Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Roma


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Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attivita' di pubblico spettacolo e trattenimento:

a) Teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti.
b) Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando e' prevista la presenza di pubblico.
c) Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti.
  
d) Impianti per attivita' sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive.
e) Impianti per attivita' sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive.  
f) Edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq.; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq. se al chiuso e 10.000 mq. se all'aperto.
g) Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone.
h) Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.
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I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda in bollo al comando provinciale VV.F. competente per territorio, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento.
    
Il costo presunto del servizio richiesto sara' calcolato, con apposito preventivo, secondo le tariffe vigenti (Decreto 21 settembre 1998 -– G.U. num. 239 del 13/10/1998), in base alla durata del servizio stesso, ai mezzi ed al personale da impiegare. Il pagamento della somma cosi' determinata dovra' essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato e la relativa attestazione trasmessa a questo Comando a completamento della pratica all'uopo istruita.
In mancanza di tale adempimento il servizio non puo' essere svolto e la circostanza e' segnalata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco alle autorita' competenti per l'adozione dei relativi provvedimenti.