Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.
Il servizio è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.
I servizi di vigilanza nei locali, o manifestazioni, di pubblico spettacolo e trattenimento sono resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni comunali o provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e sono servizi a pagamento che debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, titolari di detti locali o manifestazioni.
Vedasi in merito il DM 22 febbraio 1996 , n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”.
I servizi di vigilanza, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi anche richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.
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