Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Latina


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Servizio Statistica e Rapporti di Intervento

 (Tel. Ufficio 0773/4086273)

Scarica i moduli per la richiesta di accesso  e copia della scheda/rapporto di intervento alla sezione Moduli Ufficio Statistiche.

Modalità di esercizio del diritto di accesso e copia dei rapporti di intervento

La richiesta di rilascio dei rapporti d’intervento può esser effettuata da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale o che corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla scheda/rapporto di intervento, chiedendone l'accesso e  la copia del documento detenuto dal Comando Provinciale VVF di Latina e riferito ad operazioni di soccorso prestate nel territorio della provincia di Latina.

Per ottenere una copia di un verbale di intervento è necessario presentare la richiesta, utilizzando l'apposito modulo scaricabile alla sezione modulistica.

Alla domanda di accesso deve essere allegata una marca da bollo da 0,52 euro per ogni scheda/rapporto di intervento informe.  (Qualora sia richiesta una copia autenticata è necessaria una marca da bollo da 16,00 euro).

La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
  • copia di un documento di identità del richiedente, anche se delegato;
  • marche da bollo secondo la copia richiesta (informe o autentica);
  • eventuale delega formale dell'interessato completa della copia di un documento di identità del delegante;
  • eventuali documentazioni che attestino l'interesse diretto, concreto ed attuale che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla scheda/rapporto di intervento. 

Ai fini del rilascio delle copie non è necessario dimostrare la proprietà del bene oggetto di operazioni di soccorso (automobile, fabbricato, ecc.) se all'interno della scheda/rapporto di intervento il responsabile delle operazioni di soccorso ha annotato, previo accertamento, l'identità del/i proprietario/i.

Il Comando esamina le richieste e si pronuncia sulle stesse entro 30 giorni, salvo il caso di situazioni irregolari o incomplete in cui entro 10 giorni viene richiesto al richiedente di provvedere, interrompendo i predetti termini.
Il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta o della necessaria documentazione integrativa.
Avverso il rifiuto, la limitazione ed il differimento è possibile il ricorso dinanzi la "Commissione per l'accesso dei documenti amministrativi" istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni dalla conoscenza del rigetto.

Casi di esclusione

Non è consentito l'accesso e copia della scheda/rapporto di intervento quando la stessa è stata trasmessa all'Autorità Giudiziaria con l'ipotesi di un fatto penalmente perseguibile. In tal caso viene informato il richiedente che potrà rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica interessata.

Non è consentito l'accesso e copia della scheda/rapporto di intervento quando il Comando individua soggetti contro interessati che presentano una motivata opposizione alla richiesta di accesso, previa comunicazione di questo Comando ed entro 10 giorni dalla ricezione di quest'ultima.


Normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi


>  Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

>  DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

>  DPR 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

F.A.Q.
D. Cosa si intende per "interessato/coinvolto" nell'intervento?
R. Si intende per diretto interessato il soggetto che ha subito il danno materiale o fisico sulla sua persona oppure sui suoi beni, che ha  determinato l'intervento dei vigili del fuoco.
 
D. Il diretto interessato deve motivare la richiesta di accesso?
R. La motivazione dell'accesso è sempre richiesta e necessaria. Il fatto di essere il diretto interessato esclude ogni problema di tutela dei terzi e semplifica, conseguentemente l'istruttoria del procedimento.
 
D. È possibile richiedere una modifica del contenuto del rapporto di intervento, per puntualizzare meglio i fatti descritti?
R. No.
 
D. Ho presentato regolare richiesta di accesso, quanto tempo devo aspettare per avere una copia del rapporto di intervento?
R. La normativa vigente prevede il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta completa. Il Comando di Ascoli Piceno riesce comunque ad evadere le richieste entro termini sensibilmente inferiori.
 
D. Sono un avvocato con la procura alla lite sottoscritta dall'interessato. Posso ottenere una copia del rapporto?
R. No. Per ottenere una copia del rapporto è necessaria la delega formale dell'interessato specifica per l'accesso e copia del rapporto di intervento.
 
D. Sono un tecnico incaricato dalla società assicuratrice che deve ottenere il rapporto di intervento per un incidente stradale coinvolgente l'auto assicurata dalla stessa società. Cosa deve allegare alla richiesta?
R. Documento attestante l'incarico ricevuto dalla società assicuratrice, specifico per l'incidente stradale richiesto, e copia della polizza stipulata che collega l'auto incidentata alla società assicuratrice.
 
D. Quale può essere il documento di identità da allegare in copia?
R. Sono equivalenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di riconoscimento alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e timbro o altra segnatura equivalente rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.
 
D. Il documento di identità è scaduto perché è stato superato il termine di validità. Devo aspettare il rinnovo?
R. No. Basta che in calce alla fotocopia del documento l'interessato dichiari e sottoscriva che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
 
D. Sono un dipendente di una ditta/ente/amministrazione pubblica. Posso effettuare l'accesso per conto della mia ditta/ente/pubblica amministrazione?
R. No. L'accesso è riservato al responsabile legale della ditta/ente/amministrazione. L'accesso al dipendente è consentito solo previa esibizione di una delega formale
 
D. Al rapporto di intervento sono allegati altri documenti prodotti da terzi o da altre amministrazioni. Posso averne copia?
R. No. L'accesso e copia è consentito esclusivamente sui documenti prodotti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
 
D. Ho ricevuto la comunicazione con cui viene accolta la mia domanda di accesso per prendere visione di documenti. In che modo posso esercitare tale diritto?
R. La richiesta di accesso può essere esercitata durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. In orario pomeridiano anche il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
 
D. Sono un cittadino che deve difendere i propri interessi giuridici in sede giurisdizionale. Posso presentare domanda di accesso per una pratica che riguarda un altro soggetto?
R. In tal caso si precisa che l'esercizio del diritto di accesso a documenti concernenti la riservatezza dei terzi non è pieno, in quanto il richiedente potrà soltanto prendere visione degli atti di quei procedimenti amministrativi che sono relativi al proprio interesse. Di conseguenza non potranno essere rilasciate copie dei documenti relativi alla pratica di cui trattasi.