Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo


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Formazione dei lavoratori designati per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008, art. 37 e art. 46)


 


Con la pubblicazione dei decreti interministeriali 1/9/2021, 2/9/2021 e 3/9/2021 si è data attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevedeva l’adozione di uno o più decreti da parte dei Ministri dell’interno e del lavoro concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al richiamato decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.


In particolare il decreto interministeriale 2/9/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 04 ottobre 2021, in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, dal 4/10/2022, all’art. 5 definisce la formazione specifica e gli aggiornamenti degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza designati dal Datore di Lavoro, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III (CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO).


Il decreto interministeriale 2/9/2021 all’art. 6 definisce i requisiti che abilitano i docenti, della parte teorica e/o della parte pratica, dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, tra cui la formazione scolastica e professionale, e la pregressa esperienza didattica antecedente l’entrata in vigore del decreto; i contenuti, la durata e l’articolazione dei corsi di formazione per i docenti della parte teorica e/o della parte pratica sono riportati nell’allegato V (CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO).

 
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 Paragrafi


Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio



Attestazione di idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio



Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

 

 

Metodi di pagamento


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Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio


 


I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito nell’allegato III al decreto interministeriale 2/9/2021.


Si evidenzia inoltre che è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998). Eventuali argomenti introdotti nei programmi del DM 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.


Le istanze di partecipazione possono essere inoltrate a questo Comando dai datori di lavoro interessati, o per essi dalle associazioni di categoria, ovvero dai diretti interessati; i corsi di formazione potranno essere tenuti o presso le sedi VV.F. o presso le strutture messe a disposizione dal richiedente.


Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità. L’idoneità psicofisica degli addetti antincendio è specifica responsabilità del Datore di Lavoro.


Ciascun corso sarà articolato su più moduli formativi, teorici e pratici, ed eventualmente organizzato con più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti, pari a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.


·        DM 2/9/2021 - Parte 1 - Parte 2 - Parte 3 


·          Allegato III (contenuti, durata e articolazione dei corsi)


·          Dispensa corso 1-FOR (Livello 1)


·          Dispensa corso 2-FOR (Livello 2)


·          Dispensa corso 3-FOR  - Parte 1 - Parte 2


·          Modello richiesta preventivo costi corsi e/o esami


·          Modello richiesta erogazione corsi per addetti al servizio antincendio


·          Metodi di pagamento


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Attestazione di idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio


 


Il decreto interministeriale 2/9/2021 all’art. 5 prevede il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, obbligatoriamente per le attività di cui all’allegato IV, e in tutti gli altri casi in cui il Datore di Lavoro lo ritiene necessario.


Si rappresenta in particolare, che alcune tipologie di luoghi di lavoro, sebbene inserite nei corsi di tipo 2-FOR (Livello 2), hanno l’obbligo di attestazione.


·          DM 2/9/2021 (link all’allegato n. 1)


·          Allegato IV (elenco dei luoghi di lavoro con obbligo di attestazione di idoneità tecnica)


·          Modello richiesta attestazione di idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio


·          Metodi di pagamento


 


Le istanze di accertamento a seguito di corsi di formazione erogati da soggetti esterni al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dovranno essere corredate dei nominativi dei formatori, e delle autocertificazioni dei medesimi dalle quali possa evincersi con chiarezza l’effettivo possesso dei requisiti abilitanti i formatori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 6 del D.M. 2/9/2021.


·             Modello dichiarazione sostitutiva requisiti abilitanti (DPR 445/2000)


Inoltre per lo svolgimento della prova pratica dovranno essere messi a disposizione:


·             Un estintore ad anidride carbonica (CO2) da kg 5 ogni 3 discenti;


·             Una bombola di G.P.L. da Kg.15 (per un massimo 15 discenti).


Il fornitore degli estintori dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art.8 comma 1 lett. c del D.M. 7 gennaio 2005) e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art.4 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2005).


Per il tempo strettamente necessario, senza alcuna responsabilità di custodia per il Comando, il materiale può essere depositato presso l'apposita piazzola predisposta all'interno della sede VF. Si consiglia di identificare il materiale in deposito con apposito contrassegno onde evitare la confusione fra le diverse ditte richiedenti il servizio. Al termine delle prove pratiche il materiale depositato dovrà essere ritirato a cura del richiedente.


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Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio


 


Il corso di formazione per docenti dei corsi antincendio, di tipo A, ha durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, e si conclude con l’esame finale il cui superamento abilita all’erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell’allegato III.


È possibile acquisire le abilitazioni parziali per l’erogazione dei soli moduli teorici o dei soli moduli pratici, previa frequenza del corso di tipo B (moduli da 1 a 9 – 48 ore), o del corso di tipo C (moduli vari e modulo 10 – 28 ore), e superamento di un apposito esame finale.


I contenuti minimi dei corsi di formazione e le modalità di abilitazione alla erogazione dei corsi sono riportati nell’allegato V al decreto interministeriale 2/9/2021.


I corsi di formazione per docenti dei corsi antincendio sono organizzati dalla Direzione Regionale VV.F. per la Sicilia, in ogni caso le istanze di partecipazione al corso dovranno essere inoltrate a questo Comando.


·             DM 2/9/2021 (link all’allegato n. 1)


·             Allegato V (contenuti, durata e articolazione dei corsi)


·             Modello richiesta corsi per docenti dei corsi antincendio


·             Metodi di pagamento


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Metodi di pagamento


 


Per il pagamento dei servizi richiesti gli interessati potranno usare uno dei seguenti metodi:


·          Bonifico Bancario sul c/c intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato" codice IBAN IT44P0100003245515014243909 Causale: Prestazioni rese dai VVF per formazione addetti di cui all'artt. 37 e 46 del D.Lgs. 81/2008.


Indicando una delle seguenti causali:


·          “Prestazioni rese dai VVF per formazione addetti di cui all'artt. 37 e 46 del D.Lgs. 81/2008” – nei casi di:


·          corsi di formazione per addetti antincendio


·          corsi di aggiornamento per addetti antincendio


·          esami di accertamento dell’idoneità tecnica per addetti antincendio


·          “Prestazioni rese dai VV.F. per formazione docenti di cui al D.M. 2 settembre 2021” – nel caso di corsi per docenti dei corsi antincendio.