Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Sassari


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UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
Telefono ufficio: 0792831214/216
E-mail PEC: com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it


L’attività di controllo della prevenzione incendi attribuita al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco trova disciplina attraverso il D.P.R. n. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Il
regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito e l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Le attività soggette sono suddivise in diverse categorie al fine di applicare per ciascuna di esse la relativa procedura di prevenzione incendio. In relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I del D.P.R. n.151/2011.

Il Regolamento ed il conseguente D.M. 7
agosto 2012  riguardante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare…”dettano la disciplina delle istanze per i procedimenti di prevenzione incendi inerenti la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura e per ciascuna delle quali è previsto uno specifico modulo.

Due sono le modalità attraverso le quali prende avvio e si
sviluppa la procedura di presentazione delle istanze dei procedimenti di prevenzione incendi:
  1. Attraverso procedura telematica (portale SardegnaImpresa ) tramite lo Sportello Unico Attività Produttive e per l’edilizia (SUAPE) del comune in cui ha sede l’attività produttiva ed edilizia soggetta ai controlli di prevenzuione incendi, compreso gli edifici  destinati ad uso civile;  
  2. Attraverso la trasmissione degli atti alla Posta Elettronica Certificata PEC del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, per tutte le restanti attività private non produttive ed edilizie e per le pratiche trasmesse dagli Enti Pubblici, dalle amministrazioni dello Stato e per le attività connesse con esercizio di pubblici poteri.

Procedura telematica SUAPE


La  L.R. 24/2016  istituisce e disciplina lo Sportello
unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata (ex SUE) . La procedura tramite SUAPE ha la funzione di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative in attuazione a quanto disposto dal legislatore nazionale.

Il SUAPE esercita  le competenze in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e serfvizi e di interventi edilizi compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti, nonchè ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo. 

Per quanto concerne la parte inerente le procedure di prevenzione incendi e alla modulistica da utilizzare, in applicazione del DPR 151/2011 e al DM 07/08/2012, si fa riferimento alla nota emanata dalla Regione Sardegna avente per oggetto "Chiarimenti in merito all'applicazione del DPR 151/2011 e al DM 07/08/2012 in Sardegna" (prot. n. 16175 del 10 luglio 2013)   che fornisce alcune indicazioni di dettaglio per la corretta gestione delle procedure di prevenzione incendi in ambito SUAPE.

L’utilizzo della procedura telematica presuppone l’utilizzo esclusivamente della modulistica pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione autonoma della Sardegna.

La modulistica SUAPE contiene gran parte dei modelli ministeriali relativi ai diversi procedimenti di prevenzione incendi che andranno allegati alla DUA, ed in particolare:
  • Il modello A6 per l’avvio delle verifiche su progetto, conforme al modello ministeriale PIN_1-2018

Poiché non è presente nel sistema della modulistica SUAPE tutta la restante parte dei moduli ministeriali di prevenzione incendi, sarà necessario allegare i modelli PIN mancanti alle pratiche in cui si rendono necessari, come per esempio i modelli per le certificazioni (CERT-REI, DICH-PROD, DICH-IMP, CERT-IMP) e il modello per la verifica in corso d'opera (mod. PIN6-2018).

La documentazione da trasmettere (relazione tecnica, certificazioni ed elaborati grafici) dovrà essere presentata in formato .pdf o .pdf/A , e gli elaborati grafici di progetto nel formato .dwf , tutti firmati digitalmente (formato.p7m) dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi o, in alternativa , dal soggetto incaricato di procura alla firma.

I procedimenti amministrativi previsti dalla L.R. 24/2016 sono i seguenti:

  • procedimento in autocertificazione a 0 giorni /20 giorni;
  • procedimento in conferenza di servizi (sincrona e asincrona);
  • procedimenti speciali (per i quali non si applicano integralmentele regole ordinarie).
Per aiutare utenti e operatori della Pubblica Amministrazione, nel documento “Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE” (Allegato B alla Delib.G.R. n. 10_13 del 27.2.2018) sono elencati i regimi amministrativi applicabili per ogni titolo abilitativo, al fine di consentire una più agevole individuazione della tipologia del procedimento applicabile ai diversi interventi.

