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Con l'avvento dei Comuni si emanarono statuti ed editti per prevenire gli incendi e organizzare personale che provvedesse alla loro estinzione.

La difesa dagli incendi era affidata, in modo piu o meno organizzato e riconosciuto, all'intera cittadinanza e alle Arti e Corporazioni che, per motivi di lavoro, erano in possesso degli strumenti ed attrezzi adatti.

Gli Statuti comunali non dimenticano di punire i piromani che nelle lotte tra opposte fazioni incendiavano le case degli avversari mentre l'accusa di aver provocato un incendio era valido motivo per espellere dalla città tutti i personaggi scomodi alle fazioni contrarie.

Nell'ambito dell'organizzazione sociale del Comune il divampare del fuoco diventa un pericolo sempre maggiore con l'aumentare delle attivita' economiche.

Nel 1267 la Comunita' di Reggio Emilia decreta che chiunque bruci volontariamente la casa o il raccolto di qualcuno sia arso dal fuoco.

Con gli Statuti del 1311 e del 1501 viene stabilito poi che i colpevoli di incendio doloso vengano impiccati e i loro cadaveri dati alle fiamme. I latitanti, invece, saranno banditi perpetuamente dalla citta' e i loro beni confiscati.

Il reato di incendio volontario resta equiparato a quello d'omicidio e chi viene sorpreso ad appiccare il fuoco potra' essere giustiziato sul posto. Colui che invece da' involontariamente alle fiamme un bene altrui e' tenuto a corrispondere al proprietario un risarcimento monetario proporzionale all'entita' del danno arrecato.

Nel caso di un incendio il cui autore fosse rimasto sconosciuto il danneggiato, secondo altra disposizione emanata a Reggio Emilia nel 1582 poteva farne denuncia entro otto giorni al Podesta' ed una Commissione appositamente incaricata dal Comune avrebbe accertato i fatti e stabilito l'entità del danno subìto. Il risarcimento era a carico dei fondi raccolti con una contribuzione obbligatoria degli abitanti del luogo. Lo statuto comunale di Ferrara del 1288 prescriveva di usare per i tetti delle abitazioni tegole in luogo della paglia.

A Casal Monferrato, nel XIV secolo una multa di 20 soldi era comminata a chi accendesse il fuoco in abitazioni che non avessero il tetto in tegole e fossero prive di camino.

A Moncalieri, in quell'epoca, viene istituito un corpo di guardia, i cui componenti, chiamati custodi del vento, avevano il compito di vigilare sull'abitato allorche' spirava un vento particolarmente intenso e tale da poter provocare e alimentare incendi. Nel 1344 il Comune di Firenze istituisce la compagnia delle Guardie da Foco che, seppure non completamente, viene a surrogare l'opera di soccorso svolta spontaneamente dai cittadini e dalle Corporazioni artigiane.

Le Guardie avevano la propria sede in quattro botteghe artigiane tenute aperte ininterrottamente. Qui si tenevano pronte ad intervenire con i necessari strumenti. Successivamente il Comune potenzia tale servizio ed istituisce nel 1416 una formazione regolare costituita da quattro squadre di 10 uomini ciascuna assegnate ad altrettanti quartieri della citta'.

La sede centrale della compagnia della Guardia del Fuoco era in una torre nei pressi del Ghetto, sempre presidiata da alcune guardie e nella quale erano immagazzinati i materiali per l'intervento.

Da alcuni Statuti di Reggio Emilia del XIII e XIV secolo si rileva che in quella citta' l'intervento antincendio venne successivamente affidato alla Corporazione dei Brentatori, artigiani il cui mestiere era quello di rifornire di vino ed acqua mediante una brenta, osti e gestori di locande.

Essi erano obbligati, in caso di incendio ad accorrere sul posto portando una brenta di acqua.

La brenta era un recipiente curvo in legno di castagno spalleggiabile mediante bretelle con un peso a vuoto pari a circa 10 Kg. Questa capacita' corrispondeva in Reggio Emilia a circa 72 litri, in Milano a circa a 75 litri ed in Torino a circa 49 litri.

Negli Statuti del 1501 e del 1582 si stabilisce anche che il brentatore non potra' sotto pena di lire cinque di multa allontanarsi dal luogo dell`incendio sinche' questo non sia del tutto estinto.

Reggio e' nel frattempo sempre piu' saldamente sotto il governo della Signoria d'Este (1409), che cessera' dopo l'arrivo dei Francesi nel 1796.

In cambio dell'espletamento del servizio antincendio, il brentatore reggiano godeva di alcune esenzioni: quella dai turni di guardia alla citta' e quella dal prestare servizio militare nelle truppe cittadine.

Analoghe misure risultano dagli Statuti della citta' di Parma, differenti soltanto per l'entita' delle multe e l'unita' monetaria.

I brentatori che stazionano prevalentemente nel centro della citta' in Piazza del Duomo, venivano avvertiti del divampare di un incendio dal suono della campana dell'orologio pubblico detto appunto Fuoghina mentre le fiamme o il fumo venivano segnalati dai Turreani, custodi della torre, alla quale fanno riferimento gli statuti del 1582.

I Turreani erano tenuti a vigilare giorno e notte, alternandosi sulla torre per segnalare ogni possibile pericolo.

Con il trascorrere dei secoli successivi, le popolazioni della penisola, aggregate in Signorie e Repubbliche, Principati e Regni, si trovarono ad essere esposte, pressoche' indifese, non solo alle calamita' naturali ma anche ad incendi sempre più frequenti e rovinosi.

In ciascuno di tali territori, vennero prima maggiormente regolamentate e disciplinate tutte le esistenti aggregazioni volontarie di mutuo soccorso fondate sul principio della reciproca solidarieta' e, successivamente, organizzati appositi contingenti di cittadini in possesso di particolare predisposizione ed esperienza per azioni di intervento di soccorso.

In tempi successivi, in ciascuno dei piu' importanti centri urbani e, comunque, nella capitale di ogni Stato si procedette a destinare unita' dell'esercito all'espletamento del servizio antincendi ovvero ad istituire veri e propri Corpi di Pompieri dotati di divise in foggia militare ed assoggettati ai regolamenti delle truppe e dislocati in proprie sedi.