Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Pescara


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CORSI FORMATIVI PER ADDETTI ANTINCENDIO

Referente corsi: I.A. Marco DUCCI- tel. 085.4403737
Referente esami: I.I.E. Linda SCIARRETTA- tel. 085.4403772
P.E.C.: com.prev.pescara@cert.vigilfuoco.it

D.M. 2 settembre 2021

Il D.M. 02 settembre 2021, n. 237, è il “nuovo decreto” sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro, ed è entrato in vigore il 04/10/2022.

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Tra le novità introdotte, l’obbligo di frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, all’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione / aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso da concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto (04/10/2023).

Cambia inoltre la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, adottando un approccio a 3 livelli di prestazione in funzione dell’obiettivo da garantire:

    • da attività ad alto rischio ad attività di livello 3;
    • da attività a medio rischio ad attività di livello 2;
    • da attività a basso rischio ad attività di livello 1.

Tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati e il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio.

Attività di livello 3

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

    • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
    • fabbriche e depositi di esplosivi;
    • centrali termoelettriche;
    • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    • impianti e laboratori nucleari;
    • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
    • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
    • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
    • interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
    • alberghi con oltre 200 posti letto;
    • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
    • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
    • uffici con oltre 1.000 persone presenti;
    • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
    • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
    • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Attività di livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

    • i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
    • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Attività di livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.