Per i procedimenti di prevenzione incendi si fa riferimento alla seguente tabella.

300
                           Prevenzione incendi D.P.R. 15/2011

 

Descrizione
Regime previsto  dalla  normativa
Regime L.R.  n. 24/2016

300a  

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cat. B o C secondo il DPR n. 151/2011

Realizzazione o modifica con aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio

Parere su progetto: (D.P.R. 151/2011, art. 3)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

300b

Tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Deroghe
Deroga (D.P.R. 151/2011, art. 7)

Confernza di servizi speciale

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no
300c

Tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Esercizio dell’attività: Modifiche dell'attività senza aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio

SCIA
(D.P.R. 151/2011, art. 4)
Autocertificazione a 0 giorni
Con asseverazione solo ove richiesta
300dRinnovo periodico della SCIADichiarazione
(D.P.R. 151/2011, art. 5)
Autoceetificazione a 0 giorni
Con asseverazione solo ove richiesta
300eVolturaComunicazione
Autoceertificazione a 0 giorni Senza asseverazione

Procedure di trasmissione ordinaria tramite PEC

Le attività non produttive e quindi non aventi caratteristiche imprenditoriali, come anche gli Enti Pubblici, le amministrazioni dello Stato e le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, seguono le procedure ordinarie, come descritte nel D.P.R. 151/2011, con istanze dirette ai comandi Provinciali dei VV.F. con procedura telematica tramite PEC e senza alcun coinvolgimento dei SUAPE.

Le istanze di prevenzione incendi vanno indirizzate direttamente alla PEC del Comando: com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it; per i soggetti privati (ad oggi non soggetti all’obbligo di utilizzo della pec) è possibile la consegna in formato cartaceo, presso lo sportello ricezione del Comando, con la contestuale consegna di un cd contenente la stessa documentazione in formato digitale.

La documentazione inviata via PEC dovrà contenere in allegato:

  • modello PIN apposito debitamente compilato e firmato in formato .pdf (valida sia la firma a mano sia quella digitale).
  • documentazione conforme all’Allegato I (per valutazioni progetto) o allegato II (percertificazioni e dichiarazioni a corredo della SCIA) del DM 7/8/2012 (si consiglia una cartella compressa .zip o .rar in caso di più file, relazioni tecniche ed elaborati grafici).
La documentazione da trasmettere (relazione tecnica, certificazioni ed elaborati grafici) dovrà essere presentata in formato .pdf o .pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato .dwf, tutti firmati digitalmente (formato .p7m) dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi o, in alternativa, dal soggetto incaricato di procura alla firma.

I moduli da utilizzare si possono scaricare alla sezione Modulistica - Prevenzione Incendi


PRECISAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TRAMITE PEC

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA, come anche dell'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA) al Comando provinciale costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio. Questo Comando rilascia la ricevuta, verificata la completezza formale, contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Si precisa che l’invio, tramite posta elettronica certificata, della SCIA (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011) e/o dell'ARPCA (art. 5 del D.P.R. n. 151/2011) da parte dell’utenza all'indirizzo di posta certificata di questo Comando (com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it, com.sassari@cert.vigilfuoco.it) genera, come noto, una ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata “vigilfuoco” e tale ricevuta ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale (DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005).

Nel caso di trasmissione dell’istanza tramite SUAPE, il software regionale rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema per il controllo formale; entro 2 giorni. in caso di esito favorevole del controllo, viene rilasciata la RICEVUTA DEFINITIVA, che vale quale comunicazione di avvio del procedimento e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo e sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica.

Si equipara, quindi, ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti della segnalazione o dell’istanza, la validità della ricevuta rilasciata da questo Comando alla ricevuta di posta elettronica certificata PEC che attesta l’avvenuta consegna, nonché alla ricevuta emessa in modalità automatica dal portale del SUAPE tramite web browser (Circ. M.S.E. n. 1431/2011

Resta inteso che, qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista dalle norme vigenti (DPR 151/2011, DM 7/08/2012 e s.m.i.) le relative istanze saranno ritenute irricevibili e ciò verrà comunicato dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/2011.


