Vigili del Fuoco cessati dal servizio:


Vigili Volontari e Vigili Volontari Discontinui:


VISITE SCOLASTICHE ALL'INTERNO DELLE SEDI DI SERVIZIO