VERSAMENTI

L’importo della tariffa individuata dovrà essere pagato tramite versamento su c/c postale n. 11159076 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Sassari oppure tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:  IT38 S07601 17200 000011159076 assicurandosi di comunicare il C.R.O. o codice identificativo univoco attestante l'avvenuta transazione.


Nel sito www.vigilfuoco.it nell’area Prevenzione Incendi potranno essere scaricati Moduli e Tariffe necessari per la tipologia di procedimento per cui si invia la domanda, sarà inoltre possibile attraverso la registrazione usufruire dei diversi servizi on line: procedure on line

Qualora l’attività comprenda più punti, la tariffa è la somma delle tariffe delle singole attività/categorie. Per la valutazione del progetto (cat. B/C), la tariffa non tiene conto dell’eventuale presenza di cat. A. Se ne terrà conto in fase di sopralluogo.

CONSULTAZIONE STATO DELLA PRATICA
Appena avviata la pratica, il nostro ufficio rilascerà un “NUMERO PRATICA VF” ed un “PIN”, questi due codici serviranno per poter conoscere lo stato di avanzamento della pratica. Sarà sufficiente collegarsi al seguente link stato pratica ed inserire i suddetti codici per essere aggiornati in tempo reale sul procedimento in atto.

NORMATIVE E QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI

Alla sezione Normative è possibile visualizzare e scaricare le Principali norme di Prevenzione Incendi: Alla sezione Quesiti di prevenzione incendi è possibile visualizzare e scaricare vari quesiti di interesse generale per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.

ORARI DI RICEVIMENTO

L'Ufficio Prevenzione incendi è aperto nei giorni e con l'orario indicato alla sezione Uffici, ove è possibile prendere visione delle giornate e degli orari di apertura al pubblico degli Uffici della Sede Centrale di Sassari e anche per la trattazione di problematiche di carattere tecnico da parte dei funzionari, di cui si riportano i numeri telefonici degli uffici


Dir Francesca Matta



079 - 2831203



Dir Giacomo Tranchida



079 - 2831204



Vice Dir Giovanni Sidotti



079 - 2831209



Vice Dir Manuela Defalco



079 - 2831207



DCS Antonello Saba



079 - 2831206



DCS Gianni Fresu



079 - 2831211



IAE Leonardo Bacciu



079 - 2831227














I NUOVI ADEMPIMENTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI

La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l'intero territorio nazionale. A tal fine è stato individuato, con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che ha sostituito il DM 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco. I responsabili (enti e privati) delle "attività soggette" sono tenuti a rispettare vari adempimenti procedurali che vengono di seguito descritti.

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Il nuovo regolamento opera una sostanziale semplificazione e tiene conto dell'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/ 7/2010 n. 122) sui procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Tiene inoltre conto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 139/2006  art 16 co. 1

Il nuovo regolamento individua 3 categorie con una differenziazione degli adempimenti procedurali:

  • Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore;
  • Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
(Rif. art. 3 
DPR 151/2011 - art. 3 DM 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare tramite PEC al Comando, ovvero tramite portale SUAPE la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod. PIN1-2018, in bollo ove previsto,ovvero attraverso il mod. A6 allegata alla DUA se trasmessa tramite portale SUAPE, allegando la seguente documentazione:
  • documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 a firma di tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze) comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;
  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale o bonifico a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
In presenza di documentazione incompleta o ritenuta non esauriente, il Comando può richiedere la documentazione integrativa entro 30 giorni (entro 10 gg se si utilizza il procedimento SUAPE in conferenza di servizi).

Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni ( entro 30 gg se si utilizza procedimento SUAPE in conferenza di servizi, con silenzio assenso) dalla data di presentazione della documentazione completa.

In caso di parere contrario, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente o tramite portale SUAPE (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda. Il responsabile dell'attività viene invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione di parere definitivo. In tal caso i termini di conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei citati 10 giorni.

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI – SCIA

(Rif. art. 4
DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012)

A lavori ultimati deve essere presentata tramite PEC al Comando, ovvero tramite portale SUAPE, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.

La SCIA deve essere redatta secondo il mod. PIN2-2018, ovvero utilizzando il mod. F-20 e la documentazione da allegare è la seguente:
  • asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizionivigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN2.1-2018;
  • documentazione conforme all'allegato II al DM 7/8/2012 per le attività di cat. B/C;
  • documentazione conforme all'allegato I b) al DM 7/8/2012 per le attività di cat. A;
  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale o bonifico a favore della Tesoreria provinciale dello Stato con documento di identità in corso di validità.
Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, versamenti, documentazione e allegati) e ne rilascia ricevuta (in caso di esito positivo) . La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

N.B. Come ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA è valida ai sensi di legge la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente da parte del gestore di posta elettronica certificata “vigilfuoco” oppure, nel caso di trasmissione dell’istanza tramite SUAPE, è valida la RICEVUTA DEFINITIVA trasmessa dal SUAPE a seguito di controllo formale positivo.


SCIA - categoria C:

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.


Si fa presente che, con le innovazioni introdotte con il nuovo regolamento, il certificato di prevenzione incendi non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato; non ha validità temporale; assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.
 
Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

Per tutte le "attività soggette" (di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine massimo di 45 giorni.

Oltre che alle modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.


SCIA - categoria A/B:

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilasciata copia del verbale della visita tecnica.


ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (ARPCA)

(Rif. art. 5 DPR 151/2011 - art. 5 DM 7/8/2012)


Il titolare delle "attività soggette" (di categoria A, B e C), deve inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni, tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista.  Per un numero limitato di attività (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77) per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una cadenza di 10 anni.
Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

N.B. Come ricevuta di avvenuta presentazione è valida ai sensi di legge la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente da parte del gestore di posta elettronica certificata “vigilfuoco” oppure, nel caso di trasmissione dell’istanza tramite SUAPE, è valida la RICEVUTA DEFINITIVA trasmessa dal SUAPE a seguito di controllo formale positivo..

Indipendentemente dalla data di scadenza, ogni modifica "sostanziale" delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi o modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dalla SCIA (in relazione alla categoria di attività) che tenga conto della mutata situazione.


L’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA) deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2018, ovvero utilizzando il mod. F8 e va va presentata al Comando prima della scadenza, completa dei seguenti allegati:
  • asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui  all'art. 16 del D.Lgs 8/3/2006 n. 139;
  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

RICHIESTA DI DEROGA

(Rif. art. 7 
DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012)

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici,ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette, (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al DPR 151/2011) dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

La domanda di deroga all'osservanza delle vigenti normative antincendi, deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2018, in bollo ove previsto, ovvero utilizzando il mod.E2 se trasmesso tramite portale SUAPE e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:     
  • Documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), a firma di professionista antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
  • Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale che, sentito il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)
                                                                              
(Rif. art. 8 DPR 151/2011 - art. 7 DM 7/8/2012)

Si tratta di un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.
I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod. PIN5-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando, ovvero attraverso il mod. F41 se trasmessa
tramite portale SUAPE, completa dei seguenti allegati:
  • Documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere, a firma di tecnico abilitato;
  • Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA
(Ri f . art. 9 DPR 151/2011 - art. 8 DM 7/8/2012)

Anche questo è un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.
I responsabili delle "attività soggette" di categorie A, B e C, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera. La richiesta di verifica in corso d'opera deve essere redatta secondo il 
mod. PIN6-2018, in bollo ove previsto, va trasmessa alla PEC del Comando, ovvero trasmessa tramite portale SUAPE allegando sempre il
mod. PIN6-2018 alla D.U.A. completa dei seguenti allegati:
  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto correntepostale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

VOLTURE                                                                                                                                      (Rif. art. 9 DM 7/8/2012)

I titolari che succedono nella responsabilità delle "attività soggette" di categorie A, B e C, comunicano al Comando la relativa variazione.

La voltura deve essere redatta secondo il mod.PIN7-2018, in bollo ove previsto, va trasmessa
alla PEC del Comando, ovvero attraverso il mod. F-10 se trasmessa tramite portale SUAPE e in essa si attesta: l’impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in  precedenza segnalato al Comando. 





23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                      GDS - M